ILLEGITTIMA L’ASSEGNAZIONE DEI SEGGI IN SENO ALLA CAMERA DI COMMERCIO, OVE LE ASSOCIAZIONI DIANO VITA AD INSUSSISTENTI APPARENTAMENTI E FISSINO QUOTE DI ISCRIZIONE DEGLI ASSOCIATI ECCESSIVAMENTE IRRISORIE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, nell’accogliere il ricorso di chi scrive, sospende l’efficacia del decreto direttoriale adottato dalla Regione Campania -21 2017- nell’ambito dei controlli finalizzati ad accertare il grado di rappresentatività delle associazioni concorrenti. Per il TAR partenopeo gli apparentamenti debbono costituire la effettiva sommatoria di entità associative eterogenee, e non già diverse articolazioni di una omologa struttura, per quanto concorrente con una diversa nomenclatura. Altresì, alla stregua delle indicazioni contenute nella nota MISE, quote eccessivamente irrisorie (tale da intendersi quella che fissa in Euro 2 il costo di adesione) non è indicativa di una effettiva volontà di appartenenza al soggetto aggregatore. (TAR Napoli, Ordinanza 751 del 24 Maggio 2017).

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1550 del 2017, proposto da:

 

C.L.A.A.I. Associazione Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Confartigianato, C.N.A. Confederazione Nazionale dell’Artigianato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Noto, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via Rivera di Chiaia, 276;

 

contro

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio D’Urso, Fabrizio Murino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rosa Leggio, in Napoli, via Monteoliveto, 86;
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Lacatena, Tiziana Monti, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regioale, in Napoli, via S. Lucia, 81;

nei confronti di

ASSPIM, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ezio Maria Zuppardi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, viale Gramsci, 16;
A.I.C.A.S.T. Associazione Industria Commercio Artigianato Servizi Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Messina, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, viale A. Gramsci, 19;
Assimpreseitalia Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Vitale, con domicilio eletto presso lo studio del’’avv. Felice Laudadio, in Napoli, via Francesco Caracciolo, 15;
A.C.A.I. Associazione Cristiana Artigiani Italianai, Upalac Provincia di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Corrado Elia, domiciliato presso la Segreteria del TAR Campania, in Napoli, piazza Municipio, 64;
Cassartigiani, CIDEC Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti, FLA, Apa Associazione Previdenza ed Assistenza Prodotti Zootecnici, Siva Sindacato Italiano Venditori Ambulanti, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 21 del 20.2.2017, avente per oggetto “Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 156 – Rinnovo del Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli”, nonché della Commissione istituita presso la Camera di commercio per il rinnovo del Consiglio camerale n. 49 del 7/04/2016, n. 51 del 12/04/2016, n. 55 del 16/06/2016, n. 62 del 20/07/2016, n. 63 del 26/07/2016, n. 64 del 26/07/2016, . 69 del 31/08/2016, n. 85 del 9/01/2016;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, della Regione Campania, dell’ASSPIM, dell’A.I.C.A.S.T. Associazione Industria Commercio Artigianato Servizi Turismo, dell’Assimpreseitalia Area Metropolitana di Napol, dell’A.C.A.I. Associazione Cristiana Artigiani Italianai e dell’Upalac Provincia di Napoli;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato che gli atti impugnati si presentano, prima facie, viziati da deficit istruttorio, in quanto la rappresentatività delle associazioni AICAST ASSIMPRESITALIA, ASSPIM e CIDEC, tra loro apparentate, non risulta adeguatamente verificata:

a) con riguardo alla reale differenziazione costitutivo-organizzativa tra l’AICAST e l’ASSIMPRESITALIA; se è vero, infatti, che l’art. 12, comma 3, della l. n. 580/1993 consente a più associazioni diverse di far riferimento ad una medesima impresa ai fini della dimostrazione della propria rappresentatività (cfr. nota del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 39517 del 7 marzo 2014), è altrettanto vero che “deve trattarsi … di associazioni effettivamente diverse e non di articolazioni della medesima associazione”, non potendo le diverse soluzioni organizzative … essere utilizzate strumentalmente per determinare effetti elusivi del divieto di duplicazione” (nota del Ministero dello sviluppo economico, prot. n. 217427, del 16 novembre 2011), e che, appunto, al fine di accertare la veridicità della multipla iscrizione, e, quindi, di evitare indebite duplicazioni, la Camera di commercio è chiamata a svolgere specifici controlli, in modo particolare in caso di apparentamento di più organizzazioni (cfr. nota del Ministero dello sviluppo economico, prot. n. 39517, del 7 marzo 2014;

b) con riguardo al valore effettivo delle quote di adesione versate dalle imprese ad esse aggregate (precipuamente, all’AICAST), sia sotto il profilo della sussistenza di pagamenti talora puramente simbolici (dell’importo di € 2,00), sia sotto il profilo della determinazione della soglia massima di scostamento rispetto alla media di settore (dovendosi intendere detta soglia pari al 30%, tenuto conto del tenore letterale della previsione dettata dalla delibera di Giunta camerale n. 161 del 15 dicembre 2014, dove è “l’importo della quota associativa”, e non lo scostamento, a non poter assumere un valore inferiore al 70%);

Ritenuto, quindi, che:

– ad un sommario esame, sono ravvisabili le condizioni di cui all’art. 55 cod. proc. amm.;

– quanto alle spese relative alla presente fase di giudizio, appare equo disporre l’integrale compensazione tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), accoglie, ai fini del riesame, la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecuzione degli atti impugnati

Compensa interamente tra le parti le spese relative alla presente fase di giudizio.

Fissa alla data dell’11 ottobre 2017 l’udienza pubblica di discussione della causa nel merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente FF

Ida Raiola, Consigliere

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore


STUDIO LEGALE AVVOCATO FRANCESCO NOTO COSENZA NAPOLI

Tags: , , , , , , , , ,

Lascia un commento