E’ nulla la cartella esattoriale consegnata al contribuente la cui relata sia priva della data di consegna, e ciò a prescindere da un concreto pregiudizio oppure dalla successiva proposizione di un ricorso avverso il suddetto atto.
La Corte di Cassazione, contravvenendo ad un usuale approccio più favorevole alle ragioni dei soggetti preposti all’accertamento ed alla riscossione dei tributi, respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud Spa, confermando le statuizioni del doppio grado di merito tributario, che avevano annullato l’avviso di accertamento notificato al contribuente.
In dettaglio, a ricezione di una cartella esattoriale, il destinatario ha adito la Commissione Tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria), lamentando la nullità dell’atto fiscale notificato, sul presupposto che la copia consegnata al contribuente recasse una relata di notifica priva di data.
L’Agenzia delle Entrate si è difesa nel primo grado rilevando l’irrilevanza della data, e comunque il raggiungimento dello scopo, coacervo di elementi deputati ad infirmare la suddetta eccezione preliminare.
Il ricorso del contribuente veniva accolto, con sentenza confermata anche dalla CTR adita dal soggetto pubblico in sede di appello.
Ricorre da ultimo per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidando l’impugnativa a cinque motivi di ricorso, i primi due dei quali volti a censurare il pronunciamento di merito, sul presupposto che:
- E’ erroneo la sentenza del primo giudice, nella parte in cui ha valorizzato la mancata indicazione della data di consegna sulla copia della cartella esattoriale, posto che il soggetto notificatore deve solo compilare la relata di notifica sulla matrice, come previsto dall’art. 26 DPR N° 602/1973; non sussiste al riguardo alcuna norma di legge che impone formalizzare una ulteriore relata di notifica.
- Anche laddove si ritenga affetto da nullità il procedimento notificatorio, nessuna conseguenza poteva sortire nel caso di specie, ove si consideri la mancata allegazione di uno specifico pregiudizio, da parte del contribuente, ed al contempo la proposizione del ricorso avverso l’atto fiscale, attività destinata ad operare una sanatoria del vizio sostanziale per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cpc.
Le argomentazioni prospettate dall’Agenzia delle Entrate sono state respinte dalla Corte di Cassazione. Per i giudici di legittimità la mancata indicazione, sulla copia consegnata al contribuente, della data di notifica, costituisce vizio deputato ad invalidare la cartella di pagamento, e ciò a prescindere dalla indicazione di uno specifico pregiudizio da parte del ricorrente. Tale omissione non consente datare il momento di avvenuto perfezionamento della notifica, e dunque invalida l’attività del concessionario per mancanza dei requisiti di legge.
Anche il rilievo della sopravvenuta sanatoria per il raggiungimento dello scopo comporta delle peculiarità per la Corte di Cassazione, dovendosi ritenere che la sopravvenuta proposizione del ricorso legittima sanare la pregressa incertezza circa la consegna dell’atto fiscale, ma solo dal momento della avvenuta notifica del ricorso. Ne discende circa tale ultimo punto come, qualora l’impugnativa del contribuente intervenga in un momento successivo alla decorrenza del termine decadenziale di notifica della avviso di accertamento, oppure della cartella di pagamento (ipotesi assai frequente, stante la tendenza a notificare gli atti di accertamento o recupero a ridosso dei termine ex art. 41 DPR N° 600/1973 ed art. 25 DPR N° 602/1973), l’attività impositiva dovrà intendersi viziata per sopravvenuta decorrenza dei termini decadenziali (Corte di Cassazione, sezione quinta civile, sentenza 31 Gennaio 2024, N° 2944).
Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza Napoli