Le Sezioni Unite compongono un contrasto sussistente in seno alla Corte di Legittimità circa la data ultima per adempiere agli obblighi civilistici imposti dal giudice penale. Nello specifico, a fronte di sentenza di condanna che subordini la sospensione condizionale della pena all’adempimento di un obbligo, ci si è interrogati sul termine a disposizione del condannato per assolvere la prestazione, qualora non contemplato in sentenza. Secondo un primo orientamento, stante la immediata esigibilità della pretesa privatistica, il termine per ottemperare segue le usuali regole fissate dall’art. 1218 cc, e pertanto il rapporto obbligatorio deve essere tacitato entro la data di passaggio in giudicato della statuizione penale. Altro filone giurisprudenziale, di contro, ritiene che il termine per adempiere all’obbligo civile sia quello fissato dall’art. 163 cp, e pertanto anni cinque in ipotesi di delitto, due per le contravvenzioni, trattandosi di periodo più ampio, durante il quale andrà valutata la meritevolezza del beneficio accordato. Tale fattore temporale, necessario anche al fine di valutare la prognosi di non recidiva, spinge gli Ermellini ad adottare tale opzione ermeneutica, non assumendo rilievo la immediata esigibilità della prestazione, considerato oltremodo la assenza di pregiudizio alcuno per la persona offesa, che ben potrà anticipare il termine per l’escussione, attivando i rimedi civilistici per il recupero forzoso (Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza 5 Ottobre 2022, N° 37503).
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