La Corte di Cassazione analizza gli effetti tra la sospensione e la successiva attività del creditore istante, nell’ambito del medesimo procedimento esecutivo. La prima e più importante tematica scrutinata dagli Ermellini attiene alla sospensione del procedimento esecutivo, intervenuta dopo la notifica del pignoramento immobiliare ma prima della sua trascrizione. Per i Giudici di Legittimità la formalità ipotecaria deve intendersi anche in tale evenienza del tutto legittima, ove si consideri retrodatarsi la pendenza del processo esecutivo sin al momento della notificazione, nel mentre la sua trascrizione è solo una incombenza tesa ad esaurire una fattispecie a formazione progressiva, necessaria ai soli fini dell’opponibilità del vincolo ai terzi. Da tale premessa sistematica discende la liceità della trascrizione, effettuata in un momento posteriore all’intervenuta sospensione, ove si consideri la piena efficacia dell’atto posto in essere tra le parti, destinato a quel punto ad ossequiare le mere formalità pubblicitarie per la successiva circolazione del bene staggito. La Corte si interroga altresì sulla procedura esecutiva attivata in forza di un decreto ingiuntivo successivamente sospeso ex art. 649 cpc. Trattasi di sospensione destinata ad ingenerare gli effetti di cui all’art. 623 cpc, e pertanto la fase esecutiva non può essere ulteriormente proseguita, senza imporsi alcuna specifica attività di impulso del debitore esecutato. A quest’ultimo rimane oltremodo lo strumento dell’opposizione ex art. 617 cpc, per censurare l’ulteriore attività del creditore procedente, operata senza osservare la pronuncia inibitoria disposta nella sede di cognizione ex art. 649 cpc (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Ordinanza N° 37558 del 22 Dicembre 2022).
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