Continua il processo di erosione ad uno schema consolidato, che vede il concessionario di riscossione notificare la cartella di pagamento a mezzo posta. Già per l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate a mezzo posta, taluni giudici tributari hanno ritenuto che la stessa debba avvenire attraverso i soggetti normativamente preposti alla notifica -ufficiali giudiziari, messi comunali, messi speciali autorizzati-, pena la più grave delle previsioni invalidanti (Comm. Trib. Nuoro, 01/02/2006, N° 280; Comm. Trib. Genova, 12/06/2008, N° 125). Stesso leit motiv per la cartella di pagamento notificato a mezzo posta: in linea con quanto affermato dalla Commissione Provinciale Tributaria di Lecce, l’Ufficio giudiziario genovese, superando dato esegetico, ritiene che “l’evoluzione legislativa dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 non ha attribuito all’Agente della Riscossione di provvedere direttamente a mezzo del servizio postale alla notifica della cartella esattoriale“. Ne discende, quale immanente effetto indicato dal Giudice Onorario, che la notifica si appalesa affetta da inesistenza, mai sanata per raggiungimento dello scopo dalla costituzione in giudizio dello stesso contribuente. Ufficio del Giudice di Pace di Genova – Sentenza N° 4486 del 26.06.2012.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Elisabetta di Palo – Giudice di Pace
dell’Ufficio del Giudice di Pace di Genova
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
_______ rappresentata dall’avv. Roberto Bianchi – parte attrice in opposizione all’esecuzione –
contro
Azienda Mobilità e trasporti – parte convenuta opposta –
Equitalia Nord S.p.a. – parte convenuta opposta –
OGGETTO: opposizione all’esecuzione
Conclusioni di parte attrice: “Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
– sospendere immediatamente nelle more del giudizio l’efficacia esecutiva delle suddette cartelle di pagamento impugnate n.034____, n.004____, n.048____, n.048____, in forza dell’ingiusto oltre che grave e irreparabile danno che provocherebbe la procedura esecutiva all’odierna esponente;
– sospendere immediatamente nelle more del giudizio gli effetti del fermo amministrativo di cui alla comunicazione n. 000____, iscritto sulla base delle stesse, ordinandone l’immediata cancellazione, o inibendone l’iscrizione qualora non ancora disposta, in forza del gravissimo danno che lo stesso comporterebbe alla ricorrente, privandola del suo unico mezzo di trasporto;
– nel merito, annullare, revocare o comunque porre nel nulla le suddette cartelle di pagamento in ragione della nullità assoluta ed inesistenza della loro notifica;
relativo all’anno 1997, essendo decorso il relativo termine prescrizionale- conseguentemente dichiarare l’intervenuta estinzione del credito azionato nella cartella n. 034_____ afferente a credito;
– ordinare al concessionario della riscossione, a sue spese, I’immediata e definitiva revoca e cancellazione del fermo amministrativo disposto in conseguenza del preavviso o di inibire definitivamente l’iscrizione qualora non ancora iscritto, in quanto illegittimo per tutte le suesposte ragioni.
Con vittoria di spese, competenza ed onorari”.
Conclusioni di parte convenuta opposta Azienda Mobilità e Trasporti Genova: “Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace, respinta ogni avversaria istanza, compresa quella cantelare relativa alla sospensione dell’efficacia esecutiva dei titoli, per tutte le ragioni di cui alla parte espositiva:
– dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale quale giudice dell’esecuzione o, comunque, quale organo giudiziario competente per valore;
– dichiarare l’inammissibilità dell’avversaria opposizione per tardività della stessa;
– dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Genova in ordine a tutte le ragioni di doglianza relative alle procedure di riscossione coattiva del credito in quanto di esclusiva competenza del Concessionario;
– respingere ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti del Comune di Genova, in quanta inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto e/o non provata;
– in via riconvenzionale condannare Equitalia Sestri S.p.A. (oggi Equitalia Nord S.p.A.) a rifondere al Comune di Genova, eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno, l’ammontare che quest’ultimo dovesse denegatamente perdere, in tutto o in parte, in seguito all’accoglimento delle ragioni di opposizione formulate dalla ______
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Conclusioni di parte convenuta opposta Equitalia Nord S.p.A.: “Piaccia al Giudice di Pace III.mo, ogni contraria istanza, azione, eccezione disattesa e respinta:
– respingere, poichè inammissibile, tardiva, improcedibile, infondata e non provata ogni avversa domanda;
– in subordine, nella denegatissima ipotesi di accoglimento, anche parziale dell’avversa domanda, dichiarare tenuti il Comune di Genova e la Società Azienda Mobili e Trasporti S.p.A. a garantire e/o manlevare Equitalia Nord S.p.A. da ogni e/o qualsiasi domanda nei suoi confronti proposta a qualunque titolo, nessuno escluso, ivi compresa l’eventuale pronuncia in punto spese di lite, con ogni consequenziale pronuncia e con ogni più ampia riserva.
Vinte le spese di lite, ivi compresi i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, ______ evocava in giudizio:
– Comune di Genova – Direzione Polizia Municipale (GE), in persona del suo Sindaco pro tempore, con sede in Genova, via Garibaldi n. 9;
– Equitalia Sestri S.p.A., nella qualità di agente della riscossione della Provincia di Genova, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Genova, via XII Ottobre, n. 1;
per sentire dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento indicate in parte narrativa, per effetto della inesistenza della notificazione delle stesse.
Parti convenute contestavano quanto ex adverso dedotto in fatto e in diritto, chiedendo a loro volta il rigetto dell’avversa domanda.
Esperita l’istruttoria dibattimentale, precisate le conclusioni all’udienza del 31 maggio 2012, ritenuta la causa matura per la decisione, questo giudice di pace assegnava la causa a sentenza.
Motivazione
Preliminarmente questo Giudice di Pace, a fronte dell’eccezione mossa dal Comune di Genova, ritiene la propria competenza ratione materia e per valore, anzichè quella del Tribunale.
Quanto alla notificazione delle cartelle esattoriali opposte, argomento sul quale le parti si sono esercitate fornendo ciascuna una propria lettura ed interpretazione della normativa sul punto specifico, prendendo le mosse dal D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, con particolare riguardo alla disciplina di cui all’art. 26 di detto decreto, quale modificato ed integrato da successivi internenti legislativi.
II primo comma dell’articolo anzidetto, nella originaria stesura, prevedeva la notifica della cartella esattoriale a mezzo dei messi notificatori dell’esattoria o degli ufficiali esattoriali o degli ufficiali giudiziari e, nei comuni che non erano sedi di pretura, dei messi comunali e dei messi di conciliazione.
L’art. 102 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 disponeva, relativamente alla nomina dei messi notificatori, con decorrenza 1-1-1990, che il concessionario, per la notifica delle cartelle dei pagamenti e degli avvisi di mora, potesse nominare uno o più messi notificatori, con richiesta nominativa all’ufficio di collocamento.
La Direzione delle Imposte Dirette, con risoluzione n. 1/3320 del 25 gennaio 1989, non mancava di ritenere l’illegittimità della notifica della cartella esattoriale a mezzo di terzi – incarico affidato in appalto dall’esattore – con riferimento sia all’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e sia all’art. 102 del D.P.R. n. 43/1988.
Una prima discrasia della notifica della cartella di fermo del veicolo tg.____ riguarda la mancata notifica del provvedimento a ______, cointestatario con la ricorrente del predetto bene.
Tuttavia, punto centrale della presente controversia è e resta l’esistenza o l’inesistenza dell’atto della notificazione, operata direttamente da parte di Equitalia Nord S.p.A.
Ove si consideri che la notificazione delle cartelle esattoriali opposte sia inesistente, deve essere respinta l’eccezione secondo cui, avendo l’atto stesso raggiunto lo scopo, il destinatario è stato comunque posto nella condizione di approntare la propria difesa, senza incidere suo tale suo diritto.
In caso contrario, ove si attribuisca valore al buon fine della notificazione, resterebbe aperto tutto il ventaglio di considerazioni e motivazioni sollevate dalle parti convenute, con conseguente valutazione della loro bontà giuridica.
L’evoluzione legislativa dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 non ha attribuito all’Agente della Riscossione di provvedere direttamente a mezzo del servizio postale alla notifica della cartella esattoriale.
Restano, pertanto, in vigore il sistema notificatorio previsto dal predetto art. 26, che richiama una tassativa modalità di esecuzione della notifica delle cartelle esattoriali.
Questo giudicante, esaminata la giurisprudenza sul tema, ivi compresa la sentenza n. 909 del 23 ottobre 2009 della Commissione Provinciale di Lecce, ritiene che non di nullità ma di inesistenza della notificazione si versi nel caso di specie, sicchè non può conseguire alcun effetto la costituzione in giudizio della ricorrente.
Ritenuto assorbente su tutti gli altri motivi dedotti nell’atto introduttivo del giudizio quanto descritto in parte motiva, provvede come da dispositivo.
Rilevata la novità e complessità dell’argomento trattato, compensa interamente le |spese tra le parti.
PQM
Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, accoglie la domanda di parte attrice.
Respinge le richieste delle parti convenute.
Compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.
Genova 26 giugno 2012
Il Giudice di pace
Dott.ssa Elisabetta di Palo
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Studio Legale Avvocato Francesco Noto – Cosenza