Il Giudice delle Leggi, nel respingere il rilievo di incostituzionalità dell’art. 14 quater Legge 27 gennaio 2012, N° 3, esclude che lo stesso abbia una portata tassativa, prevedendo la conversione dell’accordo nelle sole ipotesi in cui il debitore abbia raggiunto un accordo con la parte creditrice, e poi siffatta intesa sia stata risolta, annullata o comunque abbia cessato i suoi effetti, anche per cause imputabili al richiedente la procedura concorsuale. La Corte Costituzionale ritiene dirimente a tal fine la peculiarità della procedura, di natura procedura camerale ai sensi dell’art. 737 cpc, espressamente richiamato dagli artt. 10, comma sesto, e 12, comma secondo L. 3/2012. Trattasi di procedura caratterizzata dalla assenza di formalismi, propri del rito ordinario, e pertanto il Giudice deve intendere la modifica proposta dal creditore, seppure non raggiunto l’accordo con i creditori, quale mero ed ammissibile mutamento della domanda introduttiva della fase concorsuale (Corte Costituzionale, sentenza 8 Aprile 2021 n° 61)