E’ liberato il fideiussore dalla garanzia prestata alla banca nei casi di cessione del credito?
E’ necessario il consenso del garante per la cessione del credito?
L’interrogativo trova risposta in una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la cui succinta -se non si vuole dire lacunosa- motivazione risponde al chiaro intento di sopprimere sul nascere l’ennesimo contenzioso seriale in ambito bancario.
La questione è sempre più di frequente portata all’attenzione dei giudici di merito: il cessionario del credito, sovente una società di cartolarizzazione costituita ex art. 3 Legge 130 del 1999 (SPV), provvede ad ingiungere i garanti, sottoscrittori di un contratto autonomo di garanzia, e questi ultimi, nel proporre opposizione ex art. 645 cpc, eccepiscono la mancata confluenza della garanzia autonoma prestata nel perimetro della cessione, e di riflesso la carenza di titolarità sostanziale da parte del cessionario per l’esercizio della attività recuperatoria.
Approccio difensivo affidato ad isolati precedenti di merito (Trib. Brescia, 3 maggio 2010; Trib. Bergamo, sez. I, 2 dicembre 2013, Trib. Vallo della Lucania, 6 dicembre 2020), ma soprattutto su un netto distinguo prospettato dalla stessa Corte di legittimità circa le fideiussioni codicistiche ed i contratti autonomi di garanzia (Cass. Civ., S.U., sentenza 18 febbraio 2010 n. 3974). Tale prospettazione, più in dettaglio, si appiglia ad una disamina letterale della specifica garanzia bancaria, ed alle peculiarità illustrate dalla stessa Corte di Legittimità, al momento di tracciare un distinguo con la fideiussione codicistica [“L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, cd. Garantievertrag, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione”]. La mancanza del carattere accessorio precluderebbe operare un automatismo nei casi di cessione del credito, richiedendosi il previo consenso del garante autonomo. Stante la connotazione puntuale dell’art. 58 TUB, rispetto alla regola codicistica fissata dall’art. 1263 cc, la sua interpretazione dovrebbe essere restrittiva, con esclusione delle garanzie improprie o atipiche, tali da considerare, appunto, le fideiussioni “a prima richiesta” e “senza eccezione”.
Di tutt’altro avviso la Corte di Cassazione, che già in tempi più datati aveva disatteso la possibilità di riverberare la connotazione autonoma della fideiussione a prima richiesta sulle cessioni di crediti ex art. 58 TUB. E’ stato a suo tempo statuito come, “la clausola con la quale il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore a semplice richiesta del medesimo configura una valida espressione di autonomia negoziale e dà vita ad un contratto atipico di garanzia, che pur derogando al principio dell’accessorietà, non fa venir meno la connessione tra rapporto fideiussorio e quello principale” (Cass. Civ., sent. 412/2007).
Da qui una laconica pronuncia, che richiama l’indirizzo formatosi con la sentenza N° 10555/2002 [“il trasferimento della garanzia autonoma segue automaticamente la cessione del credito, essendo irrilevante il possibile eventuale aggravio della posizione del garante, trattandosi di mero fatto come tale inidoneo ad incidere sulla fattispecie normativa applicabile”].
Ritiene pertanto il giudice di legittimità che la cessione del credito bancario determina il trasferimento di tutte le tipologie di garanzia, ivi compresi i contratti autonomi di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, non richiedendosi il preventivo consenso da parte del fidejubente (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Ordinanza N° 19692 del 19 Giugno 2024)
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