Il Tribunale Amministrativo per il Lazio ritiene illegittimo l’operato della Pubblica amministrazione che, nell’ambito di apposita procedura di selezione pubblica, non ha previsto nel bando, ovvero mediante successivo supplemento, un calendario di prove suppletive, qualora si registri un impedimento dei canditati a presenziare il giorno dell’esame, perché risultati positivi al Covid-19. In dettaglio, i Giudice amministrativi, nel respingere le censure del Ministero, una volta assodato l’inconfutabile ostacolo per le persone temporaneamente affette da Covid-19 (sottacendo il quale si inciterebbe il cittadino a disattendere l’obbligo di isolamento che comporta il contagio), sanciscono il diritto di questi ultimi a sostenere una prova suppletiva, che deve essere annoverata nel bando, o al più disposta tramite integrazione della lex specialis. Non è a tal fine di impedimento il principio di contestualità della prova, atteso quanto sancito dalla legislazione emergenziale, ed in particolare dal DL 44 2021, teso a derogare al canone suddetto, ove sia preservata la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate. Ogni diversa interpretazione, considerate le incisive limitazioni alle libertà fondamentali che ha importato la pandemia globale (avallate dal Giudice delle Leggi, e poi nella sede sovranazionale, in virtù dei basilari canoni di solidarietà nazionale), porrebbe la norma in contrasto con i principi costituzionali (art. 32) e dell’unione (artt. 2 TUE, art. 10 e 168 e ss. TFUE), imponendone in tale ultima evenienza la disapplicazione (TAR Lazio, sentenza 8 Settembre 2022, N° 11680)
STUDIO LEGALE NOTO COSENZA NAPOLI