In caso di sinistro stradale, può essere indennizzato il passeggero che sia al contempo contraente e proprietario del veicolo, qualora quest’ultimo abbia dichiarato, al momento di sottoscrivere la polizza di essere l’unico conducente dell’auto assicurata?
La questione, di grande attualità -se si considerano i molti contratti assicurativi che accordano sconti sul premio assicurativo, nelle ipotesi di veicolo con un solo conducente abituale-, trova recente risposta positiva da parte della Corte di Giustizia, adita dalla Corte di Cassazione francese mediante rinvio pregiudiziale, volto a dirimere una controversia insorta tra il contraente, per l’occasione nella eterogenea veste di trasportato danneggiato, e la compagnia assicurativa, quest’ultima ferma nel denegare il risarcimento, o comunque a vedersi riconoscere il diritto di rivalsa.
Nello specifico, un cittadino francese ha stipulato un contratto usuale di assicurazione auto per i danni da circolazione stradale, dichiarando al momento della stipula essere l’unico conducente del veicolo. Durante il periodo di copertura della polizza RC si è verificato un sinistro, cagionato da altro conducente -risultato in stato di ebrezza al momento della collisione-, nel mentre la parte assicurata si trovava a bordo dell’autovettura quale passeggero.
Il contraente, fatto valere lo status di terzo trasportato, ha chiesto -nel giudizio penale promosso in danno del conducente ebbro- essere risarcito, ed ha convenuto la compagnia assicurativa, costituitasi al fine di dedurre in via principale la sua estromissione per nullità della polizza, ed in via gradata la rivalsa nei confronti del contraente.
Secondo l’assicuratore, la falsa dichiarazione resa dal contraente determinava la nullità della polizza assicurativa, e pertanto il risarcimento del danno doveva essere richiesto al fondo vittime della strada francese (denominato FGAO). Ove ritenuto sussistente un obbligo di indennizzo, doveva comunque accordarsi il diritto di rivalsa dell’assicurazione nei confronti del contraente, una volta recuperata sul piano negoziale siffatta veste.
Dopo un primo grado favorevole alle ragioni dell’assicuratore, il verdetto è stato ribaltato nella sede di appello, ed i giudici di secondo grado hanno ritenuto la nullità contrattuale comunque non opponibile al terzo trasportato, seppure assuma la concorrente veste di contraente, alla stregua di quanto sancito dall’art. 113-8 del codice delle assicurazioni francese (code des assicurances).
L’assicuratore ha interposto ricorso per cassazione, ed a quel punto i giudici hanno ritenuto disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE, deputato a vagliare la compatibilità del principio codicistico interno ai canoni della direttiva UE 2009/103.
La Corte di Giustizia giunge ad affermare come, la nullità contrattuale, non possa essere opposta per permettere alla società assicuratrice di sottrarsi all’obbligo di risarcire il danno e, quindi, privare la vittima del risarcimento del danno, neppure qualora -ipotesi di specie- il passeggero che abbia subito le lesioni sia al contempo il contraente dell’assicurazione, dopo avere reso una falsa dichiarazione al momento della stipula circa la veste unico conducente dell’auto. La normativa nazionale, secondo la Corte Ue, non può limitare la nozione di “passeggero coperto” dall’assicurazione, visto l’art. 3 della direttiva, dove si impone ad ogni stato l’obbligo di adottare tutte le misure appropriate per garantire la piena copertura assicurativa della responsabilità civile relativa la circolazione dei veicoli, ed attesa altresì la giurisprudenza formatasi sul punto: l’esegesi sovranazionale ha equiparato la posizione giuridica del proprietario del veicolo, a bordo del vettore al momento del sinistro stradale, a quella di un qualsiasi altro passeggero.
Ed allora, la nullità del contratto di assicurazione non può essere adoperata, vista la sua capacità di privare una persona in modo sproporzionato della tutela riconosciuta dalla stessa Direttiva Ue. Allo stesso modo, aggiunge la corte, tale ricostruzione viene meno se il giudice rilevi un’ipotesi di abuso del diritto.
Nessuna rivalsa può ipotizzarsi in favore dell’Assicuratore, trattandosi di ipotesi deputata a svilire sul piano pratico la tutela nei confronti dell’infortunato, qualora quest’ultimo si veda costretto a rifondere quanto percepito per l’inadempimento contrattuale.
Conclude pertanto la Corte di Giustizia dettando la seguente massima: “L’articolo 3, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, devono essere interpretati nel senso che: salvo che il giudice del rinvio constati l’esistenza di un abuso di diritto, essi ostano a una normativa nazionale che consente, da un lato, di opporre al passeggero di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, che è vittima di tale incidente, qualora quest’ultimo sia anche il contraente dell’assicurazione, la nullità del contratto di assicurazione della responsabilità civile auto risultante
da una falsa dichiarazione di tale contraente, resa al momento della conclusione di detto contratto, in merito all’identità del conducente abituale del veicolo di cui trattasi e, dall’altro, all’assicuratore, nell’ipotesi in cui una siffatta nullità sia effettivamente inopponibile a un tale «passeggero vittima», di ottenere il rimborso della totalità delle somme che egli ha versato a tale passeggero in esecuzione del contratto di assicurazione mediante un ricorso proposto contro quest’ultimo, fondato sul comportamento doloso dallo stesso tenuto al momento della conclusione di tale contratto, dal momento che un siffatto rimborso porterebbe a privare di ogni effetto utile le disposizioni di tale direttiva, limitando in modo sproporzionato il diritto della vittima di ottenere un risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli”. (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione Prima, causa C-236, sentenza 19 Settembre 2024).
Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza Napoli