La Corte di Legittimità si allinea alle indicazioni espresse a più riprese dalla Corte di Giustizia, e rivisita il più risalente orientamento circa gli effetti della fideiussione prestata a garanzia di un debito dell’imprenditore. Se sino ad oggi l’attenzione veniva incentrata sul rapporto garantito, con l’arresto ultimo il Giudice Nomofilattico, mutuando le indicazioni dell’Organo sovranazionale (sentenze N° 74/15 e 534/15, a tenore delle quali “l’oggetto del contratto è irrilevante”), ritiene doversi operare una prospettiva di mero carattere soggettivo. Il soggetto non esercente attività di impresa, seppure garante di un debito contratto nell’esercizio delle attività ex art. 2082 e 2195 cc, non assume la veste di “professionista”, e l’eventuale controversia deve essere instaurata presso la residenza o il domicilio di tale ultimo, ai sensi dell’art. 33, comma II°, Lett. U, D. L.vo N° 206/2005 (Corte di Cassazione, Ordinanza N° 742 del 16/01/2020)