Respinta la tesi dell’istituto di credito circa la decorrenza del termine estintivo del diritto dall’ultima operazione. Per la Corte di Legittimità il contratto di deposito bancario costituisce negozio complesso, avente una sua autonomia. In difetto di espressa clausola di senso contrario, la mancata effettuazione di operazioni esprime l’intento del depositante di mantenere vivi gli effetti del sinallagma, il cui fenomeno estintivo può solo ancorarsi ad una richiesta di liquidazione degli importi a credito. Cassazione, sez. I, 20 gennaio 2012, n. 788
Cassazione, sez. I, 20 gennaio 2012, n. 788
(Pres. Rovelli – Rel. Cristiano)
Svolgimento del processo
Con citazione del marzo del 2002 E..B. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia la banca Sanpaolo IMI s.p.a., incorporante per fusione la Banca Provinciale Lombarda (BPL) s.p.a. e – premesso di essere portatore del libretto bancario n. 0088116 emesso il 12.12.67 dalla BPL ed intestato al padre defunto, B.G. – chiese la condanna della convenuta alla restituzione della somma di L. 6.954.973, risultante a saldo di tale libretto alla data dell’ultima operazione effettuata (12.1.68), maggiorata degli interessi legali anno per anno capitalizzati sino alla data della citazione e degli ulteriori interessi, anch’essi capitalizzati, dalla data della citazione al saldo.
La domanda fu respinta dal giudice adito che, in accoglimento delle eccezioni svolte dal Sanpaolo IMI, rilevò: che non vi erano elementi per ritenere che il libretto fosse un titolo pagabile al portatore; che, versandosi in tema di contratto di deposito bancario, la banca convenuta era divenuta proprietaria della somma ed era obbligata a restituirne la stessa quantità solo al depositante; che l’attore non aveva fornito prova di essere erede di G..B.; che, in ogni caso, avuto riguardo alla data in cui era stata eseguita l’ultima operazione, il diritto azionato era prescritto. L’appello proposto da E..B. contro la decisione fu parzialmente accolto dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza del 18.6.05, che condannò la banca a pagare all’appellante l’equivalente in Euro della somma di L. 6.954.973, maggiorata degli interessi anno per anno capitalizzati dalla data della domanda sino al saldo. La Corte territoriale, premesso che in grado d’appello il B. aveva prodotto atto di notorietà comprovante la sua qualità di erede del padre G., e che la produzione del documento, indispensabile ai fini della decisione, doveva ritenersi ammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., osservò: che nel contratto di deposito bancario regolato in conto corrente, che è tipico contratto continuativo a tempo indeterminato, il diritto di credito di una delle parti diventa esigibile come saldo (attivo o passivo) solo una volta cessato il rapporto; che, fino a quando il depositante non si avvalga della facoltà di provocarne l’estinzione, il rapporto continua con le sue caratteristiche, con la conseguenza che il mancato compimento di operazioni sul conto, che il depositante ha la mera facoltà, e non l’obbligo, di eseguire, non può di per sé essere qualificato inerzia, utile ai fini del decorso della prescrizione; che l’inerzia nell’esercizio del diritto, per essere socialmente ed univocamente interpretata quale comportamento abdicativo, deve essere circostanziata, situazione questa che la banca non aveva neppure dedotto; che non risultava, d’altro canto, che la BPL od il Sanpaolo IMI avessero mai comunicato a G..B. o all’attore di voler recedere dal contratto; che, pertanto, il contratto doveva ritenersi operante alla data di notifica della citazione e l’appellante era pienamente legittimato, quale erede del titolare del libretto, a far valere il diritto del suo dante causa, che non poteva ritenersi prescritto.
La sentenza è stata impugnata da Sanpaolo IMI s.p.a. con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Il B. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, cui il Sanpaolo ha a sua volta resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Il ricorso principale e quello incidentale vano riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
1) E..B. ha eccepito in limine l’inammissibilità del ricorso principale per inesistenza e/o nullità della procura conferita al difensore del Sanpaolo IMI s.p.a. dal dr. N.P. “responsabile della funzione contenzioso.. giusta i poteri al medesimo conferiti in forza di procura in data 1.3.2004 per Notaio Bazzoni di Torino”.
Rileva, a fondamento di tale eccezione, che la procura di cui all’art. 365 c.p.c. deve essere rilasciata direttamente dalla parte, ovvero da chi ha il potere di rappresentarla in forza di un mandato generale ad negotia, con la conseguenza che il procuratore generale alle liti non è abilitato a conferire, a nome del proprio mandante, né a se medesimo né ad altri, la procura speciale per proporre ricorso per Cassazione. L’eccezione va respinta, in quanto l’assunto del controricorrente, pur trovando conforto nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3658/85), è privo di attinenza al caso di specie: il dr. N. non è, infatti, procuratore generale alle liti del Sanpaolo IMI, ma suo procuratore ad negotia, abilitato a rilasciare la procura speciale ex art. 365 c.p.c. in forza dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale conferitigli con l’atto del 1.3.2004 a rogito del Notaio Bazzoni.
2) Con il primo motivo di ricorso, il Sanpaolo IMI denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto indispensabile, e perciò ammissibile in grado d’appello, l’atto notorio volto a provare la qualità di E..B. di erede del padre G.. Osserva a riguardo che l’appellante non ha mai dedotto di non aver potuto produrre il documento nel corso del giudizio di primo grado per ragioni a lui non imputabili e sostiene, sotto altro J profilo, che la valutazione di indispensabilità di un documento, ai fini del superamento della preclusione processuale di cui all’art. 345 c.p.c., va correlata alle prospettazioni giuridiche della parte istante, con la conseguenza che, avendo il B. negato che l’atto notorio fosse necessario o utile alla decisione della causa, la Corte territoriale avrebbe dovuto escluderne l’ammissibilità.
Il motivo deve essere respinto.
Va premesso che E..B. non ha negato che l’atto notorio servisse a dimostrare la sua qualità di erede, bensì che egli fosse tenuto a provare tale qualità: ha infatti sostenuto che la sua legittimazione alla domanda gli derivava, oltre che dal fatto di essere successore dell’originario titolare del diritto, dal mero possesso del libretto, costituente titolo al portatore. Poiché l’assunto è stato respinto dal Tribunale, la produzione dell’atto notorio si rendeva necessaria per superare una questione processuale pregiudiziale, attinente ad una condizione dell’azione e rilevabile dal giudice d’ufficio: deve pertanto escludersi che il documento rientrasse nella nozione di mezzi di prova in senso stretto, ovvero inerenti al merito della causa, cui deve intendersi riferito l’art. 345 c.p.c..
Ad ogni buon conto, entrambi gli argomenti sui quali si fonda la censura sono infondati.
Il primo trova smentita nella sentenza delle S.U. di questa Corte n. 8203/05, nella quale si è evidenziata la natura alternativa, e non concorrente, dei requisiti che i “nuovi mezzi di prova” devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame e si è, altresì, precisato che il giudice d’appello è abilitato ad ammettere le prove che ritenga indispensabili, nonostante le preclusioni già verificatesi in primo grado.
Il secondo contrasta con la lettera della norma, che riserva al collegio il giudizio sull’indispensabilità del nuovo mezzo di prova.
3) Col secondo motivo, il Sanpaolo IMI deduce violazione degli artt. 99, 100 c.p.c. e 565 e segg. c.c., nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Osserva che, proprio dall’atto di notorietà prodotto da B.E. , emergeva che questi é solo uno dei coeredi del padre defunto, che avrebbe pertanto potuto agire solo per la quota ereditaria di sua pertinenza, e lamenta che la Corte d’Appello non abbia pronunciato sull’eccezione in tali termini da esso sollevata.
Il motivo è inammissibile.
Va in primo luogo rilevato che, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte (da ultimo, fra le tante, Cass. nn. 12992/010, 5203/010, 2234/010, 26598/09) il vizio di omessa pronuncia può essere fatto valere esclusivamente ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., ovvero quale errar in procedendo.
Il motivo difetta, peraltro, anche del requisito dell’autosufficienza, non avendo la banca ricorrente precisato in quale dei propri scritti difensivi, ed in quali esatti termini, abbia sollevato l’eccezione, né riportato in ricorso il contenuto del documento od indicato dove questo risulta prodotto, in tal modo precludendo a questa Corte, che non può supplire alle carenze delle parti mediante indagini integrative, di operare un controllo in ordine alla ricorrenza della circostanza che il giudice d’appello avrebbe omesso di rilevare.
4) Con il terzo motivo, il Sanpaolo IMI denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2394 e segg. c.c. nonché vizio di motivazione.
Rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate decorre dal momento stesso del deposito, ovvero sin dal giorno della costituzione del rapporto, o da quello dell’ultima operazione compiuta, se il rapporto si è sviluppato attraverso accreditamenti e prelievi, ed assume che il mancato esercizio di tale diritto da immediatamente luogo allo stato di inerzia che è presupposto della prescrizione.
La censura non può trovare accoglimento.
Il ricorrente ha richiamato, a sostegno del motivo, precedenti in termini di questa Corte (Cass. n. 4389/99, a sua volta richiamante Cass. nn. 535/79 – che però si riferisce al contratto di cui all’art. 1782 c.c. – e 689/63) dai quali il collegio, rimeditata la questione, ritiene di doversi discostare.
La natura del contratto di deposito bancario risulta tuttora controversa in dottrina: per taluni esso rientra nella categoria dei depositi c.d. irregolari, dal quale si distinguerebbe per il solo fatto che il depositario è una banca; altri, pur riconoscendovi analogie con il deposito irregolare, propendono ad accostarlo al mutuo; altri ancora vi intravedono un negozio complesso, che pur partecipando della struttura dell’uno e dell’altro contratto, è dotato di propria autonomia.
Tale ultima tesi appare maggiormente condivisibile: se è vero infatti che anche nel deposito bancario, così come nel deposito irregolare, la consegna comporta l’acquisto in capo al depositario della proprietà della somma ed il sorgere dell’obbligo di restituzione del tantundem, solo il primo è un contratto d’impresa caratterizzato da profili speculativi, in cui l’interesse della banca alla raccolta ed alla gestione del risparmio concorre con l’interesse del privato alla custodia ed alla remunerativà della somma versata, Ancor più evidenti appaiono le differenze col mutuo, che non assicura la conservazione e la permanente disponibilità della somma, e con il deposito regolare, che ha invece ad oggetto principale l’obbligo di custodia. Ciò che è certo, peraltro, è che il contratto regolato dall’art. 1834 c.c. si configura quale tipico negozio di durata, in cui la permanenza della somma presso la depositaria comporta la soddisfazione di entrambe le parti, ovvero quella della banca di gestire in operazioni finanziarie il risparmio raccolto e quella del cliente di essere remunerato di tale utilizzo attraverso gli interessi che gli vengono periodicamente accreditati.
Se le parti non hanno previsto un termine di scadenza del contratto, la banca è obbligata alla restituzione a richiesta del depositante. L’obbligazione restitutoria della banca, pertanto, non deriva ipso iure dall’avvenuto deposito delle somme, ma sorge solo a seguito della richiesta in tal senso avanzata dal cliente, il quale ha, per converso, la mera facoltà, e non certo l’obbligo, di esercitare il proprio diritto di credito (alla restituzione).
L’esercizio di tale diritto si configura, dunque, quale condizione di esigibilità del credito, in difetto della quale permangono (in alternativa) il diritto del depositante a mantenere la disponibilità delle somme (a detto credito corrispondenti) presso la banca e l’obbligo della depositaria di conservarle a sua disposizione. Tanto, del resto, in coerenza con la natura del rapporto negoziale come sopra delineata, in cui la circostanza che il denaro sia lasciato presso la banca costituisce situazione corrispondente all’interesse delle parti, che integra da ambo i lati adempimento del contratto di durata.
Il comportamento del depositante che, pur non compiendo ulteriori operazioni di deposito, non richiede la restituzione, non può perciò essere di per se stesso interpretato come indicativo di un disinteresse a far valere il suo diritto di credito, configurante inerzia (all’esercizio del diritto medesimo) cui si ricollega il decorso del termine di prescrizione.
In effetti, come è stato correttamente rilevato in dottrina, omettendo di richiedere la restituzione il depositante non fa altro che manifestare il suo contrapposto interesse al mantenimento in giacenza delle somme, ovvero ad esercitare una facoltà che ugualmente gli deriva dal contratto.
Ne consegue che, in assenza di una manifestazione di volontà della banca di recedere dal rapporto, la prescrizione del diritto di credito del depositante non può iniziare a decorrere prima che questi avanzi la richiesta di restituzione, ponendo in essere quel comportamento che rende il credito esigibile e dal quale sorge il corrispondente obbligo della banca.
5) Con il quarto motivo di ricorso, Imi Sanpaolo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché vizio di motivazione, si duole che il giudice d’appello, pur avendo basato la propria decisione su un documento ritenuto indispensabile, prodotto dal B. solo in sede di gravame, l’abbia condannata al pagamento anche delle spese del giudizio di primo grado, nel quale essa non poteva essere ritenuta parte soccombente.
Il motivo è infondato.
Il giudice di appello, quando riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio ad un nuovo regolamentazione delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l’onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite.
Tale regolamentazione, al di fuori dell’ipotesi di violazione del principio di soccombenza per essere stata condannata la parte totalmente vittoriosa, è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito e sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 18173/08, 13098/03, 5581/03).
Va aggiunto che la pronuncia di condanna integrale alle spese della parte rimasta soccombente all’esito del doppio grado di giudizio, discendendo dall’applicazione del disposto del I comma dell’art. 91 c.p.c., non necessita di alcuna motivazione. Va escluso, infine, che nel caso di specie la produzione solo in grado d’appello del documento ritenuto indispensabile all’accoglimento del gravame giustificasse, di per sé, la compensazione, in tutto o in parte, delle spese di lite: non è infatti applicabile al presente giudizio, introdotto con citazione del febbraio del 2002, il comma 2 dell’art. 345 c.p.c. nel testo vigente in data anteriore all’entrata in vigore della l. n. 353/90, che prevedeva che in tale ipotesi il giudice dovesse regolare le spese dell’appello secondo il disposto dell’art. 92 c.p.c..
6) Con l’unico motivo di ricorso incidentale, B.E. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1282, 1283, 2935 e 2948 c.c. nonché vizio di motivazione.
Rileva che la Corte territoriale, in palese contraddizione con i principi di diritto enunciati, ha statuito che la condanna dell’Imi Sanpaolo dovesse essere limitata al pagamento della somma portata dal libretto maggiorata degli interessi legali capitalizzati anno per anno a partire dalla data della domanda, anziché dal primo anno successivo all’instaurazione del rapporto.
Il motivo va dichiarato inammissibile.
La richiesta avanzata dal B. di riconoscimento degli interessi corrispettivi, non accreditati sul libretto, e quindi non compresi nel saldo apparente da esso risultante, costituiva domanda autonoma rispetto a quella di restituzione della somma capitale contabilizzata, sulla quale la Corte di merito avrebbe dovuto separatamente pronunciare, sia verificando se, ed in quale misura, tali interessi risultassero dovuti in base al regolamento negoziale, sia valutando se, rispetto a tate pretesa, relativa ad un credito esigibile periodicamente, fosse, in tutto o in parte, fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
La Corte territoriale si è invece limitata a condannare la banca al pagamento degli interessi moratori, sicuramente dovuti (attesa l’affermata, pregressa operatività del contratto) dalla data in cui è pervenuta alla banca, attraverso la notifica dell’atto di citazione, la richiesta di restituzione della somma portata dal libretto, che ha determinato lo scioglimento del rapporto. Ne consegue che il ricorrente incidentale avrebbe dovuto denunciare con apposito motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 I comma n. 4 c.p.c., l’error in procedendo nel quale era incorso il giudice d’appello per non aver pronunciato sulla domanda di pagamento degli interessi corrispettivi. La parziale, reciproca soccombenza delle parti, giustifica la compensazione delle spese del giudizio nella misura di un terzo. I rimanenti due terzi vanno posti a carico della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità nella misura di un terzo e condanna il Sanpaolo IMI s.p.a. a pagare ad B.E. i rimanenti due terzi, liquidati in Euro 1800 per onorari ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza