Si cominciano ad intravedere gli effetti dell’art. 363 bis cpc -introdotto con il il Decreto legislativo N° 149/2022, più conosciuta come riforma Cartabia-, per effetto del quale il Tribunale di Treviso ha chiesto comporre un contrasto interpretativo concernente la possibilità di proporre nello stesso ricorso, a firma congiunta dei coniugi, la domanda di separazione e di divorzio. Come notorio, la contestuale proposizione della domanda di separazione e cessazione civile del matrimonio, costituisce una delle più importanti novità della riforma Cartabia, che ha introdotto l’art. 473bis.29 c.c., il quale sancisce appunto la possibile contestualità delle anzidette domande [“Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l’articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell’articolo 473-bis.1, primo comma. Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l’articolo 274. La sentenza emessa all’esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”]. Tale previsione, secondo una lettura fedele al codice civile, è stata tuttavia circoscritta al solo ricorso contenzioso, e non già ai giudizi incardinati mediante domanda congiunta dei coniugi, ove si consideri come, l’art. 473bis.51 c.c., richiama il solo art. 473bis.47 c.c., escludendo così in apparenza applicarsi il percorso congiunto nei ricorsi consensuali. Da qui le più variegate letture della norma, che giungono persino ad intravedere un possibile “patto prematrimoniale” nel ricorso congiunto cumulativo, a questo punto viziato ai sensi dell’art. 160 cc. La Corte di legittimità non ritiene di ostacolo il tenore letterale del vigente codice, valorizzando in particolare, dal punto di vista sistematico, la possibilità di cumulo delle domande ex art. 104 cpc, tale da consentire un risparmio di energie processuali. Gli accordi tra i coniugi, peraltro, non hanno valore negoziale, bensì meramente ricognitivo, non potendo pertanto dare adito a possibili violazioni dell’art. 160 cpc. Pur nel parziale silenzio del legislatore, si è di fronte a due istituti perfettamente simmetrici al momento di interporre due domande cumulative di separazione e divorzio (Corte di Cassazione, Sezione Iª, sentenza N° 28727 del 16 Ottobre 2023).
Studio legale Avvocato francesco Noto – Cosenza Napoli