Per i Giudici di Palazzo Spada non si impone discernere tra occupazione appropriativa ed occupazione usurpativa, allorquando il soggetto pubblico, nell’esercizio della funzione ablativa, eccede i termini della stessa, occupando aree non rientranti negli originari propositi di coatto acquisto. In tali casi, il soggetto leso non dovrà operare una pedante scissione tra i due momenti, ben potendo lamentare la tutela della complessiva situazione giuridica innanzi al giudice amministrativo, competente laddove la condotta dell’Ente sia comunque mediata da un atto amministrativo (Consiglio di Stato, Sezione IVª, 15 Febbraio 2013, N° 914).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9539 del 2001, proposto da:
Germinale S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Piera Tonelli, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
contro
Provincia di Firenze, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Pizzuti, Stefania Gualtieri, Lina Cardona, con domicilio eletto presso l’avv. Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE III n. 00356/2001, resa tra le parti, concernente ESPROPRIO – RISARCIMENTO DANNI CONSEGUENTI DALLA REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2012 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Mariagiulia Giannoni (su delega dell’avv. Piera Tonelli) e Giovanni Pasquale Mosca (su delega dell’avv. Lina Cardona);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società Germinale impugnava innanzi al Tar della Toscana il decreto dirigenziale n.136 del 14 aprile 2000 con cui la Provincia di Firenze disponeva l’acquisizione definitiva di alcuni terreni di proprietà della predetta Società nell’ambito del procedimento di realizzazione della circonvallazione est di Barberino di Mugello in variante alla strada provinciale n.8 .
Dette opere erano state dichiarate di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti in sede di approvazione del progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.2040 del 13 /11/1995 , con la fissazione dei termini di inizio e fine lavori in tre e cinque anni e con provvedimento n.108 del 25/3/1997 veniva disposta in favore della Provincia di Firenze l’occupazione d’urgenza degli immobili.
La ricorrente lamentava la illegittima apprensione dei beni in quanto gli stessi non erano ricompresi nel piano particellare, né nel decreto di occupazione d’urgenza e nel verbale di consistenza e immissione in possesso e quindi non erano coperti dalla necessaria dichiarazione di pubblica utilità .
Concludeva, quindi, per l’annullamento del decreto di esproprio e per l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti all’illecita realizzazione delle opere stradali , con la condanna della Provincia alla restituito in integrum del bene illegittimamente appreso ovvero alla corresponsione di una somma a titolo di risarcimento del danno subito pari al valore venale della maggiori aree occupate e alla diminuzione del valore arrecata alla proprietà della ricorrente , oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della irreversibile trasformazione del terreno occupato.
L’adito Tribunale territoriale con sentenza n.356/2001 dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, è stato impugnato con atto di appello, deducendo con un unico, articolato motivo, le seguenti censure:
– violazione e falsa applicazione degli artt.34 e 35 dlgs n.80 del 1998 ; violazione artt.4 e 7 della legge n.205 del 2000.
Secondo parte appellante deve ritenersi errata la statuizione del giudice di prime cure secondo cui la controversia all’esame non rientra nell’espropriazione, trattandosi di una fattispecie di occupazione usurpativa devoluta alla cognizione del giudice ordinario: al contrario, ad avviso della Società Germinale una corretta interpretazione della normativa dettata in subjecta materia alla luce della lettura data della stessa dalla Corte Costituzionale induce senz’altro ad affermare la giurisdizione di tipo esclusivo del giudice amministrativo.
La Provincia di Firenze costituitasi in giudizio ha chiesto la reiezione dell’appello chiedendo che venga dichiarata la competenza funzionale della Corte d’Appello di Firenze a pronunciarsi sulla controversia instaurata dalla Società e difendendo altresì la legittimità della procedura espropriativa.
All’odierna udienza pubblica la causa viene trattenuta per la decisione
DIRITTO
L’appello è fondato, meritando l’impugnata sentenza integrale riforma, con affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia all’esame.
Il Tar con la sentenza qui gravata ha declinato la propria giurisdizione in ordine alla controversia introdotto col relativo ricorso e a tanto il giudice di primo grado si è determinato sul rilievo che nella specie, mancando il presupposto della dichiarazione di pubblica utilità, il comportamento usurpativo tenuto dall’Amministrazione non può essere inquadrato nello schema espropriativo, con la conseguenza che la richiesta di risarcimento appartiene alla cognizione del giudice ordinario.
Così non è.
Occorre innanzitutto precisare che l’azione giurisdizionale attivata innanzi al giudice amministrativo è volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del decreto di esproprio emesso relativamente ad alcuni terreni di proprietà della Suindicata Società e il connesso accertamento del diritto al risarcimento del danno derivante da tale provvedimento con cui in concreto la Provincia di Firenze avrebbe proceduto ad occupare ed ad acquisire al suo patrimonio indisponibile diverse e maggiori aree pur inserite nell’ambito di un procedimento ablatorio ma non indicate nel piano particellare di esproprio.
Ora tenuto conto dell’ambito del petitum e della relativa causa petendi come sopra identificati, deve convenirsi con la tesi delle difesa della parte appellante per cui ci si trova all’interno del perimetro di giurisdizione del giudice amministrativo configurato dalla normativa recata dagli artt.34 e 35 del dlgs n.80 del 1998, alla luce degli interventi interpretativi forniti dalla stessa Corte Costituzionale.
Per il vero il tema dell’individuazione del giudice cui devolvere la cognizione delle controversie relative al risarcimento dei danni cagionati dall’apprensione illegittima ha diviso per lungo tempo la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Suprema Corte di Cassazione.
Momento significativo è stato quello rappresentato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.204 del 2004 che distingueva ai fini dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione le controversie relative a vicende di usurpazione pura, ossia in carenza di poteri autoritativi a fronte di quelle contrassegnate dall’impugnazione degli atti del procedimento espropriativo, sicuramente spettanti alla cognizione del giudice amministrativa.
La stessa Corte poi con la sentenza n.191 del 13 maggio 2006 intervenendo sulla disposizione contenuta nell’art.53 del T.U. di cui al DPR n.327/2004 faceva sostanzialmente salve le situazioni contrassegnate dai comportamenti riconducibili “mediatamente” al potere autoritativo della P.A.
Ed ancorandosi alle statuizioni del giudice di legittimità delle leggi, questo Consiglio di Stato ha ricondotto nell’alveo del potere pubblico e quindi della cognitio del giudice amministrativo la situazione in cui, esattamente come avvenuto nel caso di specie, la pubblica amministrazione avesse occupato anche superfici ulteriori diverse rispetto alle aree già comprese nella procedura ablatoria. ( Cons. Stato Sez. IV 2 marzo 2010 n.1222).
In realtà, come pure di recente statuito da questo giudice ( Cons. Stato Sez. V 2 novembre 2011 n. 5844 ) la distinzione tra occupazione acquisitiva e acquisizione usurpativa deve considerasi in pratica superata quanto al profilo di giurisdizione, dal momento che entrambe le fattispecie possono farsi ricadere nella figura di atto illecito dalle caratteristiche comuni, ascrivibile ad un pubblica amministrazione espropriante e consistente nell’occupazione sine titulo di un suolo privato ( eventualmente seguito dalla irreversibile trasformazione dei suoli per effetto della realizzazione su di essi di un’opera pubblica ).
A questa illegittima adprehensio può accedere una richiesta di risarcimento danni in relazione al pregiudizio patrimoniale derivante dalla illegittima compressione dei diritti domenicali e reali sul bene immobile di proprietà.
Se quelli testè illustrati sono i parametri cui ancorare cognizione del giudice amministrativo nella materia dell’espropriazione, non si può non affermare nella specie la giurisdizione del g.a. se è vero che:
a) è stato impugnato il provvedimento finale di espropriazione di cui è stata denunciata la illegittimità nella parte in cui dispone l’acquisizione di aree ulteriori non ricomprese nel piano particellare e non coperte dalla necessaria, preventiva dichiarazione di pubblica utilità
b)siamo pur sempre nell’ambito di un procedimento ablatorio in cui l’Amministrazione provinciale ha esercitato poteri squisitamente autoritativi.
In conclusione deve ritenersi errata la pronuncia di difetto di giurisdizione del primo giudice
Una volta stabilito che la cognizione della causa spetta al giudice amministrativo, non resta alla Sezione che rinviare conseguentemente la controversia al giudice di primo grado che provvederà a delibare sul merito delle domande proposte col relativo ricorso, costituite dalla richiesta di annullamento del decreto di esproprio n.136/2000 e di risarcimento in forma specifica mediante la restituito in integrum (ove possibile ) del bene o per equivalente monetario.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e, per l’effetto riforma l’impugnata sentenza, con rinvio della controversia al Tar delle Toscana per la trattazione del merito del ricorso di primo grado.
Spese e competenze del doppio grado del giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Anna Leoni, Presidente FF
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Umberto Realfonzo, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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