E’ da intendersi sempre valida la notifica di una cartella esattoriale trasmessa via PEC, e ciò a prescindere dalle specifiche tecniche del documento allegato al messaggio di posta elettronica certificata o dalla assenza di firma digitale.
La Corte di Cassazione seguita nel respingere le impugnative degli atti tributari impiantati su vizi di forma, destinati a non avere alcun effetto invalidante, laddove non sussista una specifica norma che ne sancisca la perdita di effetti. Con la decisione in esame i Giudici di legittimità si soffermano sulla notifica operata a mezzo PEC della cartella di pagamento, caratterizzata dall’inoltro di una posta certificata cui è allegato lo specifico atto fiscale -il principio, intuibilmente, ben si presta a dirimere lo stesso motivo di ricorso avverso l’avviso di accertamento notificato da Agenzia delle Entrate, oppure da altro Ente-. Dopo essersi visto reietto l’impugnativa nei due gradi di merito (promossa in via cumulativa avverso il preavviso di fermo amministrativo e poi la cartella di pagamento, percorrendo così a ritroso le fasi della riscossione, sul presupposto della mancata conoscenza dell’atto prodromico), il contribuente ha spiegato ricorso per cassazione, censurando dinanzi agli Ermellini la nullità della notifica trasmessa dal Concessionario, sul presupposto che, il documento fiscale accluso alla posta certificata, non recasse la firma digitale, sostanziandosi al contempo in una copia per immagine su supporto informatico, e non già come documento informatico (.pdf nativo digitale). Metodica di formazione e successiva notifica a detta del contribuente contraria ai canoni fissati dagli articolo 20, 22 e 23 del decreto legislativo N° 82 2005 (c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale). Di tutt’altro avviso il Supremo Consesso di Legittimità, dipartitosi proprio dalle disposizioni dettate dall’art. 1, primo comma, lett. c), f) ed i-ter), del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e dell’art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il complesso di norme citate consente così di affermare come, “la notifica della cartella di pagamento può avvenire allegando al messaggio PEC un documento informatico, sia esso un duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), oppure una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)», ovvero un file in formato PDF (portable document format). Viene altresì ad essere respinto il rilievo concernente la apposizione della firma, e ciò in quanto “nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale” (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Ordinanza 18 Ottobre 2023, N° 28852).
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