Giurisdizione italiana per la controversia promossa dal lavoratore alle dipendenze dell’ambasciata straniera, anche in ipotesi di contrario accordo trasfuso nel contratto di lavoro

La Corte di Legittimità, nella massima composizione, annulla la sentenza di merito che aveva portato i giudici -nel doppio grado- a declinare la propria giurisdizione, ed a ritenere in proposito solutoria la clausola sottoscritta dal dipendente nel contratto individuale di lavoro. Nel dirimere la controversia, gli Ermellini escludono innanzitutto possa sussistere un conflitto ermeneutico tra la Convenzione di New York del 2004 (meno favorevole per il lavoratore, ed immediatamente applicabile nell’ordinamento giudirico italiano ex art. 10 Cost.) ed il Regolamento CE N° 44 del 2001. L’art. 11 della Convenzione di New York del 2004, riproduttiva del diritto consuetudinario, deve ritenersi enucleare un raccordo tra giurisdizione ed immunità in termini di regola ed eccezione, quest’ultima di sicuro sussistente laddove la pretesa giudiziale abbia ad oggetto pretese reintegratorie o comunque conflittive con gli interessi dello Stato datore, specie se correlate al ruolo assunto dal dipendente in seno alla struttura. Il regolamento CE N° 44/2001, di contro, prevede il radicamento della giurisdizione presso il Tribunale di un paese membro, ove il lavoratore presti la propria attività alle dipendenze di una ambasciata, da equiparare ad una succursale o ad un agenzia dello Stato straniero; il tutto derogabile da una convenzione posteriore al sorgere della controversia, e comunque per via pattizia, da intendersi come cumulativa rispetto al foro interno, e sempre nell’interesse del dipendente, secondo lo spirito di tutela del soggetto più debole, desumibile dal tenore del Regolamento UE. Le due norme non generano alcun contrasto ermeneutico, e non può accordarsi aprioristica priorità ad una delle fonti, ben prestandosi al coordinamento interpretativo. Le deroghe alla giurisdizione del paese membro debbono intendersi quali criteri pattizi volti a creare fori concorrenti, a vantaggio del lavoratore, salvo che la controversia non abbia ad oggetto pretese solo economiche, o comunque il lavoratore abbia assunto un ruolo di particolare rilievo, in astratto lesivo della sovranità dello Stato datore (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza N° 18801 del 10 Giugno 2022)

STUDIO LEGALE NOTO COSENZA NAPOLI

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