La Corte di Legittimità conferma la lettura operata dal giudice di appello che, in riforma della prima statuizione, aveva escluso la titolarità del mittente venditore -ed al contempo contraente della polizza assicurativa a garanzia della merce compravenduta-, una volta effettuata la consegna bel bene. Nello specifico, la parte attrice ha dedotto sussistere un contratto di vendita di merci, da consegnare tramite trasportatore all’acquirente estero. A fronte di un inadempimento parziale del vettore -cagionata dal parziale trafugamento del carico, operato da ignoti-, e delle espresse rimostranze del compratore, ha convenuto in giudizio la compagnia assicurativa, con cui aveva acceso una polizza a garanzia del carico. L’assicuratore ha da subito eccepito la carenza di legittimazione attiva, ovvero il difetto di titolarità sostanziale, in capo all’attore, rinvenendo l’unico soggetto legittimato ad escutere i diritti di assicurazione in capo all’acquirente, una volta effettuata la consegna, e ciò a prescindere dalla perdita parziale della merce. Tale approccio, disatteso dal Tribunale, veniva recepito dalla Corte d’Appello, adita in sede di gravame, che condannava l’attore a restituire il premio assicurativo medio tempore percepito. Tale lettura viene da ultimo confermata dal Giudice nomofilattico, che respinge l’impugnativa interposta dal venditore. Nel recepire appieno l’esegesi del secondo grado di merito, la corte analizza le due disposizioni codicistiche di riferimento, a fronte di una vicenda che avviluppa profili inerenti il contratto di vendita e di assicurazione. In ordine a tale ultimo aspetto, ritiene la Corte dirimente la disciplina di cui all’art. 1689 cc, da interpretare attribuendo la esclusiva spettanza dei diritti di assicurazione in capo al venditore, una volta accettata da quest’ultimo la consegna della merce. La sussistenza di un concorrente presupposto obiettivo -l’arrivo della merce a destinazione- e volitivo -l’accettazione del bene trasportato, mediante esercizio di un esplicito potere di fatto- avrebbe così importato la dismissione dei poteri di escussione dell’indennizzo in capo ad un soggetto non più proprietario del bene. Nessun rilievo può a tal fine assumere il parziale deperimento del carico, da considerare comunque unitario, seppure suddiviso in più colli. Tale esegesi collima appieno con la disciplina dell’art. 1510 cc, a fronte di una vicenda negoziale da inquadrarsi nella fattispecie della vendita da piazza a piazza. La consegna al trasportatore o spedizioniere importa anche sotto tale concorrente ambito l’espunzione dell’obbligo di consegna in capo al venditore, passibile di essere avversato solo tramite apposito patto contrario -non intercorso tra i soggetti della vendita- e non già dalla emissione di una nota di credito, avente mero carattere fiscale ed obbligatorio (Cassazione Civile, sentenza 22 Settembre 2023, N° 27116).
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