Art. 174. — Ciascun Comune ha le sue rendite essenzialmente separate da quelle dello Stato, de’

particolari e di ogni altro Comune. È quindi perpetuamente abolita e vietata ogni promiscuità di

proprietà di rendita, o di dritti tra’ Comuni e lo Stato, tra Comuni e particolari, o infra essi Comuni.

Art. 175. — Le promiscuità esistenti in contraddizione dell’articolo precedente saranno sciolte, e

sarà assegnata in proprietà a ciascuno degl’interessati quella porzione che corrisponde ai suoi diritti

a norma degli stabilimenti adottati.

Quando circostanze locali straordinarie impedissero lo scioglimento delle promiscuità, ne sarà fatto

rapporto motivato al Ministro dell’Interno, il quale prenderà i nostri ordini per la eccezione della

regola.

Art. 176. — Ogni occupazione ed ogni alienazione illegittima del Demanio comunale è dichiarata

abusiva a qualunque epoca l’una e l’altra rimonti; essa non potrà in verun caso essere considerata

come titolo di promiscuità, e sarà in ogni tempo improduttiva di alcun diritto o effetto.

Art. 177. — L’esame delle controversie che derivano dai due articoli precedenti è delegato agli

Intendenti nelle rispettive Provincie. Essi vi provvederanno in Consiglio d’Intendenza, salvo il

ricorso devolutivo all’autorità competente.

Art. 178. — Le rendite annue di ciascun Comune sono ordinarie, o straordinarie.

Sono ordinarie quelle che si traggono da’ suoi fondi patrimoniali e demaniali, da censi, canoni e

prestazioni, da proventi giurisdizionali, da addizionali alla contribuzione diretta, da dazi di

consumo, e da privative volontarie o temporanee.

Sono straordinarie quelle che derivano da resti di cassa degli anni precedenti; da arretrati di

qualunque specie; da restituzioni di crediti o affrancazioni di censi, e da qualunque altro cespite

eventuale.

Art. 179. — Le rendite che si ritraggono da affrancazioni di censi, o da restituzione di capitali,

saranno impiegate di nuovo a capitale redditizio, tra lo spazio di sei mesi al più tardi, a cura e

diligenza del Sindaco; preferendosi a parità di condizioni l’impiego sul Gran Libro del debito

pubblico.

CAPITOLO II

RENDITE FONDIARIE E DEMANIALI, CENSI, CANONI E PRESTAZIONI

Art. 180. — I fondi patrimoniali saranno conceduti in affitto.

Gli affitti si faranno sempre in contanti.

Laddove per la qualità de’ fondi, o per usi locali, gli affitti non potessero farsi altrimenti che in

generi, se ne affitterà la riscossione in contanti.

Art. 181. — I fondi urbani saranno censiti a meno che non vi si opponga il bisogno, o l’utile

riconosciuto del Comune.

Saranno similmente censiti i fondi rustici quando la loro picciolezza o la loro sterilìtà avesse da

lungo tempo provato che essi non possano in verun modo affittarsi.

Art. 182. — I demani comunali saranno divisi, ed assegnati in libera proprietà ai cittadini, mediante

la prestazione di un annuo canone a favore del Comune, secondo gli stabilimenti adottati.

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Art. 183. — Il canone enunciato nell’articolo precedente sarà fissato o commutato in contanti

pagabili due mesi dopo la raccolta de’ generi che produce il fondo gravato. Per quei canoni che non

potessero fissarsi altrimenti che in generi, ne sarà affittata l’esazione in massa in contanti.

Art. 184. — Gli alberi solitari che si trovano sparsi sulle terre coloniche, saranno censiti ai rispettivi

coloni.

Art. 185. — Le quote demaniali abbandonate da partecipanti, a cui sono state assegnate, ritornano al

Demanio Comunale. S’intendono abbandonate le quote demaniali qualora si lascino incolte per tre

anni consecutivi o si trovino alienate o ipotecate con atti veri o simulati nel decennio dalla data del

possesso

Art. 186. — Le operazioni della divisione dei Demani sono delegate agl’Intendenti.

Essi vi procedono in Consiglio d’Intendenza sotto la nostra approvazione, che sarà provocata con

rapporto motivato del Ministro dell’Interno.

Essi sono delegati ancora a risolvere in Consiglio d’Intendenza ogni controversia dipendente dalla

divisione dei demani, salvo il ricorso devolutivo all’autorità competente.

Art. 187. — Le quistioni dipendenti dalle divisioni demaniali fatte finora fra’ cittadini, e nelle quali

si sieno violati a grave danno dei poveri e non possidenti i regolamenti in vigore, potranno essere

introdotte ed esaminate nel termine perentorio del 1817.

Quando si verifichi che la divisione sia evidentemente ingiusta, e non si possa in verun altro modo

riparare al danno cagionato ai poveri per la mancanza di altri demani divisibili, l’Intendente

rettificherà la divisione colle facoltà accordategli nell’articolo precedente.

Per le operazioni che si trovano già rettificate in seguito di precedenti reclami è vietato ogni

ulteriore esame.

Trascorso il 1817, non sarà più ammesso alcun reclamo contro le divisioni fatte, ed i quotisti

rimarranno tranquilli proprietari delle terre che posseggono, come lo sono quelli che han partecipato

ad ogni altra divisione che non sia suscettibile di reclamo e di rettifica.

Art. 188. — Le terre demaniali addette all’uso civico di pascolo dovranno essere sempre riservate a

quest’uso a cui non potrà in verun caso derogarsi colla vendita in massa dell’erba.

Su queste terre compete al Comune il dritto di fida, sia per supplire alle spese comunali, sia per

pagare la fondiaria imposta sulle terre medesime, colle modificazioni prescritte nei seguenti articoli.

Art. 189. — L’uso civico menzionato nell’articolo precedente si esercita dai cittadini per gli animali

addetti alla loro particolare industria. Ne sono quindi esclusi i negozianti di bestiame ed i censuari

di Puglia già detti Locati. Essi possono parteciparvi nei Comuni a cui appartengono per quella sola

parte di animali che serve alla loro particolare industria nella latitudine che compete ad ogni altro

ricco cittadino.

Art. 190. — I Comuni, che hanno sufficienti rendite patrimoniali per pagare la fondiaria delle terre

riservate ad uso civico, non possono esigere fida dal possessore di animali gregari sino al numero di

dieci piccoli ed uno grande.

Quelli che mancano di tali rendite, nello stabilire il diritto di fida, non possono tassare il detto

possessore più della metà della fida imposta al possessore d’industria maggiore.

Art. 191. — L’uso dei boschi comunali per fuoco o altri bisogni essenziali non può essere

sottoposto a fida o prestazione: può esserlo soltanto l’uso per l’industria commerciale. Quando

questa parte di rendita non basta a pagare la fondiaria del bosco, essa graviterà sulle altre rendite del

Comune, senza che possa mai ripartirsene l’equivalente tra’ cittadini che vi esercitano usi.

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Art. 192. — I prodotti fruttiferi de’ boschi sono venduti a beneficio del Comune proprietario,

escluso il caso in cui i cittadini poveri vi esercitino il diritto antico di raccoglierseli.

Art. 193. — Ogni Comune che non ritrae rendita sufficiente da’ suoi demani e fondi patrimoniali,

può stabilirsene una:

1) ne’ proventi giurisdizionali, per quanto essi siano adattabili alle sue circostanze;

2) nell’imposta de’ dàzi di consumo;

3) nella sovraimposta delle grana addizionali alla contribuzione diretta;

4) nelle privative volontarie e temporanee.