Legittimo l’atto di precetto, con cui la banca intima la risoluzione del mutuo fondiario, anche per il mancato pagamento di una sola rata

La Corte di legittimità, dopo talune pronunce di risalente datazione, torna ad occuparsi della clausola, sovente inserita nel contratto di finanziamento fondiario, per effetto della quale la banca si arroga il diritto di intimare la risoluzione del mutuo, in caso di omessa corresponsione anche di una sola rata, in parallelo alla regola civilistica della decadenza del termine ex art. 1186 cc. Il mutuatario ricorrente, a ricezione di un atto di precetto, teso ad escutere l’intero debito residuo, ne ha professato la illegittimità, anche dinanzi ai giudici di cassazione, affermando dapprima la invalidità di una clausola derogatoria all’art. 40 TUB, ed altresì la necessità per l’istituto di credito di attendere comunque il decorso del termine semestrale previsto dalla disposizione citata, prima di potere escutere l’intero residuo dovuto. La Corte di Legittimità, di contro, si attesta su posizioni finitime al ceto bancario, escludendo innanzitutto che la domanda redibitoria debba essere formalmente comunicata al debitore, ben potendo quest’ultimo essere direttamente notiziato tramite inoltro dell’atto di precetto, costituente un documento idoneo a palesare l’intento della banca di avvalersi della risoluzione contrattuale. E’ oltremodo legittima la clausola del rogito fondiario che ammetta risolvere il contratto per il mancato pagamento anche di una sola rata, considerato non assumere portata imperativa il canone fissato dall’art. 40 DPR N° 385/1993. Alla stregua di ciò, appare validamente esperita l’azione redibitoria con riguardo ai pagamenti del tutto omessi o tardivi di oltre 180 giorni, anche se di una sola rata, oppure nelle ipotesi di impagato contenuto nel semestre dalla scadenza, ma reiterato per più di sette volte (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza 23 Dicembre 2022, N° 37774).

STUDIO LEGALE AVVOCATO FRANCESCO NOTO COSENZA NAPOLI

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