Nullo il contratto tra il geometra ed il committente per la realizzazione di struttura in cls

Il TAR del Lazio, con sentenza N° 7670/2011,  si attesta su posizioni rigorose (ricordando pure la concorrente responsabilità penale), per i geometri che non osservano il R.D. 11.2.1929 n. 274. Il Tribunale ritiene che, in tal caso, ricorra la più grave delle previsioni negoziali invalidanti.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7337 del 2007, proposto da:
Giorgi Filippo Maria Desiderio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Conticiani e Filippo Maria Giorgi, con domicilio eletto presso Paola Conticiani in Roma, largo Messico, 7;

contro

Comune di Trevignano Romano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Stefanelli, con domicilio eletto presso Luigi Stefanelli in Trevignano Romano, via Morgante, 31;
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Soluzione Casa s.r.l., In persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Barone, con domicilio eletto presso Eversheds Bianchini Studio Legale in Roma, via Pompeo Magno, 1;

per l’annullamento

del permesso di costruire 22.2.2007 n. 12, rilasciato dal Comune di Trevignano Romano a Soluzione Casa s.r.l.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trevignano Romano, del Ministero per i beni e le attività culturali e di Soluzione Casa s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. Filippo Maria Desiderio Giorgi è proprietario di un terreno nel territorio del Comune di trevigiano Romano, località Carpineto.

Con determinazione dirigenziale 22.2.2007 n. 12 il Comune di Trevignano Romano ha rilasciato a Soluzione Casa s.r.l. un permesso di costruire per realizzare un fabbricato di civile abitazione su terreno adiacente la proprietà del sig. Giorgi. Quest’ultimo impugna innanzi a questo Tribunale il titolo edificatorio, formulando le deduzioni di seguito riportate in sintesi.

1) Il progetto sulla base del quale il Comune di Trevignano Romano ha rilasciato a Soluzione Casa il permesso di costruire è stato redatto da un tecnico con la qualifica di geometra, incompetente a termini di legge;

2) In forza dello strumento urbanistico generale in vigore nel territorio comunale di Trevignano Romano al tempo del rilascio del titolo edificatorio, l’esecuzione di nuove costruzioni nella specifica zona interessata – classificata C1 – è subordinata all’approvazione di piani attuativi (di lottizzazione o particolareggiati), invece non esistenti al momento;

3) Anche a prescindere dalla normativa urbanistica di attuazione del piano regolatore generale, la quale, come detto, non esisteva per la zona C1 all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato, vi è contrasto tra il progetto di costruzione e le norme di p.r.g. che per la stessa zona pongono limiti di cubatura e di altezze invece superati nella progettazione;

4) la Regione Lazio ha rilasciato, il 22.11.2004, nulla osta ai fini ambientali e paesistici, preliminare al permesso di costruire in zona (soggetta a tutela ambientale), ponendo le condizioni che non vengano fatti eccessivi sbancamenti di terreno, seguendo il più possibile l’andamento naturale del suolo, e non vengano abbattute alberature di alto fusto; peraltro il progetto di costruzione, poiché deve essere attuato al centro del fondo, presuppone il taglio delle querce ivi presenti, mentre la necessità di rendere pianeggiante un terreno con pendenza media del 70%, e dislivello di 12 ml, rende inevitabile effettuare sbancamenti e scavi nel fianco della collina – d’altronde già eseguiti – per oltre sei metri di dislivello;

5) Il progetto di costruzione contrasta, altresì, con la normativa del piano territoriale paesistico regionale, ambito 3, Laghi di Bracciano e di Vico, per quanto concerne la distanza minima degli edifici dai corsi d’acqua e per l’obbligo di conservazione dello stato dei luoghi e della vegetazione ripariale (artt. 6, 16 e 26).

Con atto di motivi aggiunti, notificato alle controparti, il sig. Giorgi contesta il silenzio assenso dell’Amministrazione comunale su dichiarazione d’inizio attività in variante al progetto originario, presentata da Soluzione Casa il 10.7.2007. Parte ricorrente ripropone le stesse censure del ricorso originario e ulteriormente deduce l’illegittimità del provvedimento tacito per assenza del preventivo nulla osta dell’Ente Parco Regionale di Bracciano e Martignano, nella cui sfera di competenza ricade l’area interessata dall’intervento edificatorio. Deduce, inoltre, eccesso di potere per sviamento da parte dell’Amministrazione, la quale, anziché esercitare la potestà di autotutela e annullare d’ufficio il permesso di costruire già assentito, con nota del 5.7.2007 del dirigente responsabile del Settore tecnico ha suggerito a Soluzione Casa di presentare variante al progetto edilizio per correggere le misure in eccesso di volumi e altezze.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Trevignano Romano e Soluzione Casa s.r.l, con atti di controricorso che concludono chiedendo la reiezione dell’impugnativa. Soluzione Casa eccepisce la tardività del gravame.

Parte ricorrente ha prodotto memoria di replica.

La causa passa in decisione all’udienza del 7 luglio 2011.

DIRITTO

L’eccezione di tardività del ricorso va respinta, giacché non è suffragata da prove univoche che la conoscenza del titolo edificatorio di Soluzione Casa s.r.l., da parte dell’attuale ricorrente, risalga a oltre sessanta giorni precedenti la notifica dell’atto introduttivo del giudizio, accompagnata dalla consapevolezza della illegittimità del provvedimento in ordine ai vizi dedotti. Prova che deve essere fornita dalla parte deducente l’eccezione di rito (T.A.R. Campania, Napoli, III, 1.12.2008 n. 20723).

Per assumere detta consapevolezza è necessario che le opere abbiano raggiunto uno stadio e una consistenza tali da renderne chiara l’illegittimità e la lesività per le posizioni soggettive del confinante, con la precisazione che l’idoneità dello stato e della consistenza dell’intervento a palesare ai terzi la sua asserita abusività va valutata non in termini assoluti, ma – come è ovvio – con riferimento agli specifici vizi di legittimità che il proprietario confinante assuma sussistere nel caso concreto. Solo se è dedotta l’inedificabilità assoluta dell’area su cui insiste l’intervento è sufficiente che questo abbia raggiunto un livello anche molto modesto per renderne chiara la possibile illegittimità (T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 20723/2008 cit.).

Il ricorrente, sig. Giorgi, dichiara di aver riscontrato nella prima decade di giugno 2007 l’avvio, sul lotto di terreno adiacente la sua proprietà, di opere di scavo e sbancamento e che, nello stesso periodo, il cantiere era contrassegnato soltanto dalle indicazioni dell’impresa costruttrice e del suo recapito telefonico. Pertanto è tempestivo il ricorso notificato alle controparti nel mese di luglio 2007, considerato che la deducente Soluzione Casa non ha fornito elementi di riscontro alla eccezione di irricevibilità da essa stessa sollevata.

Nel merito, è fondato il motivo con il quale è dedotta l’incompetenza del tecnico che ha redatto e sottoscritto il progetto edificatorio, in ragione della qualifica (geometra) da questi posseduta.

Il collegio non intende discostarsi dal consolidato quadro ermeneutico tracciato dalla più recente giurisprudenza civile, amministrativa e penale, cui si rinvia a mente dell’art. 74 c.p.a. (Cass. civ., II, 7.9.2009 n. 19292; id., 8.4.2009 n. 8543; 25.5.2007 n. 12193; Cons.St., V, 26.4.2011 n. 2537; id.,. IV, 5.9.2007 n. 4652; Cass. pen.,. III, 26.9.2000, secondo cui anche in tali ipotesi sussiste il reato di esercizio abusivo della professione di ingegnere o architetto).

A norma dell’art. 16, lett. m), R.D. 11.2.1929 n. 274, e come si desume anche dalle leggi 5.11.1971 n. 1086 e 2.2.1974 n. 64, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, nonché dalla legge 2.3.1949 n. 144 (recante la tariffa professionale), esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali.

Solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri, risultando ininfluente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un ingegnere o ad un architetto.

In buona sostanza, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione – anche parziale – di strutture in cemento armato; solo in via di eccezione si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo 16, R.D. n. 274/1929 cit., purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone.

Per il resto, la suddetta competenza è comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l’importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali; sotto tale angolazione deve escludersi che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici possano ritenersi avere ampliato, mediante l’inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato, le competenze professionali dei medesimi.

I limiti posti dall’art. 16, lett. m) cit. alla competenza professionale dei geometri:

a) rispondono ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all’interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell’assenza di implicazioni per la pubblica incolumità;

b) indicano, di contro, un preciso requisito, ovverosia la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai predetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato.

È pertanto esclusa la possibilità di un’interpretazione estensiva o “evolutiva” di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme – art. 2, L. 5.11.1971 n. 1086 e art. 17, L. 2.2.1974 n. 64 – che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale.

È stata inoltre esclusa l’illegittimità, e quindi la disapplicabilità, delle disposizioni dettate dall’art. 16 R.D. 274/29, avente natura regolamentare, il quale non contrasta con norme costituzionali o ordinarie, essendo aderente ai criteri della disposizione legislativa cui ha dato attuazione (l’art. 7 L. 24.6.1923 n. 1395) e comportando una razionale delimitazione delle attività professionali consentite ai geometri, in rapporto alla loro preparazione.

In ordine alle prestazioni ulteriori (comprese in astratto nella competenza dei geometri, affidate loro insieme con quella della progettazione di costruzioni civili in cemento armato), si estende – o meno – la nullità del contratto, secondo che siano strumentalmente connesse con l’edificazione e implichino la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, come la redazione di un piano di lottizzazione, oppure siano autonome e distinte dalla realizzazione delle strutture in cemento armato, come l’individuazione dei confini di proprietà, la costituzione di servitù, lo svolgimento di pratiche amministrative.

Dai su esposti principi si sono tratti i seguenti corollari applicativi:

a) è legittimo il provvedimento di annullamento, in via di autotutela, di una concessione edilizia per la demolizione di un fabbricato (e la sua ricostruzione, con nuova destinazione d’uso residenziale e commerciale), per l’incompetenza del geometra progettista, sia sotto il profilo dell’entità della costruzione, atteso che la competenza dei geometri è limitata alla progettazione di modeste costruzioni civili, sia sotto il profilo della necessità del rispetto delle prescrizioni antisismiche;

b) il contratto con il quale viene affidata a un geometra la progettazione di una costruzione civile in cemento armato è nullo, indipendentemente dalle dimensioni eventualmente ridotte dell’opera o dalla circostanza che il compito, su richiesta dell’incaricato, è poi svolto da un ingegnere o architetto;

c) è affetto da nullità il contratto di prestazione d’opera che affidi a un geometra calcoli in cemento armato e ciò anche ove il compito, limitatamente a quelle strutture, venga poi svolto da un professionista abilitato, che ne sia stato officiato dall’originario incaricato; è irrilevante, a tali fini, che l’incarico sia distinto per le parti in conglomerato e non sia stato (sub)delegato dal geometra, ma conferito direttamente dal committente stesso a un ingegnere o architetto, in quanto non è consentito neppure al committente scindere dalla progettazione generale quella relativa alle opere in cemento armato poiché non è possibile enucleare e distinguere un’autonoma attività, per la parte di tali lavori, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto (il che appare senz’altro esatto, poiché chi non è abilitato a delineare l’ossatura, neppure può essere ritenuto in grado di dare forma al corpo che deve esserne sorretto);

d) solo le prestazioni accessorie, autonome e distinte dalla realizzazione delle strutture in conglomerato, come l’individuazione dei confini di proprietà, la costituzione di servitù, lo svolgimento di pratiche amministrative, possono farsi rientrare nella competenza dei geometri;

e) è nullo, ex art. 2231 c.c., il contratto d’opera stipulato da un geometra, ed avente ad oggetto la trasformazione di un fabbricato artigianale fatiscente in un complesso residenziale.

Da quanto esposto discende che ai fini dell’autorizzazione amministrativa nessun valore legale – o di presupposto legale – avrebbe potuto assumere il progetto di costruzione redatto e sottoscritto da tecnico con qualifica di geometra, considerato che la realizzazione è prevista in conglomerato cementizio.

La relativa censura è dunque fondata, nonché assorbente degli altri motivi, perché afferisce alla legittimità di un presupposto necessario al richiesto permesso di costruire.

In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto, con annullamento del titolo edificatorio.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore

Francesco Arzillo, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza

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