Come invocare la prescrizione se imputati di un reato edilizio o paesaggistico?
La Corte di Cassazione con un nuovo intervento circoscrive -ma non vanifica del tutto- la possibilità di ottenere la assoluzione nel processo che vede la parte imputata di reato edilizio o paesaggistico.
L’occasione per chiarire il riparto delle allegazioni probatorie tra imputato e Pubblica accusa viene da una recente sentenza penale, che ha visto il Giudice di legittimità confermare il verdetto di condanna stabilito dalla Corte d’Appello, dopo un primo grado favorevole alle ragioni dell’accusato.
In dettaglio, il proprietario di un manufatto viene in primo grado assolto dalla accusa di reato edilizio e violazione dei sigilli (art.349 codice penale), sul presupposto della intervenuta prescrizione del reato; la sentenza viene appellata da Pubblico Ministero, e la impugnativa viene accolta in secondo grado, che così cristallizza l’originario editto accusatorio, senza peraltro concedere la sospensione condizionale della pena, oltre ad ordinare la rimessione in pristino di tutta la struttura abusiva.
Avverso la statuizione di condanna è l’imputato a proporre ricorso per cassazione, eccependo la violazione di legge in ordine alla intervenuta prescrizione, e poi la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, motivata dalla precedente condanna per un reato da ritenere estinto alla luce della abrogazione della norma incriminatrice.
Entrambi i motivi vengono respinti dalla Corte di legittimità, con un ragionamento che circoscrive, ma non vanifica, le possibilità di difesa dell’imputato.
Viene innanzitutto respinta la possibilità per l’imputato di approcciare una difesa fondata sull’incertezza della condotta, sì da invocare una assoluzione con formula dubitativa: sul punto ritiene il Giudice di Legittimità come, in tema di reati edilizi e paesaggistici, la decorrenza del termine di prescrizione deve innanzitutto essere parametrata al manufatto nel suo complesso, senza possibilità di separare l’opera realizzata nei suoi singolo componenti. Operata siffatta premessa contenutistica, non può l’imputato addurre l’obbligo per la pubblica accusa di individuare il momento consumativo del reato, e dunque in difetto la assoluzione ex art. 530 cpp comma secondo. La ricostruzione del reato sul punto deve essere scissa, gravando sulla pubblica accusa la prova della data di inizio del periodo di prescrizione; l’imputato, di contro, dovrà contrastare gli elementi della pubblica accusa dimostrando una diversa datazione degli eventi, in ossequio ad un corollario generale che impone a chiunque dare dimostrazione di quanto afferma.
E’ dunque evidente come, i margini di operatività difensiva, potranno sostanziarsi su una incisiva e non generica dimostrazione di una più remota realizzazione dell’opera, oppure in difetto sulla critica alla motivazione della pubblica accusa volta a calendarizzare in un dato modo la decorrenza del termine prescrittivo.
La Corte di Cassazione ha del pari escluso nel caso di specie la possibilità di accordare la sospensione condizionale della pena, invocata dall’imputato sul presupposto che, la precedente condanna fosse stata comminata per il delitto p. e p. dall’art. 20 DPR N° 47/1985, abrogato al momento della pronuncia e dunque non più ostativo.
Anche sul punto la Corte di legittimità precisa il più risicato margine di operatività da parte dell’imputato, valorizzando il raccordo tra la norma del 1984 ed il vigente testo unico per edilizia (DRP N° 380/2001). L’art. 20 Legge N° 47/1985 è stato sì abrogato, ma a tanto ha fatto seguito la contestuale introduzione di speculare fattispecie delittiva, confluita nell’art. 44 DPR N° 380/2001: si è tratto non di c.d abrogatio delicti, bensì di abrogatio sine abolitione, e pertanto le norme precedenti sono state sustituite da altre di pari perimetro obiettivo. Ed allora, a fronte di due giudicati assistiti dalla concessione della sospensione condizionale della pena, il precedente giudicato di condanna ex art. 20 L. N° 47/1985 conserva i suoi effetti ostativi alla applicazione di un nuovo beneficio della sospensione condizionale della pena, attesa la continuità normativa con il vigente delitto ex art. 44 DPR N° 380/2001 (Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza N° 44340/2024).
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