Non cumulabili le eterogenee voci di costo nell’indagine sull’usurarietà del mutuo


La Corte di legittimità enuclea ancora una volta la metodica di indagine nell’esame sull’usurarietà del finanziamento fondiario, ribadendo quale comune denominatore la impossibilità di cumulare, ai fini anzidetti, elementi di costo del credito che assolvono eterogenee funzioni.

Non si può a tal fine operare una sommatoria algebrica tra la commissione di estinzione anticipata e gli interessi moratori. La prima si sostanzia in una clausola penale di recesso, richiesta per consentire al mutuatario di liberarsi anzitempo degli obblighi convenuti, e per compensare la perdita di un aggio per la banca [da qui l’estraneità concettuale con la “remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente” -art. 2 -bis, d.l. n. 185 del 2008-]; i secondi assolvono una funzione risarcitoria risarcitoria, tesa a compensare il mancato rimborso del denaro e degli interessi corrispettivi (Cassazione Civile, Sezione IIIª, sentenza 7 Marzo 2022, N° 7352).


Tags: , , , , , , ,