Dopo quanto tempo si prescrivono le tasse ed i tributi?
L’interrogativo trova una nuova presa di posizione nella recente Ordinanza della Corte di Cassazione del 19 Febbraio 2025, che ha ribaltato il verdetto favorevole al contribuente emerso nel doppio grado di giustizia tributaria.
La vicenda contenziosa ha una genesi comune a molti contribuenti, ed anche nello specifico caso un cittadino si vedeva recapitare, nell’anno 2017, una intimazione di pagamento (articolo 50 DPR 602/1973), avente ad oggetto cartelle di pagamento notificate tra il 2008 ed il 2011.
Il contribuente ha adito la Commissione Tributaria, sostenendo non avere mai ricevuto le cartelle di pagamento, affette a suo dire da inesistenza della notifica, e comunque indebita la pretesa al recupero, stante la sopravvenuta prescrizione del credito tributario.
La Commissione Tributaria Provinciale, senza scrutinare l’effettiva notifica della cartella, riteneva dirimente il decorso del termine quinquennale ex art. 2948 cc, N° 4, e pertanto, anche a volere ritenere valida la cartella, in ogni caso la pretesa dell’amministrazione erariale, allorquando confluita nella cartella di pagamento, era comunque da intendersi estinta per infruttuoso decorso del termine quinquennale utile ai fini del recupero.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha promosso appello, ma anche in tale grado di lite la Commissione Tributaria Regionale aderiva al convincimento del primo giudice, confermando la sopravvenuta prescrizione del credito erariale.
AER propone così ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, volto a censurare l’errore di diritto commesso dal giudice di merito, sostanziatosi nella fissazione di un termine di prescrizione breve, in luogo del termine generale ex art. 2946cc.
Il Giudice di Legittimità accoglie il ricorso, operando un chiaro distinguo nelle attività recuperatorie del credito, tale da delineare le più circoscritte ipotesi assoggettate al termine quinquennale.
Il primo dato generale che enuncia la Corte di Cassazione attiene al perimetro obiettivo della estinzione quinquennale, concernente le sole ipotesi di attività recuperatoria primaria, in detti termini non operante allorquando sussiste una attività di accertamento che ha reso il detto credito definitivo. Il credito divenuto definitivo a seguito di accertamento è soggetto non più al termine di prescrizione breve ex art. 2948 cc, N° 4, bensì all’ordinario termine decennale ex art. 2946 cc, in quanto la prestazione tributaria, una volta confluita in apposito accertamento, non può più considerarsi una fattispecie periodica, dando vita di contro ad una sommatoria di titoli autonomi, ciascuno dei quali confluenti nel regime generale di estinzione del debito fiscale.
Ecco che, a fronte di una pregressa cartella di pagamento notificata, l’amministrazione può avviare le attività di recupero dell’imposta nel termine di decennale, e non già nel più ridotto quinquennio ex art. 2948 cc N° 4.
Fermo il distinguo sopra indicato, per la Corte di Legittimità restano comunque assoggettati a prescrizione decennale i crediti di imposta, come pure i crediti IVA ed IRPEF, ed altresì il canone RAI.
Questo perché, i suddetti tributi, seppure consistenti in singole prestazioni annuali, hanno carattere autonomo ed unitario, e pertanto ciascuna annualità risente di nuove ed autonome valutazioni riguardanti la sussistenza dei presupposti impositivi.
Di contro, sono certamente assoggettati a prescrizione quinquennale i tributi locali -IMU, TARI, TASI- (Corte di Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza 19 Febbraio 2025, N° 4385).

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