Il Consiglio di Stato ribalta la decisione del primo giudice, ed accoglie l’impugnativa di un imprenditore, cui è stata negata la licenza comunale per l’apertura di un locale da ballo, sul presupposto che la struttura presso cui avrebbe dovuto essere ubicata la discoteca non ossequiava la distanza di 500 metri da un centro scommesse già avviato. Nello specifico, la domanda di apertura di una sala da ballo veniva reietta sul presupposto che, il locale regolamento stabiliva una distanza pedonale minima (non registrata nel caso di specie) tra le attività imprenditoriali connesse all’intrattenimento mediante tutte le tipologie di gioco lecito con vincite in danaro, ed i c.d. luoghi sensibili, tali da intendersi, ai sensi degli artt. 69 ed 80 TULPS, le attività di spettacolo connesse all’intrattenimento, e dunque le discoteche ovvero le sale da ballo. Adito il TAR Toscana competente per territorio, l’impugnativa veniva respinta, rilevando il Tribunale la sussistenza di un locale per il gioco lecito, cui doveva accordarsi giuridica tutela quale attività già autorizzata; la successiva domanda era pertanto destinata a soccombere, aderendo la statuizione alla lettura di luogo sensibile proposta dall’Ente comunale, deputata ad inglobare pure le discoteche. Di avviso opposto il Supremo Consesso, secondo cui i criteri di distanza territoriale, fissati nel regolamento comunale, devono intendersi valevoli per l’apertura di un centro scommesse, ma non possono operare a contrario per autorizzare l’apertura di una discoteca o comunque un locale da ballo. Il regolamento comunale, introducendo una grave limitazione del canone primario di iniziativa economica ex art. 41 Cost., assume necessario carattere eccezionale, passibile solo di letture restrittive, e non di estensione per relationem. Il regolamento comunale redatto per l’apertura di centri scommesse trova applicazione solo per tale tipologia di attività imprenditoriali, e non può introdurre criteri selettivi volti a precludere l’apertura di luoghi di intrattenimento, costituenti solo un limite per controllare l’esercizio del gioco lecito (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza 18 Ottobre 2023, N° 9071).
Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza Napoli