Il TAR Lombardia declina in un ottica pubblicistica il canone dettato per le alienazioni tra privati, che sancisce nei rapporti tra cedente e cessionario d’azienda la non trasferibilità, in capo a quest’ultimo, dei debiti non trascritti nei registri sociali. Su tale aspetto, come notorio, si registrano due orientamenti in seno alla stessa Corte di Legittimità: il più aderente al dettato codicistico esclude la responsabilità solidale tra le parti del negozio traslativo, in difetto di menzione nelle scritture, e ciò a prescindere dalla conoscenza tratta aliunde dall’acquirente (Cassazione Civile, Ordinanza 21561 2020). Tale approccio formalistico viene in parte disatteso da altro indirizzo, secondo cui l’indicazione del debito nelle scritture contabili non costituisce elemento indefettibile, ai fini della solidanza dei debiti aziendali, qualora il cessionario sia stato comunque edotto degli obblighi contratti dal cedente e lo schema traslativo sia stata posta in essere per motivi illeciti o fraudolenti, o comunque non emerga una effettiva alterità soggettiva (Ordinanza N° 31234 2019). Tale esegesi ultima, per i giudici amministrativi, appare più aderente ai debiti di natura pubblicistica contratti dal cedente l’azienda, e ciò non soltanto perché diretta espressione del divieto di abuso del diritto, ma alla luce dell’apposito regime di pubblicità che governa gli accordi ex art. 11 L. 241/1990. L’art. 2560 cc ossequia un regime di pubblicità proprio dei rapporti privatistici, da ritenere innecessario per le obbligazioni a matrice amministrativa, sempre preceduti o accompagnati da attività provvedimentali del soggetto pubblico, rese accessibili a chiunque vi abbia interesse. Ciò posto, il cessionario non può che affidarsi alle scritture contabili per avvedersi dei debiti aziendali, nel mentre gli obblighi generati da accordi sostitutivi di provvedimenti possono essere conosciuti impiegando una minima diligenza, tale da imporre comunque l’estensione solidale al cessionario medesimo (TAR Lombardia, Sentenza 27 Febbraio 2023 N° 495).
STUDIO LEGALE AVVOCATO FRANCESCO NOTO COSENZA NAPOLI