Cassando la sentenza dell’Organo di seconde cure, il Giudice nomofilattico esclude sussistere un ordine gerarchico delle prove riguardanti l’accertamento giudiziale di paternità e maternità. La norma codicistica stabilisce espressamente che la prova può essere data con ogni mezzo, con il limite del fatto provato a mezzo delle sole dichiarazioni della madre e della sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all’epoca del concepimento. A parte la citata preclusione, sussiste piena libertà per il giudice nella disamina delle prove allegate, ben potendo quest’ultimo trarre argomenti di prova dal contegno processuale delle parti. Ciò in quanto, il rimedio di cui all’art. 269 c.c., non ammette una gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità o la maternità naturale, svincolati da limiti logici e temporali per quanto concerne ammissione ed assunzione (Corte di Cassazione, Sez. Iª Civile – Sentenza 28 Agosto 2012, N° 12971).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 269 cod. civ. e art. 116 cod. proc civ., oltre che l’omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla rilevanza del rifiuto opposto dal convenuto a sottoporsi al test del DNA. In particolare, si censura la valutazione d’insufficienza dei riscontri probatori acquisiti, da parte del giudice di secondo grado, osservando, da un lato, che risulta omessa la valutazione di altri elementi, quali l’incontestata conoscenza tra il M. e la madre del ricorrente unitamente alla circostanza dell’invio della cartolina, di cui solo tardivamente (con la comparsa conclusionale d’appello) sarebbe stata disconosciuta l’autografia, dall’altro, non si considera nel complessivo esame degli elementi di prova, l’oggettiva difficoltà di dimostrare l’esistenza di rapporti sessuali tra la madre del ricorrente ed il presunto padre, nel periodo coincidente con il concepimento. Si ritengono, pertanto, ampiamente sufficienti i riscontri forniti secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità ed, in particolare, l’ingiustificato rifiuto a sottoporsi all’esame del D.N.A. da parte del M. , correlato alle univoche dichiarazioni della madre della parte ricorrente. Il vizio di violazione di legge viene sintetizzato nel seguente quesito di diritto:
‘L’ingiustificato rifiuto del presunto padre di sottoporsi all’esame del test del DNA e/o di altri accertamenti ematologici, può essere ritenuto, in concorso anche con le sole dichiarazioni della madre che confermano il concepimento e/o i rapporti sessuali all’epoca dello stesso, prova sufficiente ai fini dell’accertamento del rapporto di filiazione naturale e, conseguentemente, della sua dichiarazione in sede giudiziale?’
In ordine al vizio di motivazione, si evidenzia che non è condivisibile e risulta contraddittoria l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale le dichiarazioni della madre del ricorrente presenterebbero delle anomalie, consistenti nell’aver rivelato la vera identità paterna dopo ventidue anni dalla nascita e nell’essere stata imprecisa sui luoghi d’incontro con il M. . Nessuna valida motivazione è stata fornita al fine di giustificare le ragioni di tali anomalie ne’, d’altro canto il M. ha offerto alcuna valida giustificazione al rifiuto di sottoporsi alla prova del DNA.
Nel secondo motivo viene dedotto, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, il vizio di omessa e contraddittoria motivazione in ordine al fatto, decisivo e controverso, dell’esistenza di rapporti sessuali all’epoca del concepimento tra il convenuto e la madre del ricorrente. La Corte territoriale ha ritenuto non provata la circostanza, sulla base di non condivisibili considerazioni tratte dalla presunta contraddittorietà delle dichiarazioni materne e dalla ritenuta irrilevanza degli altri elementi probatori documentali (fotografia e cartolina) giustificati, secondo la pronuncia, solo dalla colleganza lavorativa, omettendo di mettere seriamente in correlazione tali riscontri con il rifiuto ingiustificato del M. di sottoporsi alla prova del DNA e con la netta affermazione della signora P. in ordine all’esistenza di una relazione sentimentale con il M. all’epoca del concepimento del ricorrente. Con il terzo motivo viene richiesta la pronuncia nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, non essendo necessari t in caso di accoglimento del ricorso, ulteriori accertamenti di fatto. I primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati. Secondo l’orientamento costante di questa Corte, la corretta interpretazione del comma 2 e del comma 4, art. 269 cod. civ. conduce ad escludere che possa sussistere un ordine gerarchico delle prove riguardanti l’accertamento giudiziale di paternità e maternità. Il comma 2, stabilisce espressamente che la prova può essere data con ogni mezzo, con il limite, indicato nell’u.c., che il quadro probatorio non può consistere nelle sole dichiarazioni della madre e nella sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all’epoca del concepimento. All’interno di questo perimetro, contrariamente a quanto dedotto in controricorso in risposta al primo motivo di ricorso, il giudice può liberamente valutare le prove, non sussistendo limiti legali (art. 116 cod. proc. civ., comma 1) e può trarre argomenti di prova dal contegno processuale delle parti. (art. 116 cod. proc. civ., comma 2). Deve, pertanto, escludersi, come affermato con orientamento costante dalla giurisprudenza di questa sezione, che il rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla prova ematologica possa essere valutato solo se sia stata provata aliunde l’esistenza di rapporti sessuali tra il presunto padre e la madre naturale. Al riguardo la sentenza n. 6694 del 2006 ha espressamente affermato che: in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall’art. 269 cod. civ., comma 2, non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità o la maternità naturale, né, conseguentemente, mediante l’imposizione al giudice di merito di una sorta di ‘ordine cronologico’ nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del ‘tipo’ di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova in materia pari valore per espressa disposizione di legge. E più di recente la sentenza n. 14976 del 2007 nel confermare integralmente il principio sopraesposto ha aggiunto che ‘una diversa interpretazione si risolverebbe in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost., in relazione ad un’azione volta alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status’. La sentenza impugnata, fondando la propria decisione di rigetto sulla necessità di riscontri oggettivi alle dichiarazioni materne relative all’esistenza di una relazione sentimentale e sessuale con il M. all’epoca del concepimento, ha compiuto un’operazione ricostruttiva del quadro probatorio, totalmente contrastante con l’interpretazione degli art. 269 cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ., costantemente seguita dalla giurisprudenza di questa Corte ed esemplificata nei precedenti richiamati, attribuendo al rifiuto ingiustificato a sottoporsi ad esame ematologico un rilievo probatorio marginale rispetto alla mancata prova oggettiva (ovvero non desumibile soltanto dalle dichiarazioni materne) dell’esistenza di rapporti sessuali. Invece, come costantemente sottolineato dalla giurisprudenza di questa sezione, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., anche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi assolutamente certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l’effettivo concepimento a determinare l’esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, potendosi trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all’esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre (Cass. 6694 del 2006). L’orientamento si è formato e consolidato fin dagli anni 90, come può essere agevolmente verificato nella pronuncia n. 12679 del 1998, con la quale La Corte ha specificamente precisato, in un caso analogo a quello formante oggetto del presente giudizio) che ‘la sentenza impugnata nell’escludere ogni valenza probatoria al rifiuto del convenuto di sottoporsi alla perizia immuno ematologica in mancanza di ulteriori risultanze istruttorie che potessero consentire una valutazione globale di tale comportamento nel quadro della considerazione unitaria di tutti gli elementi acquisiti agli atti, è incorsa nel vizio di falsa applicazione di un principio in sè esatto, poiché non ha considerato che proprio l’assenza di prove in ordine alla reale natura dei rapporti tra le parti (…) se impedisce di fondare la prova della paternità naturale sulle sole dichiarazioni della madre (…) non esclude che il giudice possa trarre argomenti dal comportamento processuale delle parti e trarre dalla valutazione unitaria delle dichiarazioni della madre e del rifiuto del padre il fondato convincimento in ordine alla paternità naturale’. Alla luce di questi univoci principi, per togliere rilevanza probatoria al contegno processuale del convenuto di profila necessario un contesto indiziario del tutto contrastante con la paternità naturale, a partire dal contenuto delle dichiarazioni della madre naturale. La sentenza di secondo grado, per escluderne il rilievo probatorio, ne sancisce l’intrinseca contraddittorietà o più esattamente ne evidenzia alcune anomalie, attraverso una motivazione carente ed illogica, in ordine alla mancanza di attendibilità, attestata secondo la Corte d’appello di Bologna, dall’imprecisione nella ricostruzione dei luoghi d’incontro e dalla tardività della rivelazione dell’identità paterna al figlio naturale. Non vi è traccia di motivazione sul contenuto delle dichiarazioni, riportate nel controricorso, sulla loro univocità in ordine alla natura, alla durata e alle caratteristiche della relazione con il M. nonché in ordine alle circostanze del concepimento e a quelle relative alla fine della relazione, clandestina, cessata poco dopo la nascita del P. . La mancanza di verosimiglianza di tali dichiarazioni non è, in conclusione, sostenuta da una motivazione adeguata che si fondi sul loro tenore complessivo e non, frammentariamente solo su alcuni elementi marginali. L’ulteriore contraddizione nella motivazione si coglie nella vera ragione della mancata considerazione delle dichiarazioni materne, ovvero l’assenza di riscontri oggettivi suffraganti le dichiarazioni materne, in quanto come ampiamente osservato in ordine all’accoglimento del primo motivo, in questa necessità si realizza il vizio di violazione dell’art. 269 cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ.. Deve, invece, ritenersi inammissibile il terzo motivo, in quanto la domanda relativa alla formula decisoria adottabile dalla Corte non può costituire motivo di ricorso. Peraltro, nella specie non è applicabile l’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, essendo necessario che il giudice proceda ad una rivalutazione del quadro probatorio alla luce del seguente principio di diritto: ‘nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità, la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale, della portata e delle difese del convenuto, ed in particolare del suo rifiuto a sottoporsi ad esame ematologico, non tralasciando di considerare il contesto sociale della vicenda e l’eventuale maggiore difficoltà di reperire riscontri probatori oggettivi delle affermazioni poste a fondamento della domanda’.
All’accoglimento dei primi due motivi di ricorso segue la cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione perché provveda anche sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE
accoglie i primi due motivi di ricorso. Dichiara inammissibile il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.
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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza