Legittimo il sequestro preventivo di somme rientrate con lo “scudo fiscale”

Gli Ermellini chiariscono l’esatto plesso tra le due branche del diritto, ove le attività investigative interessino soltanto uno dei quotisti: sul piano civilistico, la cointestazione di somme depositate sul conto corrente importa un limite alla spendita del potere cautelare, da circoscrivere alla singola quota; sul piano penale, la circostanze che le somme siano astrattamente disponibili nella loro interezza, a favore dell’unico soggetto, legittima il provvedimento coercitivo sull’intero saldo. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE, Sentenza 6 dicembre 2011, n. 45353.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Sentenza 6 dicembre 2011, n. 45353

Svolgimento del processo

Con provvedimento adottato in data 24 gennaio 2011, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bassano del Grappa ha respinto la richiesta della ricorrente volta a ottenere la restituzione della somma di denaro pari a 362.106, 83 Euro da defalcarsi dalla più ampia somma di Euro 3.232.266,83 sottoposta a sequestro preventivo presso un istituto bancario a seguito di decreto 27 dicembre 2010 emesso dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, in relazione all’esistenza di indizi di violazione della normativa tributaria.

Con l’istanza di restituzione si afferma che solo una parte delle somme sottoposte a sequestro sono riconducibili ai due indagati (Sigg. C.G. e S.S.) e che la differenza deve essere restituita alla persona estranea ai fatti; nel caso in esame non troverebbero applicazione le presunzioni ex art. 1298 c.c., posto che la somma richiesta proviene con certezza dalla vendita di un immobile del cui ricavato spetta per legge alla istante una quota del 44,125%.

Il Tribunale di Vicenza ha respinto l’appello contro il diniego di restituzione. Rileva il Tribunale che la provenienza delle somme sequestrate, frutto in larga parte del rientro di capitali depositati all’estero, non appare riconducibile con certezza all’operazione immobiliare richiamata dalla parte e che, in ogni caso la previsione dell’art. 322 ter c.p., sottopone a sequestro i beni che sono “nella disponibilità” dell’indagato o del reo, e tale deve essere intesa l’intera somma presente sul conto corrente bancario intestato congiuntamente ai due indagati e alla odierna ricorrente. Osserva, poi, che a fronte della vendita risulterebbe versata dall’acquirente agli indagati su conti esteri la somma di oltre 10 milioni di Euro (il valore della transazione è indicato in oltre 14 milioni); come tale somma sia stata effettivamente ripartita tra gli indagati e l’appellante non è dato sapere e difetta, dunque, ogni elemento che consenta di ripartire le somme sequestrate nei termini indicati nella richiesta e nell’appello.

Avverso tale decisione ricorre la Sig.ra C.C. tramite il Difensore, in sintesi lamentando:

1. Violazione ed errata applicazione della legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale conservato la misura su beni che sono di pacifica pertinenza di persona estranea ai reati, persona che, invece, ha diritto a rientrare nella disponibilità degli stessi (Sezioni Unite Penali, sentenza n. 25993 del 2008) anche in applicazione del chiaro disposto dell’art. 322 ter c.p., comma 2;

ciò significa che la terza parte della somma presente sul conto corrente deve presumersi di pertinenza della ricorrente in ossequio alle presunzioni ex art. 1298 c.c., e alla stessa conclusione si deve giungere ove si consideri che la somma depositata sul conto corrente bancario è oggetto di rientro dei capitali secondo il c.d. “scudo fiscale” (D.Lgs. n. 78 del 2009, art. 13 bis, e successive modifiche) e che la terza parte di essa ammonta a 1.446.666 Euro, mentre la somma di 2.870.160 Euro può essere ricondotta ai familiari indagati;

di qui la richiesta di restituzione della differenza ammontante a 362.106,83 Euro.

2. Sussistenza di vizi genetici del provvedimento di sequestro, in quanto non sussisterebbe il fumus del reato D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 2, e in quanto il sequestro sui beni personali degli amministratori è stato effettuato sebbene la società amministrata disponesse di somme liquide adeguate;

3. Violazione ed errata applicazione dell’art. 405 c.p.p. e ss., per essere inutilizzabili gli atti d’indagine svolti successivamente alla data del 13 ottobre 2010, scadenza del termine semestrale previsto per la conclusione delle indagini.

Motivi della decisione

Osserva preliminarmente la Corte che esulano dal presente giudizio tutte le questioni estranee al contenuto dell’appello e della relativa decisione del Tribunale di Vicenza, con la conseguenza che non possono trovare ingresso in questa sede nè le questioni concernenti gli eventuali vizi genetici del provvedimento di sequestro nè quelle che concernono la utilizzabilità degli atti d’indagini in regione della pretesa violazione dell’art. 40 c.p.p. e ss..

I temi sottoposti all’attenzione della Corte da parte della ricorrente sono stati oggetto di precedenti decisioni che hanno fissato alcuni principi di ordine generale in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 322 ter c.p., che assumono rilievo ai fini della presente decisione e che questo giudice condivide:

1. nella ipotesi di unico conto corrente bancario cointestato con soggetto estraneo al reato, la misura reale provvisoria “si estende ai beni comunque nella disponibilità dell’indagato” e non possono operare limitazioni provenienti da vincoli o presunzioni operanti ai sensi del codice civile nel rapporto di solidarietà tra creditori o debitori ai sensi dell’art. 1289, oppure nel rapporto tra istituto bancario e soggetto o soggetti depositanti ai sensi dell’art.1834 (Sesta Sezione penale, sentenze n. 40175 del 2007, Squillante e altro, rv 238086, e n.24633 del 2006, Lucci e altro, riv 234729);

2. la prevalenza della cautela penale sulla disciplina di natura civilistica è giustificata dall’esigenza di evitare che nelle more dell’adozione del provvedimento definitivo di confisca vengano comunque dispersi i beni che si trovano nella disponibilità dell’indagato (sentenza n.24633 del 2006, citata).

Osserva la Corte che la prevalenza dell’interesse cautelare opera con riferimento all’accertamento che sarà oggetto della sede di merito e che dovrà trovare una risposta definitiva al momento in cui sarà assunta, nella pienezza del contraddittorio, la decisione in merito alla confisca dei beni in sequestro.

Alla luce delle osservazioni che precedono, la Corte rileva come le indicazioni difensive circa la provenienza e la causale delle somme in sequestro non possano costituire un riferimento certo e debbano essere oggetto di verifica alla luce dell’esito degli accertamenti in corso, con la conseguenza che la sussistenza del “fumus” di reato e l’entità delle somme in sequestro rispetto a quella delle somme che si assumono dovute da parte degli indagati giustificano il permanere del vincolo sull’intero importo sequestrato.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con conseguente condanna della ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

 

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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza

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