La Corte di Legittimità, nella massima composizione, ritiene che il divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo, e gli ulteriori limiti all’impugnativa del ruolo e della cartella di pagamento, introdotti di recente con il decreto legge N° 146/2021 (art. 3 bis) -convertito nella L. N° 215/2021, che ha così introdotto l’art. 4bis DPR N° 602/1973- abbiano carattere retroattivo. Il giudice nomofilattico, superando i dubbi di legittimità costituzionale palesati dal Sostituto Procuratore Generale, adotta una lettura fortemente affine alle ragioni dell’Erario -in linea con un trend oramai consolidato-, e rivisita anche per i giudizi in corso le possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale per il contribuente. Come notorio, nel regime anteriore al DL N° 146/2021, l’Organo di Legittimità, in nome di una lettura “costituzionalmente orientata”, aveva persino superato il rigore procedimentale sancito dall’art. 19, comma III°, D. L.vo N° 546/1992, accordando al contribuente la possibilità di anticipare l’impugnativa dell’atto presupposto, senza dovere necessariamente cumulare il ricorso avverso l’atto successivo (Cass. Civ., SU, sentenza N° 19704/2015). Del tutto nuovo lo scenario prospettato nella sentenza ultima: rammentato nel corpo della statuizione la ratio dell’art. 3 bis DL N° 146/2021, quale effetto di una pretestuosa proliferazione delle impugnative esattoriali (il più delle volte afferenti cartelle di pagamento di remota datazione, tali da precludere al Concessionario offrire la prova di una corretta notifica), il Massimo Giudice supera ogni perplessità circa la applicazione retroattiva dei più recenti limiti di tutela. Con una formula a tratti ellittica, una norma di chiara portata sostanziale viene estesa ai giudizi in essere, “perché incide sulla pronuncia della sentenza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell’impugnazione”. La relatività insita nell’accesso alla tutela giurisdizionale, da parte del cittadino, e la necessità di evitare la conversione degli strumenti processuali in armi di offesa (anche a discapito di un più ridotto numero di situazioni meritevoli di tutela), impone dunque ritenere che le limitazioni all’impugnativa dell’estratto di ruolo, e comunque del ruolo e della cartella ex art. 3bis DL N° 146/2021, debbano trovare applicazione anche ai processi pendenti (Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 6 Settembre 2022, N° 26283).
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