Il TAR Lazio ritiene illegittimo l’operato del Gestore Servizi Energetici, e condanna quest’ultimo a rifondere al privato tutte le somme spettanti e non versate a titolo di premialità integrativa stabilita dell’art. 14, comma 1, lett. c) del D.M. 5 maggio 2011 non versate. Come notorio, l’art. 14 del citato decreto, nel disciplinare i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica, stabilisce un incremento -con le modalità di cui all’art. 12, comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale: (….) c) di 5 centesimi di euro/kWh)- della componente incentivante della tariffa individuata sulla base dell’allegato 5 per gli impianti di cui all’art. 3, comma 1, lettera g), installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto. Le regole applicative volte alla suddetta premialità prevedono altresì come, al fine di accedere alla maggiorazione della tariffa incentivante relativa ad impianti i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, è necessario osservare le seguenti prescrizioni: a) l’intervento deve comportare la rimozione o lo smaltimento della totale superficie di eternit e/o amianto esistente, relativamente alla falda di tetto o porzione omogenea della copertura su cui si intende installare l’impianto fotovoltaico; b) la superficie dell’impianto fotovoltaico può essere inferiore o al massimo pari all’area di eternit e/o amianto bonificata, più un margine di tolleranza del 10%». Sulla scorta di tale premesse il GSE ha così reietto la misura premiale, nei confronti di una società ricorrente che ha provveduto alla sostituzione dell’intera copertura del proprio corpo di fabbrica, inserita in un contesto logistico connotato da strutture edilizie accorpate. Fattore deputato per il gestore ad escludere il chiesto beneficio. Di opposto avviso il giudice amministrativo, secondo cui la misura ex art. 14 spetta anche laddove la rimozione dell’eternit o dell’amianto riguarda porzioni omogenee dell’edificio, ove appunto dotato di autonomia strutturale, e sui residui manufatti perduri l’originaria copertura. Tale regola non può essere sovvertita per il fatto che, i due corpi condividano una copertura bassa in PVC destinata al passaggio pedonale, considerato trattarsi di elemento edilizio di tutt’altra composizione e che non altera l’omogeneità dell’intervento sostitutivo (TAR Lazio, sezione III ter, sentenza 22 Maggio 2023 N° 8271).
Studio Legale Avvocato Francesco Noto Cosenza Napoli