Gli Ermellini accolgono il ricorso del Ministero della Giustizia, e ribaltano la decisione del CSM, che aveva mandato assolto un Magistrato per mancanza di addebito. L’Alto Consesso, di contro, ritiene che, la violazione sistematica dei tempi di giustizia integri ex se un illecito. Cassazione civile , SS.UU., sentenza 17.01.2012 n° 528
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 17 maggio 2011 – 17 gennaio 2012, n. 528
(Presidente Morelli – Relatore Travaglino)
Fatto
1. Il dott. M.C., consigliere della corte di appello di Catania – e, all’epoca dei fatti, giudice civile presso quel tribunale -, venne sottoposto a giudizio disciplinare perché incolpato della violazione di cui all’art. 18 RD 511/1946 e agli artt. 1 e 2 comma 1 lett. q del D.lgs. 109/2006.
1.1. Vennero addebitato al dott. M., all’esito di una verifica ispettiva eseguita tra il 15 gennaio e l’8 marzo 2008 presso gli uffici giudiziari catanesi, gravi ed ingiustificati ritardi nel deposito di 181 sentenze monocratiche e di 268 ordinanze riservate, ritardi protrattosi ben oltre il triplo del termine concesso al giudice per il deposito della minuta (30 giorni per le sentenze monocratiche, 5 giorni per le ordinanze riservate). Vennero specificamente contestati, fra gli altri, ritardi superiori all’anno nel deposito di 34 sentenze monocratiche (sino ad un massimo di 581 giorni), mentre, le ordinanze riservate, oggetto di contestazione sarebbero risultati ritardi compresi tra un minimo di 61 ed un massimo di 434 giorni.
1.2. Il capo di incolpazione, all’esito dell’istruttoria svolta, venne precisato dal Procuratore Generale con addebito al M. di ritardi eccedenti il triplo del termine di legge nel deposito di 389 sentenze monocratiche e di 1312 ordinanze riservate. In centinaia di casi – secondo quanto contestato ad integrandum all’incolpato – i ritardi erano risultati, per le sentenze, superiori a 200 giorni in centinaia di casi, in molte decine superiori ai 300-400 giorni.
2. La sezione disciplinare del CSM, all’esito della compiuta istruttoria, pronunciò sentenza di assoluzione dell’incolpato “per essere risultati esclusi gli addebiti”.
2.1 Premesso di ritenere i contestati ritardi “gravi e reiterati”, e specificato ancora che il concorrente requisito dell’assenza di giustificazioni integrava una ipotesi di illiceità speciale interna alla fattispecie tipica (analogamente a quanto previsto in tema di illecito penale quando la stessa norma incriminatrice esige che il fatto venga commesso “abusivamente”, arbitrariamente”, “illegittimamente”), il giudice disciplinare opinerà che, vertendosi in tema di componenti della condotta (e, quindi, di un elemento interno della fattispecie, costitutivo dell’illecito tipizzato dall’art. 2 lett. q del dlgs. 109/06), la non giustificabilità del ritardo andava provata dall’accusa, incombendo sull’incolpato il solo onere di allegazione degli elementi a sé favorevoli, onde “la mancanza o l’insufficienza di siffatta prova non poteva produrre conseguenze negativa per l’incolpato”.
2.2. L’addebito mosso al M. verrà, pertanto, escluso dal giudice disciplinare sul presupposto che i ritardi risultavano, nella specie, giustificati poiché, nell’arco temporale esaminato, il magistrato era stato assegnato contemporaneamente a plurime funzioni (ruoli, rispettivamente, civile ordinario – comprensivo delle esecuzioni mobiliari e immobiliari -; penale; volontaria giurisdizione), il cui espletamento aveva richiesto un impegno quasi quotidiano nell’attività di preparazione ed espletamento delle udienze (alcune delle quali tenute altresì presso la sezione distaccata di Bronte, a distanza di circa 70 km.), mantenendo sempre una produttività elevata e costante. Impegni tali, pertanto, da non poter non spiegare un’incidenza causale specifica sulla violazione dei termini di deposito dei provvedimenti oggetto di contestazione. 3. Avverso tale pronuncia il ministero della giustizia ha proposto ricorso affidato a 2 motivi di doglianza.
3.1 Il dott. M. ha conferito mandato all’avv. C. (che ha depositato memoria difensiva) per l’assistenza all’udienza dinanzi a queste ss. uu.
In diritto
1. Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 2 comma primo lett. q)e 12 del D.lgs. 109/2006.
Con il secondo motivo, viene denunciato un vizio di omessa, contraddittoria e illogica motivazione, risultante dalla sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., in relazione alla ritenuta efficacia giustificante di generici fattori di difficoltà individuati senza indagare correttamente sul rapporto di causalità specifica tra le cause di difficoltà e i ritardi, nonché comparando erroneamente la situazione del dott. M. con quella di altri magistrati che, nello stesso periodo, hanno lavorato nella sezione, perché magistrati onorari.
1.1 I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, devono essere accolti per quanto di ragione.
1.2 Va in limine osservato come, diversamente da quanto affermato dalla sezione disciplinare del CSM sul tema della ingiustificabilità del ritardo, tale elemento evochi non già la categoria dell’antigiuridicità speciale (elemento costitutivo dell’illecito che necessita, per la sua legittima configurabilità, di un contrasto della condotta colpevole con altre disposizioni normative poste a presidio di beni giuridici diversi da quelli direttamente tutelati dalla norma incriminatrice, mentre la “giustificazione del ritardo” non evoca altre disposizioni ovvero altri e diversi beni giuridici alla cui stregua valutarne la eventuale liceità, ma situazioni di fatto, non previamente catalogabili né enunciabili, cui riconoscere efficacia scriminante sotto il profilo tanto soggettivo quanto oggettivo), bensì quella, di creazione dapprima dottrinale, poi fatta propria dalla giurisprudenza anche costituzionale, della inesigibilità, indicativa di una particolare condizione/situazione fattuale per cui il soggetto, per cause indipendenti dalla propria volontà, si trovi nella impossibilità, soggettiva od oggettiva, di ottemperare al precetto normativo.
Situazione, quella della giustificabilità del ritardo, funzionale, dunque, alla delimitazione degli obblighi giuridicamente determinati sul piano normativo onde temperarne l’immotivato rigore applicativo volta che, per specifiche circostanze concretamente accertate, la sanzione apparirebbe irrogata non iure.
La motivazione delle cause dei ritardi ha pertanto natura di causa di giustificazione non codificata (la giurisprudenza meno recente era solita discorrere, al riguardo, sia pur su di un piano morfologicamente disomogeneo, di causa speciale di non punibilità), rilevante sul piano oggettivo (e perciò assimilabile, talvolta, alla forza maggiore: lo stato di salute o il carico di lavoro obbiettivamente considerato) ovvero su quello soggettivo, sub specie della mancanza di “riprovevolezza” della condotta (conseguente ad alcune peculiari situazioni di vita personale o familiare), sempre caratterizzata da una indiscutibile “elasticità” applicativa (non diversamente,mutatis mutandis, dal “giustificato motivo” sì come interpretato dal giudice delle leggi in tema di inottemperanza all’ordine di espulsione da parte dello straniero) attesa la impossibilità, sul piano fattuale non meno che giuridico, di elencare tassativamente e analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a giustificare l’inosservanza della norma precettiva (onde l’inevitabile “atipicità” contenutistica della fattispecie, anche sotto tale profilo e in tal guisa omogenea alle cause di giustificazione codificate).
Tanto premesso, osserva il collegio come il ritardo grave e/o reiterato integri ex se la fattispecie incriminatrice, attesa la innegabile tipizzazione dei comportamenti illeciti operata dal D.lgs. del 2006 (Cass. ss. uu. 14697/2010), così che l’addebito mosso all’incolpato – illecito di pura condotta – postula, per la sterilizzazione della sua antigiuridicità, non già la prova, da parte dell’accusa, della violazione dell’obbligo di diligenza, bensì la speculare allegazione, da parte dell’incolpato, di circostanze oggettivamente idonee a dimostrare la specifica giustificabilità dell’altrettanto specifico ritardo che, ove caratterizzato (come nella specie) dal superamento di ogni limite di ragionevolezza, si sostanzia in una vera e propria ipotesi di denegata giustizia – onde la condotta del magistrato risulta irredimibilmente destinata ad integrare gli estremi dell’illecito contestato (Cass. ss. uu. 10176/2011; 699/2010, 27290/09, 26825/09) ledendo altrettanto irredimibilmente il diritto delle parti (o quantomeno di una di esse) alla durata ragionevole del processo (assorbita ex se, pressoché per intero, da ritardi del tipo di quelli contestati), diritto sempre più intensamente tutelato da norme tanto costituzionali quanto sovranazionali.
In tal guisa, la giustificabilità del ritardo deve assumere, sotto l’indicato profilo dell’allegazione, il carattere della conferenza, pregnanza, oggettività, idoneità concreta ad escludere l’antigiuridicità della condotta, giusta allegazione delle relative circostanze da parte dell’incolpato. Non superano, di converso, la soglia della genericità e della specificità le non circostanziate giustificazioni individuate dal giudice disciplinare con riferimento ai ritardi contestati al dott. M., la cui posizione dovrà, pertanto, costituire oggetto di riesame da parte della competente sezione del CSM, in altra composizione, alla luce dei principi di diritto suesposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia il procedimento alla sezione disciplinare del CSM in altra composizione.
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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza