Giuseppe Napoleone Re di Napoli e di Sicilia,
Udito il Nostro Consiglio di Stato;
Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:
Art. 1. — I demani di qualsivoglia natura, feudali o di chiesa, comunali o promiscui, saranno ripartiti ad oggetto di essere posseduti come proprietà di coloro, a’ quali toccheranno.
Art. 2. — Dei demani feudali ne sarà assegnata all’Università quella parte, che sarà più vicina all’abitato, quando possa eseguirsi senza altrui pregiudizio, e specialmente di quelli l’avessero colla loro industria notabilmente migliorata, secondo il parere del Consiglio d’Intendenza della Provincia, e avendosi riguardo alla diversa qualità e valore, corrisponderà pienamente ai diritti, de’ quali le medesime sono in possesso. Il Consiglio d’Intendenza determinerà, secondo i casi, i diritti delle Università debbano essere compensati colla metà, colla terza, o colla quarta, o altra minor parte delle terre. Nel caso di colonia o di dominio utile superficiario, o servitù, che i cittadini vi avessero acquistata, sia come cittadini, sia come coloni, si attenderà la dichiarazione soggiunta nell’articolo seguente.
Art. 3. — I demani, che appartengono alle chiese, ed ai monasteri, saranno nel medesimo modo divisi. Nella divisione saranno distinte le semplici servitù dai dritti superficiari o colonici, che i cittadini o coloni vi avessero acquistati. Gli attuali legittimi possessori saranno, conservati nel godimento dei loro possessi.
Art. 4. — I terreni, che in virtù di tale assegnazione, ricaderanno alle Università, saranno ripartiti tra i cittadini col peso della corrisponsione di un annuo canone proporzionato giusto valore delle terre. Questa ripartizione si farà con quella norma e proporzione, che verrà indicata dalle istruzioni, che saranno formate, ed approvate da Noi.
Art. 5. — Nei demani di proprietà dei Comuni, detti volgarmente universali, quelli che, come baroni vi avevano l’uso civico, ne avranno una porzione eguale a quella del comunista, che ne avrà quantità maggiore.
Art. 6. — I demani controversi, quelli cioè la di cui natura ‘feudale o comunale non è ancora diffinita, si divideranno secondo lo stato del possesso attuale. Qualora la decisione dei ‘magistrati dichiarasse le suddette terre (avute come comunali) di diversa natura, il diritto del nuovo possessore si verserà -sui canoni, e non sulle terre.
Art. 7. — I demani promiscui saranno divisi tra quelle Università, o altri’ possessori, che vi rappresentano diritti civici. L’importo di tali diritti formerà la torma del ratizzo da assegnarsi rispettivamente. Nei casi, nei quali si troverà ostacolo alla detta divisione per la situazione dei terreni. ci riserviamo di provvedervi secondo l’esigenza dei casi, dietro la relazione del Consiglio di Intendenza.
Art. 8. — Tutte le divisioni finora fatte de’ demani e le legittime censuazioni resteranno ferme.
Art. 9. Le terre divise in forza della presente legge, saranno proprietà libere dei cittadini, sotto il peso del canone.
Art. 10. — Ci riserbiamo tutte le eccezioni, e disposizioni per le terre boscose, montuose e per quelle situate in riva ai fiumi, per le quali verranno prescritte le limitazioni necessarie alla conservazione dei boschi ed al bene dell’agricoltura, ferma rimanendo l’osservanza delle leggi proibitive del taglio degli alberi e sboscamenti.
Art. 11. — Finché non venga eseguita la ripartizione dei demani, non si commetterà alcuna novità di fatto intorno lo stato attuale di essi.