Dicotomia vincoli espropriativi – conformativi

IL TAR Piemonte, con sentenza N° 142/2012, torna ancora una volta sulle differenze tra le due sfere di vincoli, in quanto la previsione di durata e di indennizzo deve essere circoscritta al solo ambito espropriativo. Il vincolo conformativo  incide “nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono ed in ragione delle caratteristiche estrinseche o intrinseche o del rapporto per lo più spaziale con un’opera pubblica“.

T.A.R.

Piemonte – Torino

Sezione I

Sentenza 26-30 gennaio 2012, n. 142

N. 00142/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01047/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2011, proposto da:

S. G. R., rappresentato e difeso dagli avv. Tiziana Miccoli, Sara Deangelis, Maurizio R., Chiara Roncarolo, con domicilio eletto presso Tiziana Miccoli in Torino, via Donati, 1;

contro

Comune di Santhia’, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Scaparone, Cinzia Picco, con domicilio eletto presso Paolo Scaparone in Torino, via S. Francesco D’Assisi, 14;

per l’annullamento

del silenzio serbato dal Comune di Santhià sulla richiesta inoltrata da R. S. in data 9.3.2011 volta ad ottenere il mutamento di destinazione dell’immobile di sua proprietà censito a n.c.t. Comune di Santhià, Foglio 40, particella 913, da area per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale ad area edificabile per usi residenziali

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Santhia’;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che il terreno del ricorrente di cui al mappale 913 del foglio 40 del nuovo catasto terreni del Comune di Santhià è inserito in zona destinata ad “aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (SP)” in cui è consentita l’edificazione per la realizzazione delle predette attrezzature anche da parte di privati previa concessione in diritto di superficie e stipula di apposita convenzione regolante l’utilizzazione e la gestione delle attrezzature;

Considerato che secondo la giurisprudenza in materia di vincoli urbanistici “sono indennizzabili soltanto i vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione o di carattere sostanzialmente espropriativo in quanto implicanti uno svuotamento della proprietà, mentre non lo sono i vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore per attrezzature e servizi realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua in regime di economia di mercato anche se accompagnati da strumenti di convenzionamento” (T.A.R. Lombardia – Milano Sez. I 10.6.2010 n. 1772);

ricordato che è stato autorevolmente di recente statuito che “Non hanno natura espropriativa ma conformativa del diritto di proprietà esistente sui suoli i vincoli che non solo non sono esplicitamente preordinati all’esproprio in vista della realizzazione di un’opera pubblica ma nemmeno si risolvono in un’ablazione dei suoli medesimi consentendo al contrario la realizzazione degli interventi su di essi previsti anche da parte di privati ed in regime di economia di mercato; in questi casi la zonizzazione dei suoli non è espressione di potere espropriativo, neanche in senso lato, ma della più generale potestà di pianificazione del territorio spettante all’Amministrazione comunale alla quale è connaturata la facoltà di limitare l’edificabilità su determinate aree a specifiche categorie e tipologie di opere (alla luce di tale principio il Consiglio ha escluso la natura espropriativa della destinazione urbanistica dell’area dei ricorrenti consistente nell’uso pubblico, rilevando come le norme di attuazione del p.r.g. nell’elencare le tipologie di opere ed attrezzature ivi realizzabili, quali parcheggi, consultori, centri culturali, cliniche etc., non ne limiti l’edificazione “alla mano pubblica”, e quindi ben consenta che le stesse siano realizzate anche ad iniziativa privata”) (Consiglio di Stato Sez. IV, 7.4.2010 n. 1982);

Segnalato che ancor più chiaramente è stato precisato che “la distinzione tra vincoli espropriativi (o di inedificabilità) e conformativi, non discende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma dipende soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, dei vincoli stessi. In particolare sono conformativi i vincoli inquadrabili nella zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, si da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono ed in ragione delle caratteristiche estrinseche o intrinseche o del rapporto per lo più spaziale con un’opera pubblica. Sono invece espropriativi i vincoli incidenti su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui localizzazione non può coesistere con la proprietà privata” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23.9.2008, n. 4606); in applicazione di tali principi il Consiglio ha ritenuto conformativi i vincoli con cui dei terreni sono stati classificati come “aree per attrezzature collettive e di uso collettivo”;

rilevato, per quanto attiene al caso di specie, che dal prodotto certificato di destinazione urbanistica (doc. 2 ricorrente) emerge che il mappale di proprietà del ricorrente non è colpito da una destinazione finalizzata alla realizzazione di una determinata opera pubblica, bensì è compreso in un’intera zona del territorio comunale destinata ad “aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale (SP)” per cui non è il singolo ed individuato bene privato ad essere inciso dalla descritta destinazione ma un’intera porzione del territorio comunale secondo quanto precisato dal Consiglio di Stato nella decisione appena riportata”;

rilevato, ancora, che nella zona in questione e quindi per l’area di proprietà del ricorrente l’edificazione non risulta affatto in toto esclusa ma, ai sensi dell’art. 28 comma 2 delle prescrizioni edilizie “in tali aree possono essere realizzati, dietro approvazione del Consiglio Comunale, da privati, enti ed associazioni di interesse pubblico, che abbiano la disponibilità dell’area, attrezzature di uso pubblico del tipo indicato nelle planimetrie di P.R.G., tramite concessione di diritto di superficie e la stipula di una convenzione che contempli le modalità di utilizzazione e gestione delle attrezzature e la concessione gratuita dell’immobile al Comune allo scadere della concessione”,come del resto precisato dal Comune con la nota del 6.12.2010 (doc. 7 ricorrente);

Rammentato che si è anche precisato che “ Le destinazioni a parco urbano, a parcheggio e viabilità non comportano automaticamente l’ablazione dei suoli ma consentono al contrario la realizzazione, anche da parte di privati ed in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate ad uso pubblico, con conseguente esclusione dell’obbligo dell’indennizzo per i vincoli in tal modo imposti” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1.10.2007, n. 5059);

Segnalato che anche la Sezione si è posta sulle delineate coordinate ermeneutiche avendo chiarito che “la destinazione a parcheggio, o la destinazione a verde e/o attrezzature, costituiscono espressione del potere pubblico di conformazione dell’uso della proprietà privata alla funzione sociale a quest’ultima attribuita dalla Costituzione” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 26.5.2007, n. 2274);

considerato quindi che solo i vincoli espropriativi soggiacciono all’alternativa tra indennizzo o durata predefinita mentre sfuggono ad essa i vincoli conformativi quale quello per cui è controversia;

ritenuto, conclusivamente, che si è, nel caso all’esame, al cospetto di un vincolo conformativo della proprietà privata a fini pubblici e non di un vincolo espropriativo;

non risultando pertanto pertinente la normativa e la giurisprudenza invocate in ricorso;

reputato pertanto il ricorso infondato e come tale meritevole di essere respinto;

sussistendo giusti motivi correlati alla delicatezza della questione trattata per compensare le spese di lite tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Richard Goso, Presidente FF

Alfonso Graziano, Primo Referendario, Estensore

Paola Malanetto, Referendario

Da Assegnare Magistrato, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/01/2012, n. 142

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza

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