Il Consiglio di Stato accoglie l’appello del Ministero della Difesa, e delinea l’esatta modalità di giudizio del militare nella ipotesi di promozione a scelta. Come notorio, lo specifico giudizio di avanzamento è disciplinato dall’art. 1057 del Codice dell’Ordinamento Militare (decreto legislativo N° 66/2010), e si articola in due fasi a carattere collegiale. La prima è diretta ad appurare l’idoneità di ciascun ufficiale all’adempimento di funzioni del grado superiore, nel mentre la seconda è volta a determinare la misura in cui i requisiti previsti siano posseduti da ciascun ufficiale giudicato idoneo, e sulla base di tale scrutinio è formata la relata graduatoria di merito. Il vaglio delle Commissione giudicante, secondo l’articolo 1058 del Codice Militare è improntato al coacervo dei seguenti fattori: 1) qualità morali; 2) benemerenze e comportamento di guerra; 3) doti intellettuali e di cultura; 4) attitudine ad assumere gradi superiori. Nell’ambito del suddetto scrutinio, e nel ribaltare l’annullamento degli esiti concorsuali operati dal TAR Lazio, ritiene il Supremo Consesso Amministrativo che il sistema della promozione a scelta non si connoti per una valutazione comparativa tra candidati, sostanziandosi in una valutazione assoluta e globale di ciascuno di essi. La Commissione di avanzamento è in detti termini chiamata ad apprezzamenti di particolare ampiezza ed intensità, destinata ad acuirsi nei ruoli militari apicali, che abbracciano l’intera personalità dell’ufficiale. Tale cornice di scrutinio preclude isolare le singole professionalità del candidato, e comparare così le stesse a quelle possedute da altro militare concorrente. I militari pretermessi non potranno pertanto adire il Giudice amministrativo, approcciando una elencazione di fattori, da contrapporre a quelli del vincitore meglio valutati dalla Commissione di avanzamento, perché tale lettura non rispecchia l’essenza della promozione a scelta del militare. In un’ottica speculare, il sindacato del Giudice amministrativo è confinato a vizi di particolare e tangibile rilievo, che denotino una palese irrazionalità nell’attribuzione del punteggio in graduatoria, e non consente di sostituirsi all’amministrazione nel vaglio dei singoli titoli posseduti dal militare. Non possono allora risultare dirimenti gli incarichi di comando sino a quel momento espletati, le esperienze all’estero, le divergenze nei titoli di studio, salvo appunto una macroscopica illogicità o incoerenza, perché eventuali deficienze dei singolo ufficiale possono essere compensate dalla complessiva valutazione della personalità ed attività (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza N° 900 del 29 Gennaio 2024).
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