Gioacchino Napoleone, Re delle due Sicilie, ecc.;

Considerando la necessità di perfezionare i regolamenti contenuti nella legge 1 settembre 1806, e nel decreto dell’ 8 giugno 1807 sulla divisione demaniale delle terre nel Regno; Udito il nostro Consiglio dl Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

TITOLO I DIVISIONE GENERALE DE’ DEMANI

Art. 1. — Tutte le terre demaniali del Regno dovranno esser divise necessariamente nel corso dell’anno 1809, eccettuate quelle, la divisione delle quali è coi seguenti articoli riservata all’esame del nostro Consiglio di Stato, ed alla nostra approvazione.

Art. 2. — Dee necessariamente farsi la divisione di tutti i demani ex-feudali ed ecclesiastici fra gli ex-Baroni, le chiese o l’amministrazione generale dei regi demani, o altri aventi causa da essi, ed i Comuni che vi hanno gli usi civici, o altre servitù attive. Dee farsi egualmente la divisione di tutti i demani promiscui fra’ Comuni partecipanti alla società, o all’uso di essi. Dee farsi quella di tutti i demani comunali, o delle parti degli ex-feudali ed ecclesiastici, toccati in sorte a’ Comuni, fra’ cittadini abitanti ne’ Comuni stessi. È riservato l’esame del nostro Consiglio di Stato ed alla nostra approvazione la divisione fra’ cittadini di tutti i boschi comunali, delle montagne comunali, che abbiano un’inclinazione tale, che escluda la cultura; delle terre comunali boscose e lamose, che costeggino o che sovrastino i cantieri ed i porti, e qualsivoglia sorte d’acqua corrente- o stagnante, e la divisione delle terre inondate o da bonificarsi.

Art. 3. — Non sono comprese nella disposizione dell’articolo precedente le difese ex-feudali chiuse per tutto il corso dell’anno, e legittimamente costituite a tenore delle antiche leggi del Regno.

Art. 4. — Gl’Intendenti destineranno in ciascun circondario o distretto, uno o più soggetti istruiti dell’economia agraria della propria provincia, probi e scevri da qualsivoglia interesse o rapporto che potesse collidere coll’operazione delle divisioni. Questi agenti di circondario o distrettuali promuoveranno l’esecuzione del presente decreto in tutti i luoghi del circondario loro assegnati, eccetto che nella propria patria. La congiunzione fino al terzo grado di questi agenti con qualunque possessore, che per qualsivoglia titolo si opponesse alla divisione, è un impedimento che li rende incompetenti alla intera esecuzione in un Comune. L’Intendente in questo caso si farà supplire dall’agente di uno de’ vicini circondari.

Art. 5. — Terremo presenti questi incaricati per compensi ed onorificenze corrispondenti alle loro funzioni, a misura della loro buona condotta, e dell’utilità de’ loro servizi.

Art. 6. — Il decurionato di ciascun comune, dopo di aver terminata la ripartizione della contribuzione fondiaria nel corrente mese di dicembre, si riunirà ad ogni richiesta dell’agente distrettuale per l’esecuzione del presente decreto, e vi attenderà senza alcuna interruzione fino a che non abbia renduto conto all’Intendente della provincia di quanto gli è commesso. Le parti del 2 decurionato, saranno di rappresentare l’Università nella divisione de’ demani ex-feudali ed ecclesiastici, e di eseguire per la divisione delle terre comunali le istruzioni contenute nel presente decreto.

Art. 7. — La divisione delle terre si farà per arbitramenti pronunziati dai periti, o da altre persone, nelle quali le parti ripongano la loro fiducia, salvo le eccezioni qui appresso soggiunte. L’arbitro per parte de’ Comuni sarà scelto da’ rispettivi decurioni. L’agente distrettuale metterà in mora gli altri interessati a nominare ciascuno il suo, ed a nominare di consenso un terzo arbitro, che dirima la parità che mai potesse farsi dai primi due. Dove essi non facciano la nomina, e non convengano nel terzo arbitro, il diritto di nominare si devolverà al Sottintendente del distretto.

Art. 8. — Tutti gli ex-Baroni, le chiese, i luoghi pii, i monasteri e gli aventi causa da essi, la Direzione de’ nostri reali demani, ed in generale i possessori di terre demaniali, dovranno fra un mese destinare nelle Comuni rispettive i loro agenti con tutte le facoltà relative alla ripartizione: altrimenti sì procederà in contumacia, e gli assenti, non escluso il Fisco, si avranno consenzienti alla ripartizione, che andrà a farsi colle formalità prescritte nel presente decreto.

TITOLO II DELLA DIVISIONE DEI DEMANI EX-FEUDALI ED ECCLESIASTICI

Art. 9. — Il valore delle terre demaniali, nelle quali vi sono servitù di uso, è rappresentato dalle rendite unite insieme, che ne percepiscono i padroni e gli usuari. Perciò la dìvisione si farà sulla base del capitale, che ciascuna delle due rendite rappresenta.

Art. 10. — Gli arbitri eletti dalle parti interessate nella divisione stabiliranno per primo dato l’estensione del fondo, e procedendone alla misura, passeranno in secondo luogo a liquidare la rendita che ne ritrae l’ex-Barone, o il luogo pio, a cui se ne appartiene il dominio. Questo dato si stabilirà o sul calcolo decennale tratto dagli affitti, o, in difetto di affitti, da perizie, che a giudizio di esperti ne faranno gli arbitri stessi. Fissato il primo ed il secondo dato, passeranno al terzo, quale è quello di ridurre a rendita annuale gli usi che vi rappresentano i Comuni. Le servitù di pascere, di acquare e di pernottare saranno calcolate o su documenti, che dimostrino la rendita effettiva fra il decennio, o sopra dati equivalenti. Tali sono il numero intero degli animali dei cittadini, che per effetto d’uso civico pascolano ne’ demani sottoposti alla divisione, giusta il calcolo decennale, la durata del tempo in cui pascolano, il prezzo della fida nei luoghi vicini, secondo la diversità delle circostanze. La servitù di legnare a secco, sarà estimata su i medesimi principi. Fissata la quantità delle legna che la popolazione ritrae per suo uso, il prezzo per ciascuna soma sarà stabilito su documenti della fida che mai se ne faccia a’ forestieri sullo stesso demanio, o, se questa manchi, su documenti di quella. de’ luoghi vicini. Gli arbitri, dopo di avere in presenza dell’agente distrettuale fissati i suddetti dati, liquideranno i capitali dell’una e dell’altra rendita alla ragione del 5 per 100, e sulla proporzione delle rate spettanti all’una ed all’altra parte, procederanno alla divisione del demanio. La parte spettante all’Università le sarà assegnata, per quanto è possibile, nel sito più vicino all’abitato, serbata però l’eguaglianza che dev’esservi nella divisione, relativamente alla qualità della terra. Dove questa sia varia, o ciascuna delle parti dovrà averne fra le diverse specie una quota, o il diverso valore delle parti assegnate dovrà cadere nel calcolo della divisione.

Art. 11. — Quando gli usi civici siano stati accordati a’ cittadini, o ampliati per effetto di giudicato, o di altro legittimo titolo infra il decennio, la liquidazione della rendita si farà sullo stato posteriore al giudicato, o al titolo suddetto, senza tenersi conto del decennio, nè per la parte dell’ex-Barone che percepiva una rendita maggiore, nè per la parte de’ coloni o dei cittadini che godevano di diritti più limitati.

Art. 12. — Trovandosi spesso introdotte ne’ demani ex-feudali, o ecclesiastici, servitù maggiori dei semplici usi civici, quali sono il diritto di partecipare a’ frutti, o quello di seminarvi, o di esigervi una parte de’ terraggi, gli arbitri eletti procederanno all’estimazione di tali rendite, comparativamente a quelle che sono riservate agli ex-Baroni, a’ luoghi pii ed agli aventi causa da essi; e sulla proporzione delle rate de’ capitali che ne risulteranno, procederanno alla divisione del demanio. Resta bensì dichiarato, che la rendita ritratta da’ Comuni o da’ cittadini nel caso preveduto dal presente articolo, sarà valutata sul prodotto de’ frutti, dedotta non solo la prestazione che se ne paga all’ex-Barone o al luogo pio, ma benanche le spese di coltura. La disposizione di questo articolo non comprende il caso di diritti perpetui acquistati da particolari su i demani ex-feudali ed ecclesiastici.

Art. 13. — In tutti i casi ne’ quali gli ex- Baroni o i luoghi pii si trovino d’aver transatti i diritti di fida e diffida in una prestazione annua che ricevano dall’Università, la quale sia rimasta nel possesso dell’intero dominio, e che tali contratti siano legittimi e legittimamente prescritti, e non impugnati in giudizio; allora si procederà alla divisione dell’intero demanio fra’ cittadini, e sarà o continuata la prestazione o data in compenso agli ex-Baroni la parte di tanti canoni, quanti corrispondono alla prestazione ad essi riservata. Art. 14. — Non potranno cadere in divisione le parti dei demani, dei quali i coloni, siano o no cittadini, vantino di aver acquistato l’utile dominio o la superficie, o nelle quali credano di rappresentare un diritto reale per le migliorie. L’esame legittimo di tali controversie dovrà essere riservato ai giudici competenti, salvo a’ Comuni il diritto di far sottoporre alla divisione le porzioni che ne saranno esentate, qualora i pretesi diritti siano giudicati insussistenti.

Art. 15. — La divisione della proprietà delle servitù nei demani ex-feudali ed ecclesiastici essendo un’operazione necessaria ed indispensabile, ed il compenso da darsi agli usuari in una parte di proprietà dipendendo dalla compensazione del capitale del fondo delle servitù, resta dichiarato che tutti i demanii ex-feudali ed ecclesiastici sono soggetti alla divisione, qualunque sia il tempo dell’anno, in cui restino difesi, purchè in un’altra parte dell’anno stesso siano aperti agli usi comuni de’ cittadini.

Art. 16. — Sono egualmente soggetti alla divisione necessaria i demani feudali, o ecclesiastici, su i quali vi sia l’uso promiscuo di più Comuni. Tutti gli atti della divisione si faranno cogli arbitri rispettivi de’ Comuni interessati, e senza aversi conto del tenimento, in cui il demanio sia posto. L’importo della servitù, che ciascuno vi rappresenta, sarà separatamente liquidato, onde costi della rata di proprietà a ciascuno d’essi spettante. La disposizione di questo articolo avrà luogo anche nel caso, in cui per transazioni, o osservanze antiche, un Comune pagasse per l’esercizio di questi diritti qualche prestazione annua, la quale continuerà ad esser pagata.

Art. 17. — La parte dei demani, che sarà toccata all’ex barone, o al luogo pio, resterà esente da tutte le servitù di sopra indicate. I rispettivi padroni potranno a loro grado mutarne la superficie, tranne il solo caso dei boschi, la proprietà dei quali resterà sempre soggetta ai regolamenti che attualmente 4 sono in vigore, o che Noi pubblicheremo per l’economia delle foreste. Dopo che la divisione sarà approvata, gli arbitri vi apporranno i confini in pietra; e salvo il caso di altre servitù reali, che i fondi divisi prestassero ad altri fondi dominanti, sarà nella piena libertà dei padroni di chiuderli, rendendoli esenti colla chiusura della servitù del compascuo, a cui le terre aperte sono soggette per la consuetudine generale del Regno.

18. — In tutti i casi nei quali l’Università o contenda all’ex-barone la qualità feudale del demanio, ovvero creda di rappresentarvi diritti maggiori di quelli dei quali è in possesso e viceversa, l’agente distrettuale, dopo d’aver fatto procedere alla divisione del demanio, secondo lo stato del possesso, dovrà fare notamento nel processo verbale delle rispettive pretensioni, per aversene ragione in giudizio.

Art. 19. — L’agente distrettuale trasmetterà all’Intendente della provincia il processo verbale, che contenga tutti gli atti del decurionato e degli arbitri da esso lui vistati. L’Intendente, inteso il parere del suo Consiglio, vi aggiungerà il suo parere motivato per l’approvazione o disapprovazione, e lo trasmetterà alla Commessione de’ demani residente in Napoli. Questa, o d’uffizio, o su i reclami delle parti, che le verranno rimessi dall’Intendente, potrà annullare, tutti gli atti fatti, se trovi violate in pregiudizio degli ex-baroni, dei Comuni, o degli altri proprietari le forme stabilite per l’arbitramento, o se creda pregiudicato l’interesse si dei Comuni, come delle parti interessate. In questo caso potrà ordinar di nuovo la formazione di tutti o di quella parte di atti, che avrà annullati, egualmente che la nuova divisione, anche coll’assistenza dell’agente distrettuale, o di uno dei Consiglieri d’Intendenza, se così crederà necessario. Questa seconda operazione sarà obbligatoria per l’una e per l’altra parte, salva però la nostra approvazione, che daremo sul rapporto che dovrà fare la cennata Commessione per mezzo del nostro Ministro dell’Interno, e udito il parere del nostro Consiglio di Stato.

Art. 20. — La parte dei demani ex-feudali o ecclesiastici toccata in divisione ai Comuni, sarà soggetta alle leggi della suddivisione fra i cittadini, come tutti gli altri demani comunali.

TITOLO III DELLA DIVISIONE DEI DEMANI COMUNALI

Art. 21. — L’agente distrettuale, ed il decurionato di ciascun Comune, faranno nella loro prima unione lo stato di tutte le terre comunali, o che siano demani aperti agli usi de’ cittadini, o che siano difese, la rendita delle quali sia riservata al patrimonio delle Università. Essi divideranno tutte le suddette terre in due classi, cioè in terre coltivabili, ed in terre riservate al demanio. Nella prima classe saranno comprese tutte le terre capaci di coltura, ancorchè attualmente si tengano ad altro uso. Nella seconda si comprenderanno i boschi, le terre inondate e lamose, e le falde troppo erte dei monti. Le prime saranno esposte alla divisione. Le seconde saranno misurate e descritte con tutte, le loro circostanze ed accidenti di località, affinché su queste notizie possano gl’Intendenti acquistare una idea esatta de’ boschi delle rispettive provincie, proporre gli espedienti per la bonifica delle terre inondate, dettare le precauzioni, colle quali possano soggettarsi a divisione le terre lamose, e riservare finalmente al demanio quelle sole che per la loro natura sono incapaci di dominio privato.

Art. 22. — La divisione delle terre comunali si farà fra tutti i cittadini abitanti d’ogni età, e d’ogni sesso, così assenti, come presenti, se la capacità delle terre da dividersi sia tale, che la rata di ciascun partecipante non riesca al di sotto del valore di due tomola delle migliori terre di seconda classe di ciascun Comune. Ne sarà data una maggior quantità, se l’estensione delle terre lo permetta. 5 La misura del tomolo è fissato uniformemente in questa operazione all’estensione di novecento passi quadrati, ciascun passo di sette palmi ed un terzo. Dove le terre demaniali fossero tanto estese, che sorpassassero il bisogno della popolazione ed i mezzi che in essa si possono trovare per la cultura, l’Intendente dovrà sospendere la divisione, esporre le circostanze del Comune, a cui il territorio appartiene, e de’ Comuni vicini, ed attendere la nostra determinazione, che prenderemo sul rapporto del nostro Ministro dell’Interno, udito il nostro Consiglio di Stato.

Art. 23. — Nel caso della divisione per teste di cittadini, i rispettivi genitori godranno delle porzioni toccate ai loro figliuoli, sino a che questi sieno giunti all’età di quattordici anni. I tutori, o le persone incaricate della cura degli orfani, vigileranno alla conservazione delle parti toccate in sorte a’ loro allievi. I corpi municipali prenderanno cura delle porzioni toccate in sorte a’ soldati, marinari, ed altri assenti per causa pubblica, dove questi non abbiano lasciato altri amministratori legittimi dei loro beni. È vietato in qualunque caso di aver quota di terre demaniali in più di un Comune.

Art. 24. — Fissato il modo di divisione che conviene alla estensione de’ demani di ciascun Comune, in tutti i casi ne’ quali debba procedersi alla divisione per teste, l’agente distrettuale o di circondano farà che il rispettivo decurionato stabilisca i seguenti dati preliminari: 1) Dovranno scegliersi tre esperti non cittadini; 2) Dovrà fissarsi il prezzo delle terre di prima, di seconda, o di terza sorta, per formare la divisione, ed uguagliare le porzioni nella forma prescritta nell’art. 23; 3) Dovrà determinarsi l’estensione precisa de’ demani divisibili, ed il numero dei partecipanti. Fissati questi dati, le porzioni saranno numerate ed estratte a sorte per ciascun cittadino. La sorte sarà pubblica, e gl’Intendenti ne prescriveranno l’esecuzione in modo che l’operazione sia accompagnata dalla pubblica fiducia. Nello stabilire le porzioni, o che la divisione si faccia per teste, o che si faccia per offerte, i periti dovranno fissare le vie ed i passaggi, che deve avere ciascuna porzione di fondo assegnato. Dove sia necessario, dovranno essere stabilite le vie ed i sentieri per gli animali, che non possono avere l’uso dell’acqua se non in un luogo comune.

Art. 25. — Dove la divisione non possa farsi per teste, ciascuno agente distrettuale o di circondano farà pubblicare bandi, che avvertano i cittadini a presentare le loro domande per la divisione del demanio. Il termine a produrre le offerte, non potrà essere minore di un mese, e, durante questo spazio, i bandi dovranno restare sempre affissi ne’ luoghi pubblici de’ rispettivi Comuni. Ne’ bandi, la formola de’ quali sarà dettata da’ rispettivi Intendenti, si spiegherà la quantità del territorio che si divide, la ragione del canone, l’estensione di ciascuna quota, e la preferenza che in caso di concorso sarà data a’ non possidenti ed ai piccoli proprietari.

Art. 26. — In tutti i paesi, gli abitanti dei quali ne sono assenti in una parte dell’anno o per la pastorizia, o per la messe, il termine a presentare le offerte per la divisione dovrà ricadere ad un 6 messe dopo l’epoca stabilita del loro ritorno in patria. L’operazione della divisione, qualora siasi spedita più celeremente negli altri luoghi, in questa sarà fatta in ultimo luogo dall’agente distrettuale nel giro che farà del proprio circondano.

Art. 27. — Le quote de’ demani divisi per concorso degli offerenti non potranno esser minori del valore di quattro tomola delle migliori terre di seconda classe di ciascun Comune, dove cadono in divisione terre di maggiore o di minor valore. L’estensione di ciascuna quota dovrà equivalere in capitale a quella di sopra notata. Saranno adoperati egualmente tre periti esteri, che eseguiranno in questo secondo caso le medesime operazioni prescritte nell’art. 24.

Art. 28. — L’agente del circondari, adoperati due periti esteri, differenti da’ primi incaricati della divisione, e non interessatì per alcun rapporto, farà fissare dal decurionato il reddito in danaro da stabilirsi a ciascun tomolo. Il reddito fissato per le terre di prima o di seconda qualità si ragguaglierà in proporzione alle terre inferiori. Il decurionato potrà non seguire il parere de’ periti, ma ne dovrà allegare i motivi nel processo verbale, inserendo nel medesimo il giudizio dei periti suddetti, acciocché entrambi questi pareri servano di regola all’Intendente.

Art. 29. — Gli agenti distrettuali o di circondano procureranno che nel termine del primo mese dopo l’intrapresa divisione giungano all’Intendente della provincia i rispettivi processi verbali. Gl’Intendenti avendo innanzì agli occhi le ragioni de’ redditi fissati in ciascun paese dagli esperti, e consultati gli esempi delle simili contrattazioni nella stessa contrada, o ne’ luoghi convicini, fisseranno i redditi delle terre da dividersi, udito il parere dei rispettivi Consigli d’Intendenza. Nello stabilire questi redditi, avranno in mira che essi non siano minori del giusto, ma corrispondano allo stato attuale delle terre, cosicché tutto il beneficio che può trarsi dall’industria sia dei coloni, e questi siano nello stesso tempo eccitati a dare alle suddette tutto il valore di cui sono capaci.

Art. 30. — Hanno diritto di concorrere alla divisione per offerte tutti i cittadini capi di famiglia, ed i tutori pe’ loro rispettivi pupilli, e tutti i cittadini di anni diciassette compiti, ancorchè facciano parte d’una famiglia, il cui capo sia separatamente concorso. Le offerte saranno ricevute dal cancelliere dell’Università, che ne darà un riscontro agli offerenti; e saranno giornalmente pubblicate ed affisse a lato de’ bandi. In fine del mese sarà di nuovo pubblicata l’intera nota; ed i nomi in essa contenuti saranno inclusi nell’urna della sorte, nella sessione pubblica che terrà il Decurionato. Prima d’includersi i nomi de’ concorrenti nell’urna, sarà fatto il paragone fra il numero delle quote divisibili, e quello dei concorrenti. Dove i demani messi in divisione contengano la capacità di tutti i concorrenti, l’inclusione sarà generale. Dove poi convenga farsi una riduzione nel loro numero, si darà luogo alla preferenza degli uni sugli altri, secondo l’ordine seguente: 1. tutti i capì di famiglia non possidenti di terre; 2. i piccioli possidenti, secondo l’ordine inverso dei ruoli della contribuzione fondiaria, incominciando dai più piccoli, e passando ai maggiori; 3. esauriti i possidenti, tutti i giovani di anni diciassette compiti, che concorressero separatamente da’ capi delle rispettive famiglie, serbato anche fra questi l’ordine stabilito per le due precedenti classi. Dove siasi in quest’ordine esaurito tutto il numero de’ concorrenti, e rimanga ancora altra porzione di terre divisibili, le restanti quote si divideranno per metà e ciascuna di esse sarà accresciuta a quelli fra i concorrenti che abbiano maggior numero di figliuoli, esclusi dal calcolo quelli che fossero stati separatamente ammessi alla partecipazione. Art. 31. — Le parti toccate in sorte a ciascuno, sia che la divisione si faccia per teste, sia che si faccia per offerte, potranno permutarsi fra esse prima della formazione della scrittura. L’agente del circondano, facendo le parti di conciliatore, e senza coazione alcuna, procurerà che gl’interessati si 7 accordino in modo che ciascuna delle porzioni toccate ai piccoli proprietari si cambi con quella più vicina alle loro terre. Non potranno però in alcun caso vendersi nè ipotecarsi per lo spazio di dieci anni, ancorchè fra questo termine il reddito sia ricomprato. Saranno ancora per lo stesso tempo esènti dalle azioni dei creditori così pei debiti già prima contratti, come per quelli che si contraessero fra dieci anni dal dì dell’acquisto. Potranno non però i creditori sperimentare le loro ragioni sopra i frutti di queste terre.

Art. 32. — I cittadini concessionari, qualunque sia stato il modo di divisione, saranno riguardati come padroni delle quote loro spettate, e godranno di tutta la pienezza del dominio e della proprietà, con farne liberamente uso, salve le eccezioni espresse nell’articolo precedente. Saranno però tenuti alla corrisponsione del reddito, e si darà luogo alla devoluzione dei fondi conceduti pel reddito non pagato per un triennio. I fondi devoluti saranno riconceduti a quelli dei concessioniari, che saranno giudicati i migliori coltivatori.

Art. 33. — Il premio della riconcessione delle porzioni scadute avrà luogo dietro il giudizio di tre arbitri, che tutti i concessionari nomineranno a maggiorità su di una lista che sarà presentata loro dal Decurionato.

Art. 34. — Qualora delle porzioni uscite in sorte nella divisione per teste ne sieno state rinunziate alcune, queste saranno distribuite colla sorte agli altri concessionari non possidenti beni stabili.

Art. 35. — Nei casi di occupazione e di usurpazione dei demani universali, si distinguerà quello, in cui l’occupazione e la usurpazione sia presunta, mentre il possesso è presso d’un terzo, dall’altro in cui i coloni paghino danaro, terraggio, o altra rata di frutto, ma pretendano di aver acquistato azioni coloniche e diritti perpetui sul demanio da essi coltivato. Nel primo caso la contesa sarà rimessa al giudice, e la divisione sarà fatta secondo lo stato possessoriale. Nel secondo, non potendo esservi servitù introdotte nel fondo comune, ed il possesso dei coloni dovendo riguardarsi come un precario, non se ne terrà conto, e si procederà alla divisione delle parti occupate, insieme col rimanente demanio.

Art. 36. — I redditi stabiliti su i demani divisi, saranno affrancabili alla ragione del 5 per 100 nel modo prescritto nel decreto del 20 giugno del corrente anno pei redditi ex-feudali. I capitali saranno pagati colle condizioni e colle cautele che formeranno il soggetto di un separato regolamento.

Art. 37. — L’Intendente di ciascuna provincia prima di eseguire le censuazioni rimetterà alla Commessione residente in Napoli le mappe dei fondi divisi, e dei loro concessionari, unitamente ai processi verbali contenenti l’intera operazione della divisione fatta in ciascun paese, la fissazione dei canoni, e le riflessioni intorno alle terre demaniali escluse dalla divisione. Il partaggio e le censuazioni non si riguarderanno come definitive, che dopo la nostra approvazione, che daremo sul rapporto del nostro Ministro dell’Interno, ed udito il parere del nostro Consiglio di Stato.

Art. 38. — Le porzioni di terreno distribuite ai cittadini saranno esenti da qualsivoglia servitù, e potranno chiudersi ad arbitrio dei rispettivi possessori.

Art. 39. — Le divisioni delle terre demaniali del Regno legittimamente fatte prima dell’epoca del presente decreto, rimarranno ferme. 8

TITOLO IV DELLA DIVISIONE DEI DEMANI PROMISCUI

Art. 40. — Qualora nella divisione dei demani promiscui gli Intendenti trovassero difficoltà tali che facessero loro giudicar necessario di sospendere l’esecuzione del partaggio, sono autorizzati a farlo e ad istruire il nostro Ministro dell’Interno dell’ostacolo che vi hanno incontrato.

Art. 41. — La decisione delle liti per promiscuità si farà nello stesso modo che è prescritto per le liti dei confini tra i Comuni col nostro decreto dei 6 dicembre del corrente anno.

Art. 42. — In conseguenza dell’articolo precedente gli arbitri eletti da’ comuni contendenti liquideranno le scambievoli servitù, che i cittadini dell’uno dei Comuni esercitavano sul territorio dell’altro, ne fisseranno il capitale sulle basi stabilite nel presente decreto, e pronunzieranno sulla quantità dei demani spettanti a ciascuno, e su i confini del territorio rispettivo.

Art. 43. — I demani toccati a ciascuno dei Comuni nella divisione cadranno nelle regole stabilite per la divisione dei demani comunali.

TITOLO V DELLE SPESE DELLA DIVISIONE

Art. 44. — Tutte le spese per la divisione dei demani ex-feudali ed ecclesiastici si divideranno tra i proprietari ed i Comuni per rata dei fondi divisi.

Art. 45. — Gl’Intendenti delle provincie fisseranno un salario per gli agenti distrettuali; prenderanno gli espedienti perchè venga contribuito momentaneamente dalle Università, per poi ripartirlo insieme colle altre spese nel modo prescritto nell’articolo precedente; faranno un regolamento, che contenga la giusta mercede dei periti adoperati nella divisione; ed eviteranno qualunque occasione di abuso che potrebbe farsi sotto questo titolo di spese.

TITOLO VI DELLE TERRE ESCLUSE DALLA DIVISIONE

Art. 46. — Gl’Intendenti sui processi verbali dei rispettivi decurioni discuteranno i motivi che hanno fatto escludere dalla divisione quella parte di terre demaniali, alle quali si sono credute applicabili le eccezioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto. Quindi o confermeranno le eccezioni fatte, o ne proporranno la rivoca. Proporranno nello stesso tempo i mezzi per la bonifica delle terre inondate. Formeranno finalmente lo stato di tutti i boschi della provincia, dell’estensione e qualità di essi. Dietro questi rapporti ci riserviamo di provvedere su di tutti questi oggetti egualmente importanti alla prosperità particolare de’ Comuni ed alla economia generale del Regno.

TITOLO VII DELLE CHIUSURE DELLE TERRE DI PRIVATO DOMINIO

Art. 47. — Essendosi sperimentati infruttuosi i provvedimenti contenuti nell’editto del 1792 per le affrancazioni della reciproca servitù del pascolo, che, secondo la consuetudine generale del Regno, hanno tutti i fondi aperti fra loro, e trattandosi d’una operazione che riguarda l’utile scambievole di tutti i fondi, dichiariamo che resta nella libertà di tutti l’esentare in tutto o in parte dalla servitù del compascuo i propri fondi, purchè li chiudano con pareti, con fossate, con siepi, con altri argini continui, che proibiscano l’ingresso agli animali per tutta l’estensione del fondo, o per quella parte che vuol chiudersi. La disposizione di questo articolo non comprende i demani, siano feudali ed ecclesiastici, siano comunali non ancora divisi. Art. 48. — Qualunque altra servitù di pascolo, che sia l’effetto d’una riserva che abbìasì fatta l’originario padrone del fondo, sarà affrancabile ne’ termini del real decreto de’ 20 giugno di quest’anno.

Art. 49. — La facoltà di chiudere e di esentare i propri fondi dalla servitù del pascolo è dichiarata comune ai possessori de’ fondi soggetti nelle Calabrie alla servitù de’ corsi. Nel caso solo, che tali servitù si esercitino sopra fondi conceduti dagli ex-baroni, dalle Università o dalle chiese, la servitù suddetta sarà affrancabile nei termini del citato decreto de’ 20 giugno.

Art. 50. — Il nostro Ministro dell’Interno è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.