Le compagnie assicurative non possono sottrarsi all’obbligo di risarcire i terzi, adducendo la omessa manutenzione degli immobili oggetto di apposita copertura assicurativa.
Un condominio ha convenuto in giudizio il Comune di Genova, per vedersi risarcito i danni da crollo di due cornicioni, provocati da una gronda a copertura di un immobile di proprietà comunale. Il Tribunale genovese, con sentenza confermata in sede di appello, ha accolto la comanda di risarcimento in favore del terzo (il condominio), nel mentre ha respinto la domanda di manleva del Comune nei confronti delle compagnie assicurative.
La Corte di Legittimità ribalta l’esito del pronunciamento di merito, e ritiene così erronea la mancata operatività della copertura, giustificata dal Tribunale sul presupposto che l’immobile comunale non fosse stato manutentato, e che lo stillicidio delle acque, causalmente correlato al successivo crollo dei cornicioni condominiali, fosse iniziato in un momento anteriore alla data di sottoscrizione della polizza assicurativa.
Tale approccio, a detta dei giudici di legittimità, connota un duplice errore esegetico, attinto proprio per avallare la cassazione della sentenza di merito.
In primo luogo, nell’assicurazione civile verso terzi, il lemma “rischio” designa la possibile verificazione di un evento futuro ed incerto, generatore di un “sinistro”, ovvero di un pregiudizio al patrimonio o all’integrità di un soggetto fisico o giuridico. L’evento deve essere futuro, e dunque non verificato, ed al contempo incerto, nel senso di potenziale, e non già irrealizzabile. Nell’ambito di siffatta cornice le parti possono delimitare, sul piano temporale ed obiettivo, il rischio assicurato. Dall’evento oggetto del contratto assicurativo deve di contro distinguersi la causa del medesimo, che può anche preesistere, allo stadio di mera potenzialità o di ipotetica eventualità, salvo il limite del sinistro che rappresenta una proiezione inevitabile di fatti prodromici alla stipula della polizza.
Qualora nella polizza assicurativa non siano convenute apposite clausole limitative dell’oggetto assicurato, è pertanto illegittimo il diniego di indennizzo frapposto dall’assicuratore, attesa la netta differenza, sul piano giuridico, tra la causa del sinistro (il degrado o la cattiva manutenzione, spesso anteriori alla stipula del contratto) e l’evento (nel caso di specie il crollo), che deve essere indennizzato, se verificatosi in costanza di copertura.
Del pari, la previsione contrattuale volta ad assicurare la copertura assicurativa “in conseguenza di un fatto accidentale”, non consente di escludere i danni eziologicamente connessi ad una cattiva manutenzione del bene assicurato, perché una simile interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ex art. 1895 cc. Il fatto accidentale, passibile di copertura assicurativa, è quello estraneo alla sfera volitiva dell’assicurato, ed abbraccia pertanto la responsabilità delle cose in custodia ex art. 2051 cc, quale perimetro contrattuale dotato di carattere obiettivo (Cassazione Civile, Sezione Terza, sentenza 01/02/2024, N° 3051).
Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza Napoli