Accertamento fiscale società

Come funziona l’accertamento fiscale  per le imprese?  

L’eterno dissidio tra  contribuente ed Agenzia delle Entrate trova una nuova risposta in favore di quest’ultima.

Si è così stabilito come, “Una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia”.

Così ha statuito la Corte di Cassazione nella recente Ordinanza n. 16493 del 13 giugno 2024, che ha visto il Giudice di Legittimità chiamato a dirimere una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per IVA, IRES ed IRAP, emesso da Agenzia delle Entrate avverso una società, sul presupposto di una indebita deduzione di costi e detrazioni IVA per operazioni ritenute inesistenti.

In entrambi i gradi di giudizio, la società si vedeva soccombente e procedeva a impugnare la sentenza di secondo grado dinanzi la Suprema Corte, sostenendo, tra i diversi motivi, che la Commissione Tributaria di Secondo grado, con riferimento all’onere della prova, avrebbe dovuto tener conto del fatto che l’Agenzia non avesse fornito gli elementi di prova idonei a ritenere oggettivamente inesistenti i servizi prestati alla società, dato il ricorso a semplici elementi presuntivi ex art. 2729 cc. Di contrario avviso la Corte di Cassazione, allineatasi ai giudici di merito: premessa ancora una volta gravare sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la connotazione fittizia delle operazioni contestate, l’approdo sul piano probatorio può anche assumere portata meramente indiziaria, basata in detti termini su presunzioni semplici e legali. Inoltre, sempre secondo la Corte, la nuova previsione normativa in materia di onere probatorio, introdotta con il comma 1 dell’art. 6 della L. N° 130/2022, contenuta nel nuovo comma 5 bis dell’art. 7 del d. lgs. N° 546/1992 [“l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati”], non ha comportato un onere della prova diverso, o più gravoso, né tantomeno l’abrogazione delle presunzioni in materia tributaria; la norma ha solo introdotto criteri di valutazione che devono essere adoperati dal giudice in sede di valutazione della prova, prevedendo come se la stessa, seppure in ipotesi di ricorso alle presunzioni semplici, qualora si riveli contraddittoria o insufficiente, determinerà l’annullamento dell’atto impositivo (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 16493 del 13 giugno 2024).

Studio legale Avvocato Francesco Noto Cosenza Napoli


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