La cessazione del rapporto lavorativo, anche per fatto imputabile al datore, obbliga comunque il prestatore a non restare inerte, al fine di ricollocarsi sul mercato e trovare altro impiego. Ove il lavoratore, licenziato senza giusta causa, si limiti a promuovere domanda giudiziale di reintegra, senza iscriversi nelle liste di collocamento, o comunque senza attivarsi per cercare altra occupazione (prova ultima a carico sul datore), si impone decurtare il ristoro monetario per la causale anzidetta. Ciò in ossequio al corollario generale di cui all’art. 1227 c.c., operante anche nella disamina del rapporto lavorativo, il quale esclude il risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare adoperando l’ordinaria diligenza (Corte di Cassazione Sezione Lavoro, Sentenza 21 Settembre 2012, N° 16076).
Corte di Cassazione Sez. Lavoro – Sent. del 21.09.2012, n. 16076
Presidente Vidiri – Relatore Napoletano
Svolgimento del processo
Con lettera dell’10 dicembre 1995 la società D. Italia licenziava per insubordinazione il suo dipendente C.I. e con ricorso del maggio 1996 chiedeva al Tribunale di Roma dichiarasi la legittimità del recesso. Il Tribunale di Roma con sentenza del 9 giugno 2000 rigettava la domanda e tale pronuncia veniva confermata dalla Corte di Appello di Roma con decisione del 3 settembre 2002 non impugnata. Contemporaneamente il C. con ricorso del gennaio 2001 adiva il Tribunale di Roma chiedendo la reintegra nel posto di lavoro e la condanna di controparte al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento. Il relativo procedimento veniva sospeso in attesa dell’esito definitivo di quello instaurato dalla società ai fini della declaratoria della legittimità del licenziamento. Il C. nel luglio 2003 provvedeva a riassumere il processo e con sentenza del luglio 2005 il Tribunale di Roma ordinava la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e condannava la società al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate liquidando la somma di Euro 132.870,70. La Corte di appello di Roma, su impugnazione della società D. , la quale reiterava l’istanza di riduzione ex art. 1277 cc del danno risarcibile, riduceva il relativo quantum alla somma di Euro 35.498,18 pari alle retribuzioni maturate, detratto l’aliunde perceptum, dalla data del licenziamento sino a quella del 31 dicembre 1998. A fondamento di tale decisum la Corte del merito poneva il rilievo secondo il quale, in applicazione del secondo comma dell’art. 1227 cc, tenendosi conto delle condizioni del mercato del lavoro e di quelle soggettive del lavoratore (non ancora trentaduenne al momento del licenziamento) doveva ritenersi che nell’arco di tempo di tre anni dall’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro il C. avrebbe potuto trovare un’altra occupazione se si fosse diligentemente attivato in tal senso. Né, precisava la predetta Corte, il lavoratore aveva “offerto in contrario alcuna prova in ordine alla continuativa permanenza del suo stato di assoluta disoccupazione, né risultava che, dopo il licenziamento, il lavoratore si fosse iscritto nelle liste di collocamento ovvero nelle liste dei disoccupati aspiranti ad un posto di lavoro, né che, adoperandosi per la ricerca di esso, era rimasto nondimeno privo di occupazione”.
Avverso questa sentenza il C. ricorre in cassazione sulla base di tre censure.
La società intimata non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 18 della legge N° 300 del 1971 nonché degli artt. 1227 e 2697 ed insufficienza della motivazione, assume che la Corte del merito ha violato il principio secondo il quale, ai fini della riduzione del danno conseguente al licenziamento illegittimo, grava sul datore di lavoro l’onere di provare la dedotta mancata diligenza nel reperimento di altra occupazione.
Né è sufficientemente motivata, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata laddove afferma che avuto riguardo alle condizioni di mercato ed a quelle soggettive del lavoratore che un soggetto di oltre trenta anni dovrebbe sempre e comunque trovare un occupazione nell’arco di tre anni.
Con la seconda censura il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1227 cc e dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, prospetta che la Corte del merito, riducendo il quantum alle retribuzioni spettanti per tre anni dalla data del licenziamento, non tiene conto del principio secondo il quale tale riduzione non può essere effettuata in relazione al tempo necessario per l’esercizio della relativa tutela giurisdizionale da parte del lavoratore, nel senso che poiché il giudizio di primo grado si è protratto fino al luglio 2005 il danno risarcibile non può essere ridotto al solo periodo 1995/1998.
Con l’ultima critica il ricorrente, allegando violazione dell’art. 112 cpc, prospetta che la Corte del merito è andata ultra petita in quanto non ha tenuto conto che la società aveva chiesto una limitazione del danno al solo periodo dicembre 1995/giugno 2000.
Le prime due censure, che vanno trattate unitariamente essendo strettamente connesse dal punto di vista logico-giuridico, sono infondate.
Al riguardo va rimarcato che, come ribadito di recente da Cass. 11 marzo 2010 n. 5862, l’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte sulla interpretazione dell’art. 1227 cc è pervenuta ad affermare i seguenti principi 1) tale articolo contiene ai commi 1 e 2 due distinte norme che regolano fattispecie diverse (Cass. 14 gennaio 1992 n. 320; Cass. 22 agosto 2003 n. 12352): il comma 1 regola il concorso del danneggiato nella produzione del fatto dannoso ed ha come conseguenza una ripartizione di responsabilità, rappresentando un’ipotesi particolare della più generale previsione del concorso di più autori del fatto dannoso (art. 2055 c.c.), nel quale uno dei coautori è lo stesso danneggiato. Il comma 2 contempla una situazione, del tutto diversa, di danno causato dal solo debitore, e quindi non concerne problemi di nesso causale, ma solo di estensione o di evitabilità del danno; si tratta di conseguenze dannose che si sono effettivamente verificate, ma che il creditore avrebbe potuto evitare, usando la ordinaria diligenza. 2) Quanto al contenuto dell’ordinaria diligenza esigibile, l’art. 1227 c.c., comma 2, non si limita a prescrivere al danneggiato un comportamento meramente negativo, consistente nel non aggravare con la propria attività il danno già prodottosi, ma richiede un intervento attivo e positivo, volto non solo a limitare, ma anche ad evitare le conseguenze dannose. La norma che onera il danneggiato ad uniformarsi ad un comportamento attivo ed attento dell’altrui interesse, rientra tra le fonti di integrazione del regolamento contrattuale, per cui la stessa “evitabilità” del danno è coordinata con i principi di correttezza e di buona fede oggettiva, contenuti nell’art. 1175 c.c., applicabile ad entrambe le parti del rapporto obbligatorio e non al solo debitore, nel senso che costituisce onere sia del debitore che del creditore di salvaguardare l’utilità dell’altra parte nei limiti in cui ciò non comporti un’apprezzabile sacrificio a suo carico (Cass. 7 aprile 1983 n. 2468; Cass. 14 gennaio 1992 n. 320 cit.).
3) Il limite alla esigibilità del comportamento attivo è costituito dalla “ordinaria” e non “straordinaria” diligenza, nel senso che le attività che il creditore avrebbe dovuto porre in essere al fine dell’evitabilità del danno, non siano gravose o straordinarie, come esborsi apprezzabili di denaro, assunzione di rischi, apprezzabili sacrifici (Cass. 15 luglio 1982 n. 4174; Cass. 14 novembre 1978 n. 5243; Cass. 25 gennaio 1975 n. 304; Cass. 6 luglio 2002 n. 9850). In applicazione degli esposti principi alla materia in oggetto, questa Corte ha affermato che il lavoratore, licenziato senza giusta causa, deve collocare sul mercato la propria attività lavorativa per ridurre, ex art. 1127 c.c., il pregiudizio subito (ex multis Cass. 18.2.1980 n. 1208; Cass. 11 novembre 2002 n. 15838; Cass. 22 agosto 2003 n. 12352).
La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione di tale principio,in quanto ha basato il proprio decisum sul rilievo secondo il quale non era risultato che, dopo il licenziamento, il lavoratore si era iscritto nelle liste di collocamento ovvero nelle liste dei disoccupati aspiranti ad un posto di lavoro, né che, adoperandosi per la ricerca di esso, era rimasto nondimeno privo di occupazione.
Siffatta argomentazione è conforme al principio secondo cui, in tema di risarcimento del danno cui è tenuto il datore di lavoro in conseguenza del licenziamento illegittimo e con riferimento alla limitazione dello stesso ex art. 1227 cc, comma 2, l’onere della ordinaria diligenza nella ricerca di una nuova occupazione deve ritenersi assolto dal lavoratore con l’iscrizione nelle liste di collocamento, mentre spetta al debitore provare ulteriori elementi significativi della mancanza dell’ordinaria diligenza. (Cass. 11 maggio 2005 n. 9898 e Cass. 11 marzo 2010 n. 5862 cit.).
Né sotto diverso profilo risulta incongrua la motivazione della sentenza impugnata laddove avuto riguardo alle condizioni di mercato ed a quelle soggettive del lavoratore (ed in particolare alla giovane età del lavoratore) la Corte del merito ritiene che nell’arco di tempo di tre anni dall’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro il C. avrebbe potuto trovare un’altra occupazione se si fosse diligentemente attivato in tal senso.
Relativamente all’ultima censura, con la quale si deduce la violazione dell’art. 112 cpc, osserva il Collegio che avuto riguardo alle stesse conclusioni assunte della società nel giudizio di appello, riportate nella sentenza impugnata, cui l’attuale ricorrente fa riferimento a supporto della propria critica, risulta insussistente la denunciata violazione. Invero da tali conclusioni si evince che l’allora società appellante chiedeva in primis di ridurre il danno in via equitativa nella misura che sarà ritenuta di giustizia e, solo in via subordinata, “comunque” di limitare l’entità del danno risarcibile al periodo compreso tra dicembre 1995 e giugno 2000.
Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va rigettato.
Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.
Depositata in Cancelleria il 21.09.2012
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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza