Rigore nell’esegesi dell’obbligo di sicurezza

La Corte di Legittimità ribadisce gli esigui spazi al cui interno si articola la prova liberatoria del datore in ipotesi di infortunio occorso al lavoratore subordinato. Il datore di lavoro è da ritenere responsabile per il fatto occorso al prestatore non solo ove ometta di adottare le ineludibili  cautele, ma anche laddove non eserciti un adeguato controllo sulla condotta spiegata dal subordinato. In questi termini le esimenti accordate al datore, per ritenere quest’ultimo totalmente immune da responsabilità, impongono di provare ogni possibile intento per evitare il danno, onere assolto con la dimostrazione che il lavoratore fosse soggetto di indubbia professionalità, tale da mitigare gli obblighi in vigilandoCorte di Cassazione, Sezione Lavoro – Sentenza 13 Giugno 2012, N° 9661

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO – SENTENZA 13 giugno 2012, n.9661 – Pres. Canevari – est. Morcavallo

Considerato in diritto

1.- In via preliminare, i ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2.- Il ricorso principale comprende quattro motivi.

2.1.- Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. Si lamenta che la Corte d’appello abbia escluso la responsabilità, anche a titolo di concorso, del datore di lavoro, pure in presenza di una violazione del preciso dovere di sorveglianza e controllo dell’attività del dipendente in occasione dell’infortunio lavorativo.

2.2.- Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 547 del 1955. Si deduce che in base a tale disposizione il committente dei lavori, come anche l’appaltatore, erano tenuti alla segnalazione della presenza di linee elettriche sul luogo di lavoro, sì che, nella specie, i medesimi, non avendo adempiuto a tale obbligo, dovevano essere ritenuti responsabili dell’infortunio occorso.

2.3.- Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli art. 1 e 3 del d.P.R. n. 164 del 1956, osservandosi che tali disposizioni prevedono in modo esplicito la responsabilità del committente e dell’appaltatore dei lavori in caso di violazione delle norme antinfortunistiche previste nel citato d.P.R. 547/1955.

2.4.- Il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 11 del cit. d.P.R. 164/1956. Si precisa che la prescrizione della distanza minima dalle linee elettriche si riferisce, in particolare, anche alle macchine mobili adibite a lavori edilizi, come, nel caso in esame, la autopompa per il trasporto di calcestruzzo utilizzata dal dipendente, e che destinatari della relativa prescrizione devono ritenersi anche il committente e l’appaltatore dei lavori, sì che, nella specie, costoro dovevano essere considerati ugualmente responsabili dell’infortunio, derivante dalla mancata osservanza della distanza di sicurezza.

3.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, la società Toro Assicurazioni deduce che, in ogni caso, doveva essere esclusa ogni responsabilità in capo alla datrice di lavoro, sua assicurata, atteso che la sorveglianza sui lavori eseguiti presso la villetta in costruzione spettava, in via esclusiva, al committente e all’appaltatore dei medesimi, sì che, anche in considerazione delle modalità dell’incidente, la relativa, eventuale, responsabilità non poteva che essere attribuita a questi ultimi soggetti.

4.- Il primo motivo non è fondato.

4.1.- Ai fini della configurazione della responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., deve ribadirsi quanto affermato da questa Corte in subjecta materia.

In particolare, le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore, all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l’esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità quando essa presenti i caratteri della abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo ‘tipico’ e alla direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento (cfr. Cass. n. 5920 del 2004; n. 4980 del 2006).

4.2.- Nella specie, i giudici di merito hanno accertato che, in presenza di una acclarata situazione di pericolo esistente al momento dell’infortunio e consistente nella elusione della distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree, tale elusione era dovuta all’iniziativa del lavoratore, la cui condotta, peraltro, si era rivelata del tutto ‘atipica’ rispetto al procedimento lavorativo seguito ordinariamente, per la stessa fornitura e per la stessa manovra da eseguire nel medesimo cantiere, essendo emerso, in particolare, che il lavoratore già nei giorni precedenti si era recato con il datore di lavoro presso il cantiere per effettuare un sopralluogo ed era stato impegnato, insieme allo stesso datore di lavoro e ad altro operaio, per la medesima incombenza della fornitura del calcestruzzo mediante un’autopompa, ma in tali occasioni l’operazione era stata espletata collocando la macchina su un lato diverso del cantiere, a distanza di sicurezza dalla linea dell’alta tensione ‘che già era stata notata nei giorni precedenti’: tale circostanza, puntualmente accertata in sede di merito, vale ad escludere la responsabilità datoriale, atteso che la ‘atipicità’ di un procedimento lavorativo pericoloso, nel quale l’operatore, per maggiore libertà di movimento, manovri la macchina dopo avere disatteso una prescrizione di sicurezza, peraltro ordinariamente seguita e conforme alle direttive impartite, impedisce la configurazione della colpa dell’imprenditore, tanto più se, come accertato nel caso in esame, l’operazione, già di per sé atipica quanto alla collocazione del mezzo meccanico, si sia rivelata pure incauta nell’espletamento della singola manovra essendo emerso che il lavoratore aveva fatto roteare il braccio dell’autopompa in maniera eccessiva, senza necessità, sino ad urtare i conduttori della linea elettrica.

4.3.- Va anche aggiunto che l’onere del datore di lavoro di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno è assolto con la dimostrazione che il lavoratore preposto ad una determinata operazione sia un soggetto di indubbia professionalità e con specifiche conoscenze dei sistemi di sicurezza, sì da non rendersi necessaria una sorveglianza assidua da parte del datore di lavoro o di altri dipendenti (cfr. Cass. n. 2930 del 2005; n. 4980 del 2006 cit.): circostanza, questa, che il giudice di merito ha puntualmente riscontrato, avendo accertato che l’E. era un lavoratore esperto ed era stato addetto a lungo a simili macchine nelle sue esperienze di lavoro.

5.- Infondate sono altresì le censure sollevate con i restanti motivi, che si esaminano congiuntamente per la loro connessione.

5.1.- Occorre considerare che nel caso in cui più imprese operino contemporaneamente nello stesso cantiere, utilizzando in comune strutture o impianti, ciascuna di esse è tenuta, con riguardo alla propria attività imprenditoriale, all’osservanza delle specifiche regole legali, oltre che di quelle dettate dalla tecnica, dall’esperienza e dalla prudenza, che garantiscono l’incolumità e in genere la salute dei dipendenti, ed a vigilare che le condizioni di sicurezza imposte dalle specifiche disposizioni antinfortunistiche e dalla norma generale dell’art. 2087 c.c. sussistano sia all’inizio dell’attività lavorativa sia per tutto lo svolgimento di essa, finché permanga la situazione di pericolo (cfr. Cass. n, 7545 del 1987; n. 2451 del 2011).

5.2.- Nella specie, in base all’accertamento operato dai giudici di merito la responsabilità, anche di tipo concorsuale, del committente e dell’appaltatore dei lavori non può essere configurata in alcuno dei profili evidenziati dai ricorrenti. E infatti deve escludersi che la situazione dei luoghi comportasse un particolare rischio per i lavoratori, dipendenti dell’appaltatore o di imprese fornitrici di materiale, e ciò anche con riguardo alla presenza di linee dell’alta tensione, dato che – come s’è visto -tale circostanza era stata già segnalata e notata in occasione del sopralluogo e delle precedenti forniture di calcestruzzo, essendo pure emerso che in occasione del sinistro l’appaltatore dei lavori di costruzione aveva fatto notare all’E. la diversità delle modalità di fornitura del calcestruzzo, da lui adoperate in tale occasione, rispetto a quelle seguite nei giorni precedenti. Da ciò consegue che la situazione di pericolo, connessa alla poca distanza della macchina dalle linee elettriche aeree, non poteva certo essere attribuita al committente o allo stesso appaltatore, di cui, pertanto, la decisione impugnata ha esattamente escluso ogni responsabilità anche in relazione alla asserita violazione di prescrizioni antinfortunistiche.

6.- In conclusione, il ricorso è respinto, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

7.- Si compensano le spese del giudizio, fra le parti costituite, in ragione della complessità delle questioni esaminate; nulla, al riguardo, nei confronti delle altre parti.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Compensa, fra le parti costituite, le spese del giudizio di cassazione.

 

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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza

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