L’instaurazione di una relazione extraconiugale non sporadica o occasionale, bensì stabile e continuativa, è idonea ad avallare l’addebito nel giudizio di separazione?
Un quesito al quale si può dare una risposta pienamente positiva, deputata a suscitare un particolare interesse, vista l’incidenza nella crisi coniugale delle relazioni extraconiugali intraprese da almeno uno dei coniugi. Pertanto, appare utile, anche ai fini dell’attribuzione degli oneri conseguenti la separazione, capire se questo comportamento possa essere tale da assumere un rilievo essenziale nella valutazione della crisi coniugale.
La risposta a questo quesito è stata recentemente fornita dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 13 dicembre del 2024, N° 32349, chiamata a dirimere una controversia sorta tra due coniugi a seguito della pronuncia della separazione coniugale. La controversia sorgeva, infatti, a seguito del ricorso presentato dalla coniuge, dinanzi il tribunale di prime cure, volto a sollecitare la separazione personale con addebito in capo al marito [così come previsto dall’art. 151 codice civile, secondo cui “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”], per avere questi assunto comportamenti, in costanza di matrimonio, gravemente lesivi dei doveri matrimoniali.
Il Tribunale di prime cure procedeva ad accogliere il ricorso della moglie, e nel dichiarare la separazione tra i coniugi, addebitava la responsabilità al marito, condannato a versare un mantenimento mensile in favore della moglie ed altresì dei figli, affidati questi ultimi ad entrambi i genitori, ferma la collocazione prevalente presso la madre, assegnataria della casa familiare.
La decisione veniva impugnata dal coniuge soccombente dinanzi alla Corte d’appello competente, ferma tuttavia nel confermare la sentenza di primo grado. Veniva così adita la Suprema Corte, sul presupposto di una illogica decisione in tema di addebito, poiché, a detta del ricorrente, i comportamenti ambivalenti delle parti non rendevano verosimile una univoca responsabilità nella disgregazione dell’unione familiare.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del coniuge, facendo proprio il principio di diritto enunciato nelle fasi di merito. Rileva innanzitutto il Giudice di Legittimità la infondatezza del ricorso, impropriamente teso ad operare una riedizione degli elementi di prova acquisiti in sede di giudizio, da cui è emerso il comportamento disgregatore del coniuge -molteplici infedeltà durante il matrimonio, cagione di innumerevoli litigi tra i coniugi poi sfociati nella crisi, ma soprattutto l’instaurazione ed il mantenimento di una relazione extraconiugale non sporadica o occasionale, bensì stabile e continuativa, sfociata in una vera e propria convivenza parallela-. Il coacervo di condotte appurate nella sede di merito, a parere dei giudici di legittimità, permette affermare la sussistenza di un connubio causale tra la crisi coniugale e la condotta adulterina, da ritenere quest’ultima idonea ad infirmare il rapporto coniugale ed ogni possibilità di proseguire la convivenza familiare. Rilevava ulteriormente la Corte, a favore del rigetto, l’assenza di ragioni diverse anteriori all’accertamento delle condotte violative dell’obbligo di fedeltà, come invece sostenuto il ricorrente.
Sulla base di tali risultanze, la Suprema Corte ha respinto il ricorso interposto dal coniuge.
Alla stregua di quanto statuito, la violazione dell’obbligo di fedeltà, sostanziatosi nella costituzione di rapporti extraconiugali, soprattutto se continuativi e stabili, costituisce una causa di pregnante rilievo nel riconoscimento dell’addebito della separazione, passibile di essere sovvertita solo se emersi elementi anteriori all’assunzione di tali comportamenti, tali da recidere il nesso di causalità con la crisi coniugale, mai provati nel caso appena esaminato (Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, Ordinanza 13 dicembre 2024, N° 32349).
STUDIO LEGALE AVVOCATO FRANCESCO NOTO – COSENZA NAPOLI