Deve essere interposta innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale la controversia con cui di deduca l’illegittimo rigetto della domanda di iscrizione ad un albo, sul presupposto che, il decorso temporale, abbia importato il consolidamento di una situazione giuridica in capo al subiectus. Il riparto di giurisdizione, in proposito, non può essere imperniato sulla antica dicotomia diritti soggettivi – interessi legittimi, né è solutorio l’art. 7 C.P.A., applicandosi il dettato di cui all’art. 20 della legge n. 241 del 1990. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 marzo 2012, n. 1405
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 461 del 2012, proposto dal signor Alfredo Formica, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Vuolo, con domicilio eletto presso il signor Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto, 18;
contro
Consiglio Nazionale dei Geometri;
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso Guido Lenza in Roma, via XX Settembre, 98/E;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del Lazio – Roma, n. 9350/2011;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Collegio dei geometri e dei Geometri laureati della Provincia di Salerno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2012 il Cons. Claudio Contessa e udito l’avvocato Alfonso Vuolo, per delega dell’avvocato Luigi Vuolo, per l’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor Formica riferisce di aver conseguito nel luglio del 1967 il diploma di geometra e di aver superato l’esame di abilitazione in base alla normativa al tempo vigente.
Egli riferisce, altresì, che, dopo aver prestato per circa trent’anni servizio presso un’amministrazione pubblica locale, aveva chiesto in data 2 settembre 2010 di essere iscritto all’Albo dei Geometri di Salerno e che in un primo momento la sua richiesta era stata accolta (atto in data 10 settembre 2010).
Tuttavia, con successivo atto in data 16 novembre 2010 (adottato ad oltre sessanta giorni di distanza dal primo accoglimento dell’istanza), il Presidente dell’Ordine dei geometri di Salerno comunicava all’appellante la decisione negativa del Consiglio direttivo, per non essere l’appellante stesso in possesso dell’attestato di abilitazione all’esercizio della professione di geometra.
L’atto in questione veniva impugnato dal signor Formica dinanzi al TAR per il Lazio il quale, con la sentenza oggetto del presente appello, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adìto G.A.
La sentenza in questione veniva impugnata in sede di appello dal sig. Formica, il quale ne chiedeva la riforma articolando un unico motivo di appello (Violazione degli articoli 20 della l. 241 del 1990; 45 del d.lgs. 59 del 2010; 7 del c.p.a.; 5 del c.p.c.; 103, 111 e 113, Cost. – Errore in procedendo e in judicando).
Si costituiva in giudizio il Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Salerno, il quale concludeva nel senso dell’inammissibilità ovvero dell’infondatezza dell’appello.
Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da un soggetto interessato all’iscrizione nell’Albo dei Geometri avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio con cui è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. il ricorso proposto avverso l’atto con cui il Consiglio direttivo del Collegio dei geometri della Provincia di Salerno ha respinto la sua istanza di iscrizione.
2. Il ricorso è meritevole di accoglimento, ritenendosi sussistente la giurisdizione del G.A.
2.1. Al riguardo, si osserva che la tesi di parte ricorrente è condivisibile laddove postula che la sussistenza della giurisdizione del G.A. nella controversia per cui è causa sia desumibile per tabulas dal combinato disposto degli articoli 45 e 61 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (recante ‘attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno’), e dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella formulazione ratione temporis rilevante.
In particolare, l’articolo 61 del d.lgs. 59 del 2010, nell’introdurre un comma 3-bis nell’ambito dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75 (‘Modifiche all’ordinamento professionale dei geometri’), ha altresì disposto che al procedimento per l’iscrizione all’albo in questione si applica l’articolo 45 del medesimo decreto n. 59.
L’articolo 45 (rubricato ‘Procedimento per l’iscrizione in albi, registri o elenchi per I’esercizio di professioni regolamentate’), a sua volta, stabilisce che – una volta decorso il termine di due mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione senza che sia a tanto provveduto – “si applica l’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241”, in tema di c.d. ‘silenzio-assenso’.
L’integrale rinvio che l’articolo 45 opera alla previsione di cui all’articolo 20 della l. 241, cit., comporta che esso sia riferito anche al comma 5-bis del medesimo articolo 20, per il quale “ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” [si tratta di disposizione introdotta dal comma 1-sexies dell’articolo 2 del d.l. 5 agosto 2010, n. 125, come convertito nella legge 1° ottobre 2010, n. 125, poi trasfusa nell’art. 133, comma 1, lett. a bis), del Codice del processo amministrativo, come modificato dal d.lg. n. 150 del 2011).
Conseguentemente, deve rilevarsi come un’espressa disposizione di legge devolva al giudice amministrativo le controversie in cui si faccia questione dell’iscrizione in albi professionali quante volte l’interessato (come nel caso di specie) prospetti che il decorso del tempo abbia determinato il perfezionarsi di un’ipotesi di silenzio significativo in proprio favore.
L’espressa previsione di legge che qualifica la giurisdizione in parola come di carattere esclusivo comporta l’infondatezza della tesi prospettata dal Collegio dei Geometri e dei geometri laureati della Provincia di Salerno, secondo cui tale giurisdizione sarebbe da escludere in virtù della natura giuridica di diritto soggettivo della posizione soggettiva di colui che richiede l’iscrizione in albi professionali.
Al riguardo, mette appena conto richiamare la previsione di cui all’art. 103, I, Cost., secondo cui “il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”.
Nella specie, non si tratta dunque di applicare il criterio di riparto basato sulla distinzione tra i diritti e gli interessi legittimi, né rileva verificare se trovi applicazione l’art. 7 del Codice del processo amministrativo (sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa di legittimità quando si tratti dell’esercizio o del mancato esercizio del potere amministrativo), sussistendo la giurisdizione esclusiva in ragione della riconducibilità del procedimento alle disposizioni dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990.
2.2. Per le ragioni dinanzi esposte sub 2.1. (relative all’esistenza di una norma di legge che espressamente devolve al G.A. la giurisdizione sulla controversia per cui è causa) e per la specialità della sopravvenuta disposizione devolutiva della giurisdizione, non può trovare accoglimento la tesi prospettata dal Collegio dei Geometri e dei geometri laureati della Provincia di Salerno, secondo cui non sussisterebbe nel caso di specie la giurisdizione del G.A., quanto – piuttosto – la speciale giurisdizione del Collegio Nazionale dei Geometri di cui all’articolo 15 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 (‘Regolamento per la professione di geometra’), il che solleva il Collegio dall’esame di ogni questione relativa all’ambito di applicazione di tale disposizione e alle relative questioni problematiche.
3. Per le ragioni sin qui esposte l’appello in epigrafe deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo con remissione degli atti al T.A.R. per il Lazio (art. 105, I, c.p.a.).
Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 461 del 2012, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del Giudice amministrativo con remissione degli atti al T.A.R. per il Lazio (art. 105, I, c.p.a.).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza