Obbligo di fattiva cooperazione istruttoria da parte del giudice nelle cause intentate dallo straniero richiedente protezione sussidiaria

La Corte di Legittimità compone un contrasto ad oggi sussistente circa l’obbligo del giudice di verificare la sussistenza del presupposti addotti dallo straniero nella domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lettera c), D. L.vo N° 251/2007. Nello specifico, il Massimo Giudice censura l’approccio del giudice di merito che ascrive al ricorrente un obbligo indiscriminato di allegazione, rigettando la relativa domanda per difetto di presupposti, senza citare le fonti consultate. Il Giudice adito, nel disattendere i principi di allegazione -e le relative decadenze- propri del processo civile, deve adottare una veste dinamica nell’istruzione della domanda, assumendo informazioni mirate ed attuali sulla situazione registrata nello stato di origine del richiedente asilo, e se necessario anche dei paesi in cui quest’ultimo è transitato. Notizie elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri, dalle apposite agenzie a tutela dei diritti umani, o comunque assunte dalla Commissione. In difetto di tale istruzione ufficiosa, la sentenza di rigetto è passibile di impugnativa di legittimità, ed il ricorrente potrà censurare la violazione di legge, ovvero la nullità della sentenza apparente ex art. 132 cpc, se la statuizione è assunta senza indicare le fonti consultare dall’estensore. In tale fattispecie tuttavia, il richiedente asilo, nel censurare la sentenza di merito, dovrà comunque indicare le circostanze di fatto da cui deriva la omessa collaborazione istruttoria del giudice, senza obbligo di indicare le informazioni alternative sulla situazione del Paese. Assolto siffatto e circoscritto onere di allegazione, qualora la Corte di legittimità registri un difetto di istruttoria, la violazione è da intendersi immanente, e non richiede la prova di un concreto vulnus, atteso il vizio procedimentale in capo al giudice, lesivo altresì della effettività del ricorso ex art. 46 Direttiva 2013/32/UE (Cassazione Civile, Sezione 1, sentenza 21/09/2022, N° 27567)

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