Illegittimo l’apprezzamento di merito operato dalla Soprintendenza, se costituisce un mero duplicato della ponderazione già operata dall’Ente comunale.

L’Alto Consesso Amministrativo censura l’annullamento dell’atto autorizzativo di istallazione di pannelli fotovoltaici, rilasciato  al privato. Una volta operata, da parte del Comune, una valutazione tra tutela del paesaggio ed effetti del potere ampliativo, è illegittima la caduzione operata dalla Soprintendenza, perché concretantesi in un riesame non consentito dall’art. 159 D. Lgs. N° 42/2004. Consiglio di Stato, Sez. VIª,  Sentenza n. 179/2012

Consiglio di Stato Sez. Sesta – Sentenza del 18.01.2012, n. 179

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9274 del 2011, proposto da:
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro

L. N. D. s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica

nei confronti di
E. di F. P., Comune di Porto Cesareo, non costituiti in giudizio;
per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00547/2011, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RILASCIATA DAL COMUNE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della società L. N. D.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Aiello e l’avvocato P.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Ministero per i beni e le attività culturali chiede la riforma, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza n. 547 del 2011, con la quale il Tribunale amministrativo della Puglia ha accolto il ricorso proposto da L. N. D. s.r.l., proprietaria di un complesso turistico balneare sito nel Comune di Porto Cesareo, per l’annullamento del provvedimento in data 1° marzo 2010 della Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico di Brindisi, Taranto e Lecce, recante annullamento dell’autorizzazione comunale rilasciata il 30 dicembre 2009 per l’installazione di un impianto fotovoltaico su una struttura metallica a copertura dell’area adibita a parcheggio.

I) L’appello può essere deciso nel merito, ai sensi degli artt. 60 e 38 del Codice del processo amministrativo, essendone state avvertite le parti presenti all’odierna camera di consiglio.

II) Il provvedimento oggetto del giudizio di primo grado è stato motivato dalla Soprintendenza in ragione della mancata ponderazione, da parte del Comune, dell’impatto che l’intervento, visibile dai principali punti di osservazione delle aree circostanti, avrebbe avuto sull’ambiente interessato.

III) La sentenza in esame ha ravvisato l’illegittimità dell’annullamento in quanto concretizzantesi nella sostituzione, da parte della Soprintendenza, di un apprezzamento di merito rispetto a quello compiuto dal Comune di Porto Cesareo, e così in un riesame non consentito dall’art. 159 d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Secondo il Tribunale amministrativo, l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune non è affetta dalla carenza rilevata dall’organo di vigilanza, essendo congruamente motivata con riferimento alle caratteristiche dell’intervento sottoposto ad esame, consistente nella semplice copertura, con pannelli fotovoltaici, di un parcheggio preesistente, in area urbanizzata.

IV) L’appello è infondato, e può pertanto prescindersi dall’esaminarne la ricevibilità, sotto i profili sollevati dalla società resistente.

Il provvedimento del Comune, oggetto dell’esame della Soprintendenza, ha giustificatamente ritenuto che l’intervento proposto fosse autorizzabile in quanto la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sulla struttura metallica da porre in sostituzione di quella esistente a copertura dei parcheggi del complesso turistico appariva compatibile con i valori tutelati perché non modificava l’assetto esteriore dell’area circostante, paesisticamente vincolata.

La preesistenza della struttura (non contestata dall’appellante) e la natura di semplice copertura mediante pannelli fotovoltaici rende invero evidente, a giudizio del Collegio, la fondatezza e la sufficienza della motivazione resa dal Comune (la quale si sostanzia, in sintesi, nel riconoscere che nessun ulteriore impatto dannoso per i valori tutelati con il vincolo derivava dalla sostituzione dell’esistente) e, insieme, che l’annullamento da parte della Soprintendenza procede, appare frutto di una definizione travisata della concreta fattispecie sottoposta ad esame.

V) L’appello deve, in conclusione, essere respinto, ma le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, per giustificati motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/01/2012

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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza

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