La Corte di Cassazione rimarca il precipuo effetto della interruzione del giudizio ex art. 645 cpc, conseguente al fallimento dell’imprenditore opponente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo: alla Curatela fallimentare non spetta alcuna iniziativa nella riattivazione della fase di cognizione, a fronte di un titolo esecutivo (di sopravvenuta formazione, ove si estingua la fase di opposizione) non opponibile alla massa dei creditori intervenuti ex art. 93 e 101 DR N° 267/1942. Di contro, è onore ed interesse del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, evitando così che il provvedimento monitorio, conseguita la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenga opponibile nei confronti del primo, una volta tornato “in bonis” (Cassazione Civile, Sezione Iª, sentenza 13 Ottobre 2020, N° 22047)