Responsabilità prodotto difettoso

Risponde l’importatore italiano dei danni cagionati da prodotto difettoso?

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, adita dalla Corte di Cassazione ex art. 267 TFUE, amplifica gli effetti della direttiva 85/374/CEE -relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi-, ed estende la nozione di produttore al soggetto giuridico che, pur non avendo fabbricato il prodotto, condivida con il produttore il nome (o comunque altro segno distintivo presente sul bene compravenduto).

La questione, destinata a spiegare effetti nell’ambito di tutti i paesi dell’Unione, prende piede da una controversia insorte tra l’acquirente di un veicolo, il concessionario e l’importatore italiano (Ford Italia). Parte attrice ha chiesto vedersi risarciti i danni da prodotto difettoso (mancata apertura airbag a seguito di incidente), acquisito presso un concessionario italiano, importato da assonante società nazionale (Ford Italia) e prodotto in Germania da Ford Wag, questi ultimi due facenti parte dello stesso gruppo societario.

Nel corso del giudizio di primo grado l’importatore ha declinato la propria legittimazione passiva, evidenziando non essere il produttore del veicolo, secondo quanto a suo dire ben acclarato nel contratto di compravendita del bene. Tale approccio è stato tuttavia reietto in entrambi i gradi di merito, che hanno visto dichiarare la responsabilità extracontrattuale di Ford Italia per i danni cagionati dal prodotto difettoso.

La parte soccombente ha interposto ricorso per cassazione, e l’Organo di Legittimità ha da ultimo operato la rimessione per pregiudizialità alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, interrogandosi sulla effettiva lettura della direttiva europea di riferimento.

Come notorio, in tema di responsabilità da prodotti difettosi, l’articolo 3 della Direttiva 85/374, sancisce quanto di seguito:

«1.      Il termine “produttore” designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, […] marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.

2.      Senza pregiudizio della responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto nella Comunità europea ai fini della vendita, della locazione, del “leasing” o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell’ambito della sua attività commerciale, è considerato produttore del medesimo ai sensi della presente direttiva ed è responsabile allo stesso titolo del produttore.

3.      Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest’ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell’importatore di cui al paragrafo 2, anche se è indicato il nome del produttore».

A tanto fa seguito il successivo articolo 5 della medesima Direttiva, a tenore del quale: “Se, in applicazione della presente direttiva, più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono in solido, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diritto di rivalsa”.

La disciplina italiana, confluita nel DPR N° 224/1988, prevede in particolare (art. 3, intitolato «Produttore», comma 1) che produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente o il produttore della materia prima. Ai sensi del medesimo articolo 3, è considerato produttore anche chi si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione. Il successivo articolo 4, relativo alla responsabilità del fornitore, statuisce come, allorquando il produttore non è individuato, soggiace alla medesima responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

La Corte nomofilattica, mediante rinvio al giudice sovranazionale, si interroga circa il perimetro obiettivo dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374, ed in specie se debba essere interpretato nel senso che il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una «persona che si presenta come produttore» di tale prodotto qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su detto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome di detto fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore.

Ciò in quanto, seppure in forza dell’articolo 1 della direttiva 85/374, il legislatore dell’Unione ha scelto imputare al produttore la responsabilità per i danni causati dai suoi prodotti difettosi, l’articolo 3 di tale direttiva designa, tra gli operatori che hanno partecipato ai processi di fabbricazione e di commercializzazione del prodotto in questione, quelli che possono parimenti doversi assumere la responsabilità istituita da detta direttiva.

L’articolo 3, paragrafo 1, Direttiva 85/374, enuclea un dualismo, con una prima parte riferita al soggetto coinvolto almeno in parte nel processo di fabbricazione del prodotto poi risultato difettoso, e poi una seconda parte, volta a designare la persona presentatasi come produttore (pur non essendo tale) per il fatto di utilizzare il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.

Alla stregua di quanto sopra, un soggetto limitatosi ad acquistarli dal loro fabbricante per distribuirli in un altro Stato membro, può essere considerato «produttore», ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 85/374, se, alla stregua del successivo articolo 3, paragrafo 1, è apparsa come tale avendo apposto sul veicolo in questione il proprio nome, marchio o altro segno distintivo. Questo perché, apponendo sul prodotto in questione il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, la persona ingenera l’impressione di essere implicata nel processo di produzione o di assumerne la responsabilità, rendendo più attraente il bene medesimo agli occhi del consumatore.

Tale lettura appare altresì avallata dall’articolo 5 della direttiva 85/374, letto in combinato disposto al quarto e quinto considerando di quest’ultima, da cui emerge avere il legislatore dell’Unione adottato un’accezione ampia della nozione di «produttore» al fine di tutelare il consumatore.

Quanto sopra estende la responsabilità da prodotto difettoso anche all’importatore (se sussistono le premesse anzidette), ed a prescindere dalle minute implicazioni della vertenza, conclude la Corte di Giustizia statuendo come, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 deve essere interpretato nel senso che il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una «persona che si presenta come produttore» di detto prodotto, ai sensi di tale disposizione, qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 19 Dicembre 2024 N° 204 -causa C/157-23-).

Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza Napoli

Tags: , , , , ,

Lascia un commento