Infortunio alunno scuola

La scuola è responsabile in caso di infortunio di uno studente durante le lezioni di educazione fisica?
Gli esercizi di preparazione ad uno sport come il rugby, obiettivamente insidioso, praticati all’interno dell’istituto scolastico, debbono essere considerati come attività pericolosa?
A fornire chiarezza su questo tema di grande attualità è stata la Corte di Cassazione con la recente Ordinanza del 25 luglio 2024, N° 20790, che ha così dettato un decalogo sulle attività sportive in ambito scolastico, fissando al contempo, in caso di infortunio, i rispettivi oneri probatori volti a dimostrare il danno e le eventuali condotte liberatorie della scuola.
La controversia nasce a seguito di un infortunio, subito dall’alunno nell’ora di educazione fisica, durante la quale la scuola aveva organizzato la simulazione di una partita a Rugby; l’esercizio consisteva, come da istruttoria espletata dinanzi al Tribunale, nel blocco fisico della persona, senza tuttavia convertirsi in un vero e proprio placcaggio. Proprio in occasione di tali esercizi, l’alunno veniva strattonato dai suoi compagni, provocandone la caduta ed un forte colpo alla nuca nel contatto con il pavimento cementato.
Sul presupposto della sofferta lesione, l’alunno conveniva, dinanzi il Tribunale di primo grado, l’istituto d’Istruzione superiore e il Ministero dell’Istruzione e dell’Università, al fine di sentire dichiarata la responsabilità solidale dei soggetti pubblici; la domanda di risarcimento veniva correlata alla specifica attività praticata, obiettivamente pericolosa, e ciò nonostante praticata in un ambiente del tutto inadatto e senza precauzioni.
Nel corso del giudizio spiegavano rituale costituzione i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda aquiliana, a fronte di un infortunio occorso non già durante una partita a Rugby, o comunque una simulazione, bensì durante lo svolgimento di esercizi propedeutici alla specifica pratica sportiva, in un ambiente del tutto idoneo ad una mera attività ginnica.
Il Tribunale di prime cure ha aderito alla tesi dei soggetti pubblici, ed ha così respinto la domanda di risarcimento; l’alunno ha interposto appello, lamentando essere stato travisato il vaglio dell’attività pericolosa ed al contempo l’inidoneità dell’ambiente, profili connotati da un erroneo scrutinio sulla responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc, e comunque del più stringente principio dettato dall’art. 2048 cc in tema di obblighi di sorveglianza, vigilanza ed educazione da parte dei docenti.
La sentenza di primo grado veniva confermata nei medesimi termini dal giudice d’appello, ed ancora una volta la statuizione di merito viene censurata nella sede di legittimità, mediante ricorso affidato a tre separati motivi.
La prima doglianza, correlata alla inosservanza dell’art. 2048 cc, censura l’erroneo vaglio della prova liberatoria da parte dell’istituto scolastico, in alcun momento assolta, considerata la intrinseca pericolosità del Rugby, praticato durante l’orario di educazione fisica senza adottare tutte le precauzioni volte ad evitare il possibile infortunio dell’alunno.
Il secondo motivo lamenta rilevava l’improprio inquadramento normativo della vicenda contenziosa, ricondotta dai giudici di merito alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2048cc, e non già all’inadempimento negoziale ex art. 1218 cc, considerato trattarsi di alunno iscritto presso l’istituto scolastico teatro dell’infortunio.
Il terzo motivo, simmetrico al primo, censura sotto eterogenea prospettiva l’omesso scrutinio di un fatto significativo, consistente nella disamina dello sport praticato, di per sé pericoloso.
Tutti e tre i motivi vengono respinti, con una lettura volta a circoscrivere le ipotesi di responsabilità a carico degli istituti scolastici, escludendo altresì una possibile semplificazione probatoria in capo all’alunno infortunato.
La sentenza analizza entrambe le regole civilistiche, volte a disciplinare la responsabilità da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, riepilogando come anzidetto l’approccio che le parti debbono assumere nel corso del giudizio.
Per quanto riguarda la possibile responsabilità della scuola ai sensi dell’art. 2048 cc, ritiene la Corte di Cassazione integrato l’obbligo di risarcimento solo se: a) il danno posto in essere da altro studente entrato in contatto con l’infortunato sia del tutto spropositato ed incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato; 2) la scuola non abbia predisposto le relative cautele per evitare l’infortunio.
In questi casi la scuola dovrà dimostrare l’adeguatezza del contesto al cui interno viene praticata la disciplina sportiva, ed una volta riscontrato il fattivo adempimento dell’istituto scolastico, la stessa non potrà andare incontro a responsabilità.
Resta ovviamente escluso dalle suesposte ipotesi il caso di deliberata violenza, praticata dall’alunno a danno di altro, dovendo in tali casi il primo rispondere del danno, e se minorenne saranno i genitori a risarcire il nocumento cagionato.
Nell’ambito di tale contesto interpretativo, le attività propedeutiche ad uno sport come il rugby non possono considerarsi attività pericolose, da vagliare secondo la più stringente regola dell’art. 2050 cc (più favorevole per il danneggiato, attesa la obiettiva difficoltà della prova liberatoria), una volta predisposte le opportune cautele e illustrato all’alunno -poi infortunatosi- le caratteristiche dell’esercizio.
Le medesime conclusioni per la Corte adita si ripropongono anche analizzando la vicenda secondo la regola della responsabilità contrattuale, pure invocata dall’alunno.
Grava di sicuro sugli insegnanti, e dunque sulla scuola, la responsabilità da contatto sociale, ma una volta dimostrato la predisposizione di adeguate cautele per evitare il danno, la scuola deve intendersi esente da responsabilità (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Ordinanza del 25 luglio 2024, N° 20790).

Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza Napoli

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