La Corte di Legittimità torna sulla dibattuta tematica delle fideiussioni omnibus, redatte sulla base di uno schema contrattuale adottato dall’ABI nell’anno 2003; trattasi, come notorio, di schemi negoziali viziati a monte da una intesa restrittiva della concorrenza, destinata ad invalidare talune clausole -tra cui quella derogatoria dei termini di rilievo per le banche ex art. 1957 cc-, secondo quanto sancito dalle Sezioni Unite con la notoria sentenza N° 41994/2021. La nullità parziale, e la astratta possibilità di rilievo ufficioso in ogni stato e grado di lite, ha portato sovente la clientela a fare propria la relativa doglianza, anche nella sede di legittimità, seppure sottaciuta nei gradi anteriori di lite. Dopo un primo precedente contrario a tale approccio difensivo, gli Ermellini confermano la preclusione ad eccepire la invalidità parziale per la prima volta nella sede di legittimità, senza che le relative circostanze fattuali siano state dedotte nella sede di merito. E’ pertanto da intendersi inammissibile il relativo motivo di ricorso, dedotto per la prima volta ex art. 360 cpc sulla base di una nuda eccezione, che porrebbe il controricorrente nella impossibilità di approcciare alcuna difesa, una volta maturate le relative preclusioni processuali per le allegazioni documentali (Cassazione Civile, Sezione Terza, sentenza 23 Gennaio 2023, N° 1935).
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