Mantenimento figlio maggiorenne

Fino a quando i genitori debbono mantenere il figlio maggiorenne?
La crisi economica oramai cristallizzata, e le perenni difficoltà di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, rendono sempre più attuale la tematica del mantenimento dei figli divenuti -sovente da molti anni- maggiorenni.
A fornire una risposta chiara, ed ampliativa degli obblighi anzidetti in favore dei figli, è la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza del 11/09/2024, la N° 24391, volta a dirimere una controversia insorta tra due ex conviventi, genitori di due figlie nate in costanza di matrimonio. Uno dei coniugi, una volta cessata la convivenza, tramite accordo giudiziale si obbligava a versare un contributo mensile per il mantenimento delle due figlie [deve ricordarsi a tal proposito come, ai sensi del vigente art. 337septies del codice civile, sussiste la possibilità da parte del giudice, adito dall’altro coniuge, oppure dalla prole non più convivente con i genitori, di disporre in favore del figlio maggiorenne e non autosufficiente sul piano economico, il pagamento di un assegno periodico. Tale somma, salvo diversa determinazione del giudice, è versata nelle mani all’avente diritto, ma la giurisprudenza legittima la diversa ipotesi, frustrante per il figlio, di attribuzione in favore della coniuge richiedente e con cui il figlio conviva -Cass. Civ, 18869/2014].
Il coniuge obbligato, in un secondo momento, con ricorso dinanzi il Tribunale di primo grado, chiedeva la revoca o la riduzione dello stesso per sopravvenuta autosufficienza delle figlie, salvo vedersi respingere il ricorso, mediante statuizione impugnata con reclamo dinanzi la Corte d’appello.
La Corte rilevava come entrambe le figlie, oramai maggiorenni, non avevano palesato alcun interesse nell’impegnarsi nel loro percorso formativo e professionale e, pertanto, alla luce di tale condotta inerte, il reclamo veniva accolto, ritenuto il giudice non sussistere più l’obbligo al mantenimento.
Avverso l’ordinanza assunta dal giudice di secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione l’altro coniuge, ritenendo non avere l’organo di merito tenuto in debito conto talune fondamentali fattispecie a supporto del relativo scrutinio. Tali elementi venivano ravvisati nella loro personalità, inclinazioni e capacità, nonché in alcuni fatti decisivi, come lo svolgimento delle attività didattiche, la pandemia deputata a rendere ancor più difficile lo svolgimento del percorso formativo delle figlie, la situazione conflittuale dei genitori, il periodo compreso tra il momento di attribuzione dell’assegno di mantenimento e la situazione attuale. Insomma, tutta una serie di presupposti che il giudice avrebbe dovuto assumere nella sua valutazione, volta a verificare se le figlie, indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età, avessero raggiunto la loro indipendenza e autosufficienza o, comunque, avessero fatto il possibile per raggiungerla.
La Corte di Cassazione, attraverso un articolato, seppur breve, ragionamento, ritiene inidonea e meritevole di annullamento la valutazione del giudice, limitata al solo requisito astratto della possibilità di ottenere un’occupazione, legato alla maggiore età, accogliendo l’impugnativa ex art. 360 cpc del coniuge. Ritiene l’Organo di Legittimità sussistere la necessità di ampliare gli elementi a corredo dello scrutinio giudiziale, non passibile di essere circoscritta alle possibilità di conseguimento di un lavoro. E’ necessario individuare il quadro della situazione in cui i destinatari del mantenimento si trovano e verificare, in concreto, se sussistono le condizioni per disporre un perdurante aiuto economico. Elementi quali la giovane età dei soggetti, l’idoneità del reddito da attività lavorativa a garantire stabilità e adeguatezza nello svolgimento della vita, il tenore di vita avuto fino a quel momento, nonché le condizioni del mondo del lavoro, enucleati in termini non tassativi. Non basta, in poche parole, che il soggetto possieda tutti i requisiti per entrare nel mondo del lavoro, ma occorre verificare necessariamente se sussistano in concreto le condizioni, e analizzare anche il contesto circostante.
La decisione si inserisce in un solco già tracciato dalla Corte di Cassazione, salvo caratterizzarsi l’odierna Ordinanza per un contenuto ampliativo, cui il giudice dovrà fare riferimento nella sua decisione relativa l’assegnazione e/o la revoca del mantenimento verso i figli maggiorenni, e ciò per garantire una maggiore ponderazione della scelta, soprattutto in chiave garantista verso i figli.
Una cosa appare ormai certa, il semplice requisito della maggiore età e la astratta possibilità del figlio di poter ottenere un’occupazione non costituiscono più gli unici criteri di valutazione del giudice; i relativi presupposti dovranno essere calati nella realtà circostante, sì da verificare la loro concreta esistenza, nella accresciuta discrezionalità in capo al giudice di merito (Cass. Civ., Ordinanza 11/09/2024, la N° 24391).

Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza Napoli

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