La Corte di Legittimità, nel riformare la sentenza del giudice di merito, dirime un contrasto insorto nella stessa sede nomofilattica circa la possibilità di comminare la condanna alle spese, anche solo parziale, nei confronti della parte vittoriosa, laddove la pretesa processuale risulti nettamente ridimensionata rispetto alle deduzione prospettate negli scritti di lite. Sul punto, come notorio, si alternavano due orientamenti: per un indirizzo più risalente, a fronte di un parziale accoglimento della domanda, il giudice può escludere la rifusione delle spese in favore della parte vittoriosa, ma non ascrivere a quest’ultima il rimborso nei confronti della parte processualmente soccombente, possibile in via eccezionale e solo se registrata la inosservanza del dovere di lealtà e probità ex art. 88 cpc, oggetto di apposita previsione motiva. Non integrata la inosservanza civilistica di cui sopra, il giudice può solo disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la specularità ex art. 91 cpc tra la soccombenza delle spese ed il rigetto della domanda. A tale esegesi se ne contrappone altra, secondo cui la soccombenza reciproca, ex art. 92 cpc, sussiste non solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte, ma anche nel caso dell’unica domanda, accolta in misura sensibilmente ridotta. La parte che ha dato causa prevalente agli oneri processuali, pure se vincitrice, può comunque essere dichiarata soccombente sul versante processuale. Il Giudice nomofilattico, nella massima composizione, aderisce alla prima lettura prospettata, ritenendo il principio della soccombenza a carattere inderogabile, ancorato al dato obiettivo del rigetto processuale, a prescindere dai profili volitivi che hanno animato la parte vincitrice. Il ridimensionamento della pretesa introduttiva di lite, pertanto, pur potendo giustificare la compensazione totale o parziale delle spese, non può mai decretare una regolamentazione negativa delle spese in favore della parte uscita comunque vincitrice dal processo (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 31 Ottobre 2022, N° 32061).
Studio Legale Avvocato Francesco Noto Cosenza – Napoli