DECRETO INGIUNTIVO INOPPONIBILE ALLA MASSA DEI CREDITORI, SE L’IMPRENDITORE FALLISCE NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE

La Corte di Cassazione rimarca il precipuo effetto della interruzione del giudizio ex art. 645 cpc, conseguente al fallimento dell’imprenditore opponente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo: alla Curatela fallimentare non spetta alcuna iniziativa nella riattivazione della fase di cognizione, a fronte di un titolo esecutivo (di sopravvenuta formazione, ove si estingua la fase di opposizione) non opponibile alla massa dei creditori intervenuti ex art. 93 e 101 DR N° 267/1942. Di contro, è onore ed interesse del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, evitando così che il provvedimento monitorio, conseguita la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenga opponibile nei confronti del primo, una volta tornato “in bonis” (Cassazione Civile, Sezione Iª, sentenza 13 Ottobre 2020, N° 22047)

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