I giudici amministrativi, chiamati a scrutinare la domanda di ristoro per illegittima perdita di anno scolastico, riconoscono all’alunno un diritto al risarcimento composto da plurime voci di ristoro. Nello specifico, il candidato pretermesso all’annualità didattica successiva, ha dapprima chiesto ed ottenuto invalidare la bocciatura, atteso affiorare dagli atti di causa l’ingiusto punteggio negativo in una sola materia, come dimostrato da un coacervo di fattori [1) omesso vaglio preparazione complessiva dell’alunna nello scrutinio estivo, e poi durante gli esami di riparazione; 2) mancanza voti nel registro personale dell’insegnante, seppure presenti negli scrutini di giugno; 3) comprovata disparità di trattamento nella valutazione degli elaborati dell’alunno, una volta raffrontati agli scritti degli altri compagni; 4) punteggi dell’esame di riparazione in contrasto con i criteri di valutazione prefissati dalle griglie contenute nel P.O.F. -piano dell’offerta formativa-; 5) esame di riparazione la cui risposta richiedeva conoscenze di trigonometria, avulse dal percorso formativo dell’alunna; 6) affiorato astio dell’insegnante con la alunna bocciata, da ritenere particolarmente riprovevole per la minore età del candidato;]. Divenuta irrevocabile la sentenza di annullamento in favore dell’alunno, quest’ultimo ha nuovamente adito i giudici amministrativi, formulando domanda di ristoro. Per il TAR Genova nel caso di specie spetta all’alunno innanzitutto il risarcimento del danno nella sua componente patrimoniale, considerando la dilatazione dei tempi formativi. Siffatta circostanza, in chiaro nesso causale con l’illegittima bocciatura, non può tuttavia essere quantificata in ragione di un intero anno di guadagno, ma è passibile di liquidazione equitativa ex art. 1226 cc. Deve altresì essere accordato il danno morale, costituendo una massima d’esperienza la circostanza che, alla bocciatura, si correla un patimento d’animo, voce ultima parimenti da determinare in via equitativa, non prestandosi ad un analitico ristoro (T.A.R. Genova, sentenza 834 del 5 Ottobre 2022).
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