La Corte di Legittimità ha inteso dirimere un contrasto insorto in seno alla terza sezione circa le azioni esperibili dal terzo trasportato a seguito di sinistro stradale con postumi indennizzabili. Ci si chiedeva in particolare se, l’azione diretta prevista dall’art. 141 , D. L.vo N° 209/2005, fosse pure attuabile nelle ipotesi un cui il sinistro non abbia registrato la collisione con altro vettore. Sul punto si registravano ad oggi due diversi orientamenti: secondo un primo indirizzo (Ord. N° 16477/2017) l’azione a tutela del terzo trasportato è da quest’ultimo sempre e comunque praticabile, posto che l’art. 141 CdA presuppone soltanto la verificazione del sinistro, non dovuto a caso fortuito, senza necessità di subordinare l’azione medesima ad una collisione con vettori antagonisti. Opposto epilogo per il più recente orientamento (sent. 17963/2021), a tenore del quale, nella evenienza citata, deve trovare applicazione l’art. 144 CdA, e dunque il trasportato deve agire con azione diretta contro l’assicuratore del proprio conducente, estendendo il contraddittorio al responsabile civile. In tal caso l’onere probatorio è speculare all’ipotesi prevista dall’art. 141 CdA, come sancito dall’art. 2054 cc, comma 1, ricadendo sul vettore la prova liberatoria della inevitabilità del sinistro. La Corte nella massima composizione ritiene aderire a tale ultima lettura, anche alla stregua della portata normativa dell’art. 141 CdA, destinato ad operare a prescindere dalle rispettive responsabilità dei vettori. La disposizione codicistica potrà pertanto operare nelle sole ipotesi di sinistro provocato da due diversi vettori, a prescinde dalla sussistenza di una collisione, atteso assumere portata dirimente il coinvolgimento causale nella appurata dinamica. Resta sempre salvo il caso fortuito, inteso quest’ultimo quale insieme di fattori di tipo naturalistico, e non già soggettivo, considerata la natura dell’azione ex art. 141 CdA, che prescinde dalla colpevolezza del conducente (Corte di Cassazione, Sezioni Uniti Civili, sentenza N° 35318 del 30 Novembre 2022).
STUDIO LEGALE AVVOCATO FRANCESCO NOTO COSENZA NAPOLI