Prevale in sede di Legittimità la linea dura, escludendosi che, la condotta riportata possa integrare la fattispecie contravvenzionale di cui all’articolo 123 d.lgs. N° 219/2006. Delitto di corruzione impropria, esclusa pure l’ipotesi denominata di “comparaggio” prevista dagli articoli 170-172 Rd 27 luglio 1934, n. 1265 (e s.m.i.). Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. – Sent. del 16.01.2012, n. 1207.
Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. – Sent. del 16.01.2012, n. 1207
Ritenuto in Fatto
1. Con sentenza in data 5 novembre 2007, il Tribunale di Pisa dichiarava responsabili del delitto di corruzione continuata ex art. 319 cod. pen., tra gli altri, G.G., A.M., M.P. e G.s. per avere, nella loro qualità di medici convenzionati con il S.S.N. prescritto ai pazienti farmaci segnalati da promotori di ditte farmaceutiche dietro compenso di somme di denaro ragguagliate a lire due tremila per ogni singolo pezzo prescritto.
2. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, ritenuto configurabile per tutti i fatti il delitto di cui all’art. 318, comma secondo, cod. pen., dichiarava la prescrizione dei reati, confermando la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili (Regione Toscana per tutti; ASL (…) Pisa per G., M. e P. e ASL (…) di Empoli per S.
3. Le prove della responsabilità, valutate ai fini civilistici ex art. 578 cod. proc. pen., venivano individuate in conversazioni intercettate con informatori farmaceutici e documenti sequestrati, contenenti indicazione dei compensi elargiti, nonché, quanto a G., M. e P. nelle dichiarazioni del coimputato informatore farmaceutico C. B.
4. Ricorrono per cassazione i predetti soggetti.
5. Gli avvocati E. M. e M.G. M., nell’interesse di G., deducono:
5.1. Erronea qualificazione del fatto come corruzione ex art. 318 cod. pen. in presenza di condotta penalmente irrilevante da sussumere al più nella fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 123 d.lgs. n. 219 del 2006, tenuto conto anche della esiguità delle somme che, secondo l’accusa, sarebbero state corrisposte da M.R. e C. B. ammontanti a venti-trentamila lire, per la prescrizione del farmaco E.
Ove si fosse ritenuta sussistente la fattispecie contravvenzionale, il reato si sarebbe prescritto prima della sentenza di primo grado, trattandosi di fatti del febbraio 2000.
5.2. Mancanza di motivazione circa la prova della dazione di somme di denaro.
La Corte di appello si limita genericamente a rilevare che tale prova si ricava dalle intercettazioni telefoniche e dai documenti sequestrati, senza offrirne alcuna precisa illustrazione. La difesa aveva però osservato che la conversazione ritenuta di primaria importanza (quella del 25 febbraio 2000) non risultava dalla trascrizione peritale e che il documento dal quale si era desunta la prova del pagamento riguardava farmaci diversi da quello E. contestato al G.
Le dichiarazioni rese dall’allora coimputato B. in incidente probatorio erano inutilizzabili, non essendogli stato dato l’avviso ex art. 64 cod. proc. pen.
Quanto alle prove desunte ex art. 238-bis cod. proc. pen. dalla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Pisa, esse, che non si riferivano comunque al G. non risultavano dal testo della sentenza ma da verbali di dichiarazioni raccolte in quel procedimento.
5.3. Mancanza di motivazione per la ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all’art. 129 comma 2, cod. proc. pen., norma che non doveva in realtà essere applicata dato che nella specie si doveva motivare sui presupposti per l’affermazione della responsabilità penale sia pure ai fini delle conseguenze di carattere civile: anche solo una situazione di incertezza sulla responsabilità penale dell’imputato avrebbe dovuto condurre a un suo esonero dalla responsabilità civile.
6. Gli avvocati E. M. e A. M., nell’interesse di M., deducono:
6.1. Violazione degli artt. 516, 521 e 522 cod. proc. pen. per mancata correlazione tra l’accusa e la sentenza, posto che nella imputazione si faceva riferimento a C. B. come colui che aveva corrisposto al M. compensi, mentre in sentenza si è affermato che era stato M. B. a corrispondere al M. somme di denaro.
6.2. Erronea qualificazione del fatto come corruzione ex art. 318 cod. pen. in presenza di condotta penalmente irrilevante da sussumere al più nella fattispecie di cui all’art. 123 d.lgs. n. 219 del 2006, per considerazioni identiche a quelle esposte nel corrispondente motivo di ricorso del G.
6.3. Mancanza di motivazione circa la prova della dazione di somme di denaro, per considerazioni simili a quelle esposte nel corrispondente motivo di ricorso di G. Si osserva che in realtà le uniche prove utilizzabili erano quelle derivanti da due conversazioni intercettate intercorse tra il R. e il B. nelle quali compare il nome del M., sulla cui rilevanza la difesa aveva espresso puntuali critiche nei motivi di appello senza ricevere alcuna risposta nella sentenza impugnata.
6.4. Mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., per considerazioni identiche a quelle esposte nel corrispondente motivo di ricorso di G.
6.5. Erronea applicazione della legge in punto di conferma delle statuizioni civilistiche con riferimento alla ASL (…) Pisa e alla Regione Toscana, nonché mancanza di motivazione sul punto. Alla diversa qualificazione del fatto, rubricato come corruzione susseguente impropria, e alla constatazione che il M. aveva effettuato le prescrizioni mediche del tutto rispondenti alle esigenze dei pazienti, avrebbe dovuto conseguire la insussistenza di un danno, sia patrimoniale sia morale, da parte delle dette pubbliche amministrazioni.
7. L’avv. S. S., nell’interesse di P., deduce:
mancanza di motivazione sul punto, per considerazioni simili a quelle svolte nel corrispondente motivo di ricorso del M., ed inoltre con riferimento alla mancata esclusione della responsabilità solidale, data la individualità di ogni condotta contestata. 8. L’avv. F.P. S., nell’interesse di S. deduce, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di conferma delle statuizioni civilistiche, per considerazioni simili a quelle svolte sul punto dagli altri ricorrenti; aggiungendo che la sentenza impugnata non aveva illustrato i precisi elementi di prova a carico del ricorrente.
9. Nell’interesse del medesimo ricorrente, l’avv. S. D. C., con un unico motivo, deduce la inosservanza di norme processuali e penali e il vizio di motivazione in punto di indeterminatezza del decreto che aveva disposto il giudizio, in cui non erano precisati né i farmaci prescritti dal ricorrente né il momento consumativo dell’asserito accordo criminoso; aspetto sul quale la Corte di appello ha replicato solo genericamente, senza rispondere neppure ai precisi e argomentati rilievi difensivi circa la inconsistenza delle fonti di prova costituite da due telefonate intercettate e da alcuni documenti sequestrati.
Inoltre non si era data risposta alla eccezione difensiva relativa alla data di commissione del presunto reato, che si sarebbe dovuto ritenere prescritto già antecedentemente alla sentenza di primo grado; né a quella relativa alla inesistenza di danni materiali una volta derubricato il fatto nella ipotesi di corruzione impropria susseguente.
Considerato in diritto
1. I ricorsi sono solo parzialmente fondati.
2. Va in primo luogo affrontata, in quanto evocata da diversi ricorrenti, la questione della esatta qualificazione giuridica dei fatti.
Si deduce che nella specie doveva ritenersi semmai configurabile la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 123 d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219, sanzionata a norma dell’art. 147, comma 5, del medesimo decreto.
La deduzione è infondata.
Come già chiarito da Sez. I, n. 42750 del 02/10/2007, P., la condotta presa in esame dalla citata disposizione deve ritenersi “prodromica” rispetto a quella, denominata di “comparaggio” di cui agli artt. 170-172 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (e successive modificazioni), dato che in questa è contenuto l’ulteriore elemento dello scopo dell’agente di «agevolare la diffusione di specialità medicinali»; sicché, come bene è stato messo in rilievo in dottrina, il rapporto tra le due fattispecie si configura secondo lo schema del c.d. reato necessariamente progressivo, che rende applicabile solo la fattispecie più ampia.
Ciò chiarito, in rapporto alla fattispecie di corruzione impropria ravvisata dalla Corte di appello, va considerato, in primo luogo, che quella di “comparaggio” di cui all’art. 170 T.U. leggi san. cit., prevede che «se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati»; sicché, se la stessa condotta è inquadrabile anche in quella di altra fattispecie incriminatrice (nel caso, in quella della corruzione), in deroga ai principi che regolano il concorso di norme, e in particolare il principio di specialità (su cui vedi da ultimo Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, G.), sono applicabili entrambi le fattispecie penali.
Ma a prescindere da questa impostazione, sarebbe comunque configurabile nel caso in esame la fattispecie di corruzione, data la qualità soggettiva di pubblico ufficiale rivestita dai medici, in quanto inseriti nel S.S.N., che costituisce elemento specializzante, sotto il profilo della qualità dell’agente, rispetto al reato di “comparaggio”, che ha come destinatari indifferenziatamente quanti esercitino una professione sanitaria.
Consegue che, stanti i limiti edittali riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 318, comma secondo, cod. pen., la prescrizione è maturata, come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, con conseguente applicabilità dell’art. 578 cod. proc. pen.
3. Il rilievo svolto nell’interesse del G. e del M. circa gli avvisi che sarebbero mancati in sede di incidente probatorio in cui sono state assunte le dichiarazioni del coimputato B., ex art. 64 cod. proc. pen., appare generico, non specificandosi in cosa esattamente sia consistita tale carenza. Se si allude all’avviso ex art. 64, comma 3, lett. c), esso non doveva essere dato con riferimento alle dichiarazioni riguardanti i concorrenti nel reato, non potendo il dichiarante assumere, prima della definizione del procedimento pendente nei suoi confronti, la veste di testimone “assistito”, dato che la proposizione «fatti concernenti la responsabilità altrui», contenuta nella citata disposizione, deve essere interpretata nel senso di fatto che è soltanto “altrui”, in quanto afferente al reato connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. o collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., escluso quindi il caso di connessione ex art. 12, comma l, lett. a), cod. proc. pen. (in termini analoghi, Sez. 6, 19/04/2010, C.; Sez. S, 13/06/2008, F.; e, sulla stessa linea, fra molte, Sez. 1, 06/06/2007, P.; Sez. l, 05/12/2006, M.; Sez. l, 10/11/2005, B.).
4. L’eccezione di indeterminatezza del capo di imputazione formulata nell’interesse dello S. appare manifestamente infondata, posto che, come rilevato sia pure sinteticamente dalla Corte di appello, il tenore dell’atto di imputazione consentiva di individuare tempi e contenuto della condotta contestata, permettendo una completa difesa.
5. La sentenza è invece gravemente carente in punto sia di conferma della responsabilità civile sia della individuazione del danno conseguente alle condotte contestate.
Quanto al primo aspetto, va rilevato che la Corte di appello, dopo avere sbrigativamente riassunto gli elementi di prova a carico degli imputati, ed avere dichiarato la prescrizione dei reati, previa loro riqualificazione ex art. 318, secondo comma, cod. pen., si è limitata ad osservare che non sussistevano i presupposti di evidente innocenza per il proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Ora, va ribadito il principio reiteratamente affermato da questa Corte secondo cui il giudice dell’appello, nel prendere atto di una causa estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado, è tenuto a pronunciarsi, in forza dell’art. 578 cod. proc. pen., sull’azione civile: “deve quindi necessariamente compiere una valutazione approfondita dell’acquisito compendio probatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di estinzione del reato quando la prova della innocenza non risulti “ictu oculi” (ex plurimis, in questi termini, Sez. U, 28/05/2009, T.).
6. Date le accennate carenze, la sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio, a norma dell’art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale, esaminate approfonditamente le censure degli imputati in punto di responsabilità per le condotte loro addebitate, dovrà anche – subordinatamente all’accertamento della responsabilità civile – affrontare il punto relativo alla quantificazione dell’eventuale danno ex art. 185 cod. pen., tenuto conto della derubricazione operata dalla Corte di appello della originaria imputazione, che esclude la contrarietà ai doveri di ufficio delle rispettive condotte.
In tale statuizione risulta assorbita ogni altra censura.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Depositata in Cancelleria il 16.01.2012
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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza